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Delibera N. 131 del 21.01.2002
Criteri per il calcolo ed il pagamento delle tariffe nelle strutture e nei servizi per persone in situazione di handicap, per malati psichici, per persone affette da forme di dipendenza

Allegato

Criteri per il calcolo ed il pagamento delle tariffe nelle strutture e nei servizi per persone in situazione di handicap, per malati psichici, per persone affette da forme di dipendenza

 
Premessa
Le tariffe sono determinate in quota percentuale sui costi convenzionali determinati annualmente dagli enti gestori dei servizi sociali per le strutture ed i servizi da loro, direttamente o indirettamente gestiti.
Esse costituiscono la base per il calcolo della partecipazione degli utenti e dei loro familiari.
 

I.     Fruizione dei servizi

1.     L'utente e i suoi familiari, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi usufruiti, in base disposizioni previste dal D.P.G.P. n. 30 dell'11.08.2000.

All'atto dell'ammissione al servizio l'ente gestore informa sia l'utente che i suoi familiari della regolamentazione relativa alla partecipazione.

2.     L'ammissione ai servizi presuppone la normale frequenza basata sulle attività e sugli orari programmati dall'ente.

L'utente può concordare insieme all'ente gestore in via preliminare frequenze parziali dei servizi: in tal caso la partecipazione alla tariffa è calcolata in modo proporzionale alla tipologia di fruizione concordata. Eventuali modifiche della fruizione devono essere comunicate tempestivamente all'ente gestore.

 

II.     Ammontare della partecipazione in relazione alla presenza

1.     Di regola l'ammontare della partecipazione viene calcolata in base alla normale frequenza mensile del servizio, pianificata dall'ente.

2.     Il calcolo della partecipazione viene fatto in base alle presenze effettive della persona nei servizi residenziali.

3.     Nei servizi semiresidenziali viene calcolata come presenza il primo giorno di assenza  non programmata dell'utente dalla struttura. Le ulteriori giornate di assenza consecutiva alla prima non sono da considerare come giornate di presenza e non rientrano nel calcolo della partecipazione.

 
III.     Prestazioni accessorie

1.     Prestazioni accessorie di solito comprese nei servizi, non sono soggette a pagamento della tariffa (pasti, trasporti, ecc.), semprecché non diventino una prestazione a se stante non collegata alla frequenza di un servizio dell'ente.

2.     La tariffa da corrispondere dall'utente dell'eventuale servizio di trasporto è commisurata alla prestazione indiretta di cui all'art. 24 del D.P.G.P. n. 30 dell'11.08.2000. Nel caso di trasporto di più persone contemporaneamente il pagamento della tariffa è suddiviso sul numero degli utenti.

3.     I soggiorni fuori sede sono una prestazione accessoria per gli ospiti dei servizi residenziali; sono soggette a tariffa separata per le persone frequentanti i servizi semiresidenziali.

 

IV.     Pagamento della tariffa e concessione della agevolazione

1.     L'utente e il suoi familiari, sono tenuti al pagamento dell'intera tariffa del servizio fruito.

2.     L'utente e i suoi familiari, possono chiedere in base alla loro situazione economica la concessione della tariffa agevolata all'ente gestore.

3.     L'ente provvederà, attraverso la valutazione della situazione economica ai sensi del D.P.G.P. n. 30 dell'11.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla relativa determinazione dell'ammontare della tariffa agevolata, per l'utente e il suo nucleo familiare.

4.     Il pagamento della tariffa avviene di regola mensilmente; in circostanze giustificate può essere prevista una scadenza diversa.

 

V. Competenza territoriale

1.     Salvo accordi diversi, gli enti gestori effettuano il calcolo della tariffa per tutti gli utenti e rispettivamente i loro familiari, provenienti dal proprio bacino territoriale, che siano ospitati:

nei propri servizi direttamente o indirettamente gestiti;

nei servizi gestiti da altri enti gestori;

negli istituti privati situati in provincia e fuori provincia.