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Delibera N. 2180 del 23.06.2008
Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole a carattere statale

Allegato A
Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole a carattere statale

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente deliberazione disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole a carattere statale.
2. Il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici/ scolastiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore, al quale potevano partecipare le persone in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene in seguito denominato “corso-concorso selettivo ordinario di formazione”.
3. Il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici/ scolastiche per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore riservato a coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006 esercitavano per almeno un anno l'incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano, viene di seguito denominato “corso-concorso selettivo riservato di formazione”.
 

Art. 2

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'Intendente scolastico/a competente conferisce gli incarichi dirigenziali per la copertura delle direzioni vacanti per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del corso-concorso selettivo ordinario di formazione e per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del corso-concorso selettivo riservato di formazione.
2. Nell'anno scolastico 2007/2008, il conferimento degli incarichi dirigenziali è iniziato con lo scorrimento delle graduatorie di merito del corso-concorso selettivo ordinario di formazione. Nell'anno scolastico 2008/2009, pertanto, il conferimento degli incarichi dirigenziali inizia in ogni ambito formativo con lo scorrimento delle graduatorie di merito del corso-concorso selettivo riservato di formazione.
3. In caso di esaurimento della graduatoria di merito di un corso-concorso selettivo di formazione, tutte le direzioni vengono coperte mediante lo scorrimento della graduatoria di merito dell'altro corso-concorso selettivo di formazione. È fatto salvo il conguaglio con le nomine da effettuare sulla base di graduatorie di merito di futuri corsi-concorsi selettivi di formazione.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per il conferimento di un incarico dirigenziale è prescritto il possesso dell'attestato della conoscenza della lingua tedesca ed italiana. Ai fini del conferimento di un incarico dirigenziale a tempo indeterminato le persone inserite nelle graduatorie di merito di un corso-concorso selettivo di formazione hanno titolo a permanere in predetta graduatoria fino a quando non conseguano il suddetto attestato.
 

Art. 3

Conferimento degli incarichi di

presidenza

1. Per la copertura di direzioni vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico l'Intendente scolastico/a competente provvede alla conferma dell'incarico di presidenza in applicazione delle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di presidenza formulate in applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1753 del 23 maggio 2005. A tal fine si applica il seguente ordine:
a) Persone con incarico di presidenza nell'anno scolastico corrente che hanno superato il corso-concorso selettivo riservato di formazione;
b) Persone con incarico di presidenza nell'anno scolastico corrente che hanno superato il corso-concorso selettivo ordinario di formazione;
c) Persone con incarico di presidenza in anni scolastici anteriori al corrente che hanno superato il corso-concorso selettivo riservato di formazione;
d) Persone con incarico di presidenza in anni scolastici anteriori al corrente che hanno superato il corso-concorso selettivo ordinario di formazione;
e) Persone che hanno superato il corso-concorso selettivo ordinario di formazione;
f) Persone con incarico di presidenza nell'anno scolastico corrente;
g) Persone con incarico di presidenza negli anni scolastici anteriori al corrente.
2. L'incarico di presidenza viene conferito per la durata di un anno scolastico.
3. La conferma dell'incarico avviene su domanda dell'interessato e la domanda può riguardare la presidenza della medesima direzione oppure un'altra direzione. La conferma dell'incarico nella medesima istituzione scolastica presuppone la disponibilità del relativo posto.
4. L'Intendente scolastico/a competente, per gravi e documentati motivi, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato/a, può disporre la nomina in sede diversa oppure la revoca dell'incarico di presidenza.
5. Gli incarichi conferiti devono essere pubblicati all'albo della competente Intendenza scolastica.
 

Art. 4.

Criteri per il conferimento degli incarichi di presidenza

1. Le graduatorie di cui all'articolo 3 hanno lo scopo di individuare le persone, cui l'Intendente scolastico/a competente conferisce l'incarico di presidenza in base ai seguenti criteri generali:
- caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare;
- attitudini e capacità a dirigere ed esperienza professionale dell'aspirante;
- risultati conseguiti rispetto alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte da preside incaricato/a;
- rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei/delle presidi incaricati/e;

- anzianità di servizio quale docente e quale docente con incarico presidenza.

2. L'aspirante trasferito/a d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 468 del decreto legislativo n. 297/94 non può ottenere l'incarico di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato/a trasferito/a.

3. L'Intendente scolastico/a competente dichiara decaduto chi non assuma servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico.

 

Art. 5

Sostituzione di dirigenti scolastici/ scolastiche

1. In caso di assenza o impedimento del/ della titolare che comprende un intero anno scolastico, si conferisce un incarico di presidenza ai sensi dell'articolo 3. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 4, del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003.
2. In caso di assenza o impedimento del/ della titolare per un periodo inferiore ad un intero anno scolastico oppure qualora la direzione diventi vacante durante l'anno scolastico, non si conferisce un incarico di presidenza ai sensi dell'articolo 3, ma il collaboratore/ la collaboratrice con compiti di sostituzione del/ della dirigente scolastico/ scolastica esercita la funzione dirigenziale. Di regola, l'Intendente scolastico/a competente esonera il collaboratore/ la collaboratrice con compiti di sostituzione del/ della dirigente scolastico/a completamente dall'obbligo di insegnamento.
3. Ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 nel caso di un'assenza del/la titolare superiore a 45 giorni, al/alla docente vicario/ vicaria spetta l'indennità di funzione prevista per il personale direttivo.
 

Art. 6

Affidamento di reggenze

1. Qualora una direzione non possa essere coperta con un incarico di presidenza oppure non venga coperta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la medesima viene attribuita per reggenza ad altro/a dirigente scolastico/a ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c) del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003.
2. In tal caso il collaboratore/ la collaboratrice con compiti di sostituzione del/ della dirigente scolastico/a presso la scuola attribuita per reggenza è esonerato/a completamente dagli obblighi di insegnamento.
 

Art. 7

Informazione delle organizzazioni sindacali

L'Intendente scolastico/a competente, prima del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 3, fornisce alle organizzazioni sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle presidenze e delle sedi vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.
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