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Delibera N. 3618 del 03.10.2005
Criteri per l'amministrazione dei fondi delle consulte provinciali delle studentesse e degli studenti nonché dei genitori

Allegato A
 
Criteri per l'amministrazione dei fondi delle consulte provinciali delle studentesse e degli studenti nonché   dei genitori, ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche
 
I. Criteri per l'amministrazione dei fondi delle consulte provinciali
1. Per la copertura degli oneri delle consulte provinciali delle studentesse e degli studenti nonché dei genitori a ciascuna consulta sono stanziati fondi nella misura massima del 0,3% delle assegnazioni ordinarie per le istituzioni scolastiche.
2. I fondi delle consulte provinciali vengono utilizzati per le seguenti finalità:

a) spese di cancelleria e d'ufficio;

b) oneri relativi alle spese di viaggio per i membri delle consulte per riunioni a livello locale;

c) oneri relativi alle spese di viaggio e di soggiorno per i membri delle consulte in caso di rappresentanza delle consulte provinciali al di fuori della Provincia;

d) spese per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative delle consulte provinciali: iniziative di informazione e di aggiornamento per i propri membri su temi riferiti all'ambito scolastico, relazioni, sedute, collaborazione a livello nazionale fra i membri delle singole consulte provinciali, pubbliche relazioni, ecc.

3. Le spese di cui alle lettere a), b) e c) hanno carattere obbligatorio e devono trovare copertura prioritaria rispetto alle spese di cui alla lettera d).
 
II. Piano d'attività e di finanziamento
1. Le singole consulte provinciali delle studentesse e degli studenti nonché dei genitori elaborano entro il mese di dicembre di ciascun anno un piano annuale d'attività e di finanziamento per le attività e le iniziative di cui alla lettera d) del paragrafo I, il quale è presentato all'Intendenza scolastica competente. In seguito alla verifica dei documenti presentati da parte dell'Ufficio finanziamento scolastico, il piano d'attività e di finanziamento è approvato dall'Intendente scolastico o dalla Intendente scolastica. Integrazioni del piano d'attività e di finanziamento devono essere deliberate dalla consulta provinciale e comunicate all'Intendenza scolastica per l'approvazione da parte dell'Intendente scolastico o della Intendente scolastica almeno un mese prima dello svolgimento delle relative attività.
2. Per lo svolgimento concreto delle attività delle consulte provinciali delle studentesse e degli studenti nonché dei genitori le Intendenze scolastiche provvedono al conferimento degli incarichi e alla liquidazione delle spese ai sensi delle disposizioni vigenti per l'amministrazione provinciale.
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