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Delibera N. 1533 del 09.05.2005
Etichettatura di prodotti derivanti da produzione biologica e determinazione dell'estensione di una „piccola azienda“ zootecnica

…omissis…

 

-     che nell'etichettatura di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico secondo il regolamento della Comunità Europea n. 2092/91 del 24 giugno 1991, deve essere menzionato sia la denominazione e il numero di codice dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore.

 

-     che in Alto Adige per “piccola azienda” zootecnica ai sensi del regolamento della Comunità Europea n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico si intende quella che alleva un massimo di 30 UBA.

 
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
 
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