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Delibera N. 2693 del 26.07.2004
Modifica dei criteri e delle modalità per agevolare degli investimenti tecnici in agricoltura. Revoca della propria deliberazione n. 2742 del 29.07.2002

Allegato
 

CRITERI E MODALITÁ PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI TECNICI IN AGRICOLTURA

 

1. Iniziative ammesse

I presenti criteri e modalità determinano, ai sensi del punto 10 della propria deliberazione n. 2347 del 2.07.2002, disposizioni dettagliate per agevolare gli investimenti tecnici a favore delle aziende agricole singole ed associate e degli apicoltori di cui al punto 5.1.2 del medesimo provvedimento. Detti investimenti concernono l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole fisse e mobili per la meccanizzazione esterna ed interna, di nuovi impianti e contenitori per la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.

 

2. Presupposti

2.1     Per aziende ad indirizzo foraggiero il presupposto per il finanziamento delle presenti iniziative tecniche è l'allevamento di almeno 0,4 fino a un massimo di 2,5 unità bovine adulte (UBA) per ettaro di superficie foraggiera, riferito alla media annuale. È ammesso il superamento temporaneo fino al 20 per cento di tale limite dovuto al fluttuare del carico bestiame. Il superamento del limite oltre il 20 per cento comporta l'esclusione dalle agevolazioni.

2.2     Dette iniziative sono ammesse ad agevolazione, a patto che esse contribuiscano a migliorare le condizioni della produzione agricola ai sensi del punto 2 (obiettivi) della propria deliberazione n. 2347/02 e che siano trascorsi almeno 10 anni dall'ultimo analogo finanziamento, salvo casi di catastrofe o di incendio.

2.3     Investimenti destinati ad un impiego a favore di più aziende nell'ambito di un'associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate, possono essere finanziati ogni cinque anni e non sono soggette al rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 3.

 

3. Condizioni per la concessione dell'agevolazione

3.1     Ai fini della meccanizzazione esterna è ammessa all'agevolazione l'attrezzatura base di seguito elencata qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

Trattrici, transporter o falciatrici a due assi devono essere impiegati per almeno 2 ha di prati a due  tagli o per 1,5 ha di colture ortofruttiviticole. Per la lavorazione di almeno 12 ha di prato a due tagli nell'arco di dieci anni può essere ammessa a finanziamento, in aggiunta alla trattrice o al transporter, una falciatrice a due assi

falciatrici devono essere impiegate per almeno 1,5 ha di prati a 2 tagli o erbai

rimorchi autocaricanti e caricaforaggi portati devono essere impiegati per almeno 4 ha di prati a 2 tagli o erbai

presse per fieno ed avvolgitori sono ammessi ad agevolazione esclusivamente  in alternativa ai rimorchi autocaricanti o caricaforaggi e devono essere impiegati per almeno 12 ha di prati a 2 tagli o erbai

spandiletami e spandiliquami portati devono essere impiegati per almeno 5 ha e spandiletami e spandiliquami trainati per almeno 12 ha di prati a 2 tagli o erbai.

3.2     Macchine ed attrezzature impiegate, a favore di più aziende nell'ambito di una associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate, per la  coltivazione, la cura delle colture, la raccolta e lo stoccaggio di prodotti agricoli.

3.3     Per la meccanizzazione interna, per lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e per l'apicoltura è ammesso l'acquisto delle seguenti macchine, impianti e attrezzature:

impianti di mungitura a tubazione con accessori devono essere impiegati per almeno 10 vacche da latte

mungitrici a secchio con accessori

posti di mungitura con attrezzature tecniche

sistemi automatici per la mungitura

impianti per la refrigerazione del latte con accessori

arredamento di depositi e locali per la trasformazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli

impianti per l'essiccazione del foraggio, silos per insilati vari, trasportatrici pneu-matiche fieno e/o sistemi di distribuzione,

gru fisse e mobili in fienili per almeno 8 ha di superficie foraggiera

trinciatrici

pompe per liquiletame, miscelatori, attrezzi e tubazioni per l'asporto del liqua-me, impianti e attrezzi di deletamazione

attrezzature per l'arredamento di stalle

attrezzature varie per l'apicoltura, (arnie fatte anche in economia).

 

4. Misura minima delle spese ammissibili e punti per gli svantaggi naturali

4.2     Per il finanziamento dei presenti investimenti la spesa minima deve ammontare a 1.500,00 euro per l'apicoltura e per la meccanizzazione interna di aziende zootechniche, a 3.000,00 euro per la meccanizzazione esterna nonché per la raccolta, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e a 7.500,00 euro per gli investimenti destinati ad un impiego a favore di più aziende nell'ambito di una associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate.

