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Delibera N. 3769 del 18.10.2004
Approvazione die nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici. Revoca della delibera del 29.05.1995, n. 2733

Allegato
 
NUOVI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ELETTRICHE DISTRIBUTRICI - L.P. 30.08.1972, n. 18, e successive modifiche
 

1. LIMITI DI INVESTIMENTO

a) Il contributo di allacciamento per utente, il quale viene calcolato ai sensi del D.M. 19.07.1996   e successivi provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, deve essere superiore a Euro 1.700,00.

 

2. CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L'ammontare dei contributi viene stabilito con le seguenti percentuali:

80% a tutte le imprese elettriche distributrici per l'esecuzione dell'allacciamento elettrico di malghe e rifugi nel caso non esista una possibilità di approvvigionamento di energia elettrica più economica;

50% a tutte le imprese elettriche distributrici in caso di calamità naturali;

30% a tutte le imprese elettriche distributrici per l'esecuzione di nuovi allacciamenti, rinnovo e rinforzo di impianti di distribuzione di energia elettrica in zone rurali.

30% a tutte le imprese elettriche distributrici per interrare linee a MT e BT aeree esistenti.

 
I contributi integrativi sulle maggiori spese documentate vengono concessi con le stesse percentuali (articolo 9, comma 7 della L.P. 30.08.1972, n.18).
 
Per nuovi allacciamenti fino a 6 kW e fino ad una distanza di 1,2 km da una cabina di trasformazione esistente o da una centrale elettrica, l'utente deve versare all'impresa distributrice l'importo fisso di Euro 1.700,00. Per ulteriori distanze fino a 1,2 km l'importo verrà aumentato ogni volta di Euro1.700,00.
 
L'importo a carico dell'utente per linee con una nuova potenza di allacciamento maggiore di 6 kW viene calcolato in base ai provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
 
Non sono ammesse a contributo linee ed impianti che servono esclusivamente a trasportare le eccedenze di energia elettrica prodotta nei propri impianti.
 

3.CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi in base a programmi secondo la seguente graduatoria:

1)rinnovo e rinforzo di impianti di distribuzione che non corrispondono più alla richiesta di   potenza e che non offrono sufficiente sicurezza di approvvigiona-mento, con precedenza alle zone rurali montane.

2) impianti di approvvigionamento elettrico che non corrispondono alle norme e prescrizioni di sicurezza;

3)  nuovi allacciamenti di case;

4) nuovi allacciamenti di malghe e rifugi, nel caso non esista una possibilità di    approvvigionamento di energia elettrica più economica;

5)  interramento di linee a MT e BT esistenti.

 

4.PRESCRIZIONI GENERALI

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 settembre ed hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
In caso di un eventuale passaggio di proprietà degli impianti di distribuzione dall'ENEL Distribuzione S.p.A. alla Provincia di Bolzano i contributi già liquidati verranno considerati nella valutazione degli impianti stessi.
 

5. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Come previsto nel comma 6 dell'art.9 della L.P. 30 agosto 1972, n. 18 i contributi sono corrisposti in un'unica soluzione dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte dell'ufficio elettrificazione. Per importi di preventivo approvati superiori a Euro 500.000,00 possono tuttavia essere corrisposti fino a ¾ dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori. L'ultima rata viene corrisposta dopo l'accertamento finale della regolare esecuzione.
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