1. Alla liquidazione delle agevolazioni provvede l'ufficio responsabile del procedimento dietro presentazione della domanda di liquidazione, corredata di una dichiarazione del richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla regolare effettuazione dell'investimento. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegati gli originali delle fatture quietanzate o i contratti di acquisto o di leasing registrati. La regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere certificata anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori, sulla base dello stato finale dei lavori particolareggiato.
2. È ammesso altresì un acconto nella misura massima del 50 per cento dell'importo assegnato, dietro presentazione della dichiarazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del direttore dei lavori o dietro presentazione di fatture originali quietanzate.
3. Qualora, in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale è stata calcolata l'agevolazione, la stessa è ridotta proporzionalmente e ricalcolata in base all'effettiva spesa dimostrata. Qualora la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa ad agevolazione, l'agevolazione può essere comunque liquidata, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni a partire dalla approvazione della concessione dell'agevolazione, ulteriori domande di agevolazione per investimenti.
4. All'atto della liquidazione dell'agevolazione va verificato che i beni d'investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di agevolazione.