4.2     I punti per gli svantaggi naturali sono determinati ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 6.02.1997 n. 2, e successive modifiche. La determinazione dei punti per gli svantaggi naturali nei confronti di  aziende agricole che realizzano, al di fuori di un'associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate, investimenti destinati all'impiego anche  a favore di altre aziende agricole, avviene in base alla media ponderata di tutte le aziende interessate. Tale metodo di calcolo si applica altresì nei confronti di richiedenti titolari di più aziende o di aziende con diversi tipi di colture; in questi casi per il calcolo della media ponderata le superfici ad indirizzo fruttiviticolo si conteggiano con zero punti.

 

5. Modalità dell'agevolazione

5.1     L'agevolazione delle iniziative di cui al punto 3.1 avviene:

per aziende che raggiungono fino a 65 punti per gli svantaggi naturali, mediante la concessione di un prestito quinquennale a tasso agevolato nella misura massi-ma dell'80 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 22.05.1980, n. 12, e successive modifiche

per aziende che raggiungono più di 65 punti per gli svantaggi naturali e per aziende le cui superfici foraggiere sono situate ad un altezza media di almeno 1700 m sopra il livello del mare, mediante la concessione di un prestito decennale a tasso agevolato nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili o di un contributo in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese ammissibili.

5.2     Le iniziative di cui al punto 3.1, esclusa quella descritta al secondo trattino, e quelle di cui al punto 3.2, se destinate ad un impiego a favore di più aziende nell'ambito di un'associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate, sono finanziate mediante prestiti quinquennali a tasso agevolato nella misura massima del 80 per cento delle spese ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge provinciale n. 12/80, e successive modifiche,

Per le iniziative di cui al punto 3.1, escluse quelle descritte al primo e secondo trattino, e quelle di cui al punto 3.2, possono essere altresì concessi contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili, se realizzate da aziende ad indirizzo foraggiero o arativo e destinate all'impiego a favore di più aziende nell'ambito di un'associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate.

5.3 Per le iniziative di cui al punto 3.3 viene concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese ammissibili.

5.4     L'agevolazione delle iniziative di cui al punto 3 avviene nei confronti:

-     di aziende con più di 100 UBA o con più di 8 ettari superficie orto-fruttiviticola e

-     di aziende il cui titolare e/o coniuge conseguano un reddito comune da attività non agricola superiore all'importo corrispondente alla quarta fascia di reddito prevista dall'articolo 58 della legge provinciale 17.12.1998, n. 13, e successive modifiche, oppure esercitino attività non agricole con più di due dipendenti a tempo pieno o dipendenti stagionali per un periodo complessivo analogo

mediante la concessione di un prestito quinquennale nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dalla legge provinciale 22.05.1980, n. 12, e successive modifiche.

 

6. Determinazione dei costi ammissibili

1. Le macchine e le attrezzature di cui al punto 3.2 nonché la misura massima dei costi ammissibili di tutte le macchine, le attrezzature ed gli impianti ammessi a finanziamento sono determinati dalla Commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19.11.1993, n. 23.
2. Il limite massimo dei costi ammissibili per l'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature per l'arredamento di depositi e locali per la trasformazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli è pari a 50.000,00 euro nell'arco di dieci anni.
 

7. Documentazione

Per essere ammessi a finanziamento i richiedenti devono presentare la rispettiva domanda allegando il preventivo di spesa. Acquisti la cui data di fatturazione è anteriore alla data di presentazione della domanda non vengono presi in considerazione.
 

8. Istruttoria della domanda

La domanda deve essere presentata alla Ripartizione provinciale agricoltura prima dell'effettuazione dell'acquisto.
La fattura saldata per i contributi a fondo perduto e la fattura, anche non saldata, in caso di prestiti a tasso agevolato per le iniziative di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve essere prodotta entro sei mesi dalla richiesta scritta da parte dell'ufficio, pena la decadenza della domanda stessa.
 

9. Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo concesso avviene dietro presentazione da parte dei beneficiari della relativa domanda corredata della documentazione inerente la spesa ammessa a contributo e la verifica della sua regolarità da parte dell'Ufficio competente.
 

10. Disposizione generale

La coltivazione di superfici agricole utilizzabili, non riconducibile a un titolo idoneo a dimostrare la proprietà o altro rapporto di natura reale, deve essere comprovata mediante la presentazione di  un contratto di affitto o di comodato o da relativa autocertificazione.
 

11. Controlli

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, 22.10.1993, n. 17, e successive modifiche, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.
La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuate da una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura o da un suo sostituto, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il finanziamento e da un impiegato addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati da un verbale di accertamento.
In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
 

12. Disposizione transitorie

I presenti criteri e direttive trovano applicazione per le domande presentate agli uffici competenti dopo che essi divengono esecutivi.
Riguardo a domande presentate all'ufficio provinciale competente prima che i presenti criteri siano divenuti esecutivi, trovano applicazione i criteri precedentemente vigenti.
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