Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Per conseguire le finalità della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione in particolare:
a) elegge nel proprio ambito, con votazione segreta, il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
b) può nominare nel suo ambito, con deleghe specifiche, un Comitato esecutivo costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da due consiglieri;
c) approva il programma annuale di attività proposto dal Direttore Artistico;
d) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
e) nomina il Segretario Generale e stabilisce la pianta organica del personale;
f) approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi, nonché tutti gli altri atti regolamentari necessari per il buon funzionamento della Fondazione;
g) nomina il Direttore Artistico, il Direttore Stabile, i due collaboratori artistici di cui all'articolo tredici;
h) conferisce incarichi professionali, determinando per ciascun collaboratore le condizioni, le modalità di svolgimento delle prestazioni ed i relativi compensi;
i) assume i componenti dell'Orchestra, riconoscendo nelle assunzioni dei componenti stabili – in presenza di parità di punteggio nelle graduatorie conseguenti a concorsi – la preferenza ai candidati residenti nella regione, avendo riguardo alla proporzionale linguistica riferita alla popolazione residente nella regione stessa;
j) assume il personale tecnico-amministrativo nel rispetto della proporzionale linguistica. L'eventuale motivata deroga è autorizzata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti;
k) delibera sull'ammissione di nuovi soci aderenti e sulle relative condizioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo tre;
l) delibera in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti, agli acquisti ed all'alienazione di beni;
m) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;
n) fissa l'ammontare delle indennità di carica da corrispondere al Presidente ed, in misura ridotta, al Vicepresidente, nonché ai membri del Collegio dei Revisori; fissa altresì l'ammontare del gettone di presenza per i consiglieri, come pure tariffe e modalità per il rimborso delle spese di trasferta;
o) delibera su ogni altro oggetto d'interesse della Fondazione;
p) delibera su tutte le materie non specificatamente attribuite ad altri organi e qualora lo ritenga opportuno delega al Presidente la cura degli atti relativi alla gestione.
Le nomine contemplate nel presente articolo nove non possono avere durata che oltrepassi la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione che le ha deliberate.