Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 é consentita in via straordinaria l'attività congiunta di vendita e di somministrazione di:
1) würstel, pollame arrosto, patatine fritte, hamburger, polpettone, panini imbottiti, pizza al taglio, krapfen e pasticceria fritta tipica locale, bevande analcoliche, birra e vino.
Note:
Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7, e dell'articolo 26, comma 2 del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39, l'attività di cui alla presente tabella può essere esercitata, da chi sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'attività di vendita, nonché per quella di somministrazione.
La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle seguenti tabelle riservate, non é soggetta né ad autorizzazione, né a comunicazione, e deve essere svolta con le caratteristiche dell'esercizio despecializzato, su una superficie di vendita non superiore ai limiti previsti per le piccole strutture di vendita di cui alla Legge provinciale. 17 febbraio 2000, n. 7: