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Corte costituzionale - ordinanza 26 settembre 2018, n. 187
Disposizioni varie in materia di edilizia abitativa agevolata e di commercio al dettaglio nelle zone produttive – estinzione del processo

Ordinanza 26 settembre 2018 (12 ottobre 2018), n. 187; Pres. Lattanzi; Red. Cartabia

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2-7 maggio 2013, depositato in cancelleria il 7 maggio 2013, iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali);

che, secondo il ricorrente, l’impugnato art. 2 avrebbe previsto, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto per interventi edilizi, oneri di spesa senza la dovuta indicazione dei mezzi di copertura, in violazione dell’art. 81, quarto (recte: terzo) comma, della Costituzione, mentre l’art. 3, parimenti censurato, nel sostituire l’art. 44-ter della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), come a sua volta sostituito dall’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell’attività commerciale), dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 38 del 2013, avrebbe riprodotto in buona parte il contenuto della disposizione già dichiarato illegittimo, determinando restrizioni ingiustificate della concorrenza relative all’insediamento delle attività commerciali, così violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (in materia di «tutela della concorrenza»), in relazione all’art. 31, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano;

che, con atto depositato il 18 giugno 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2018, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame, in considerazione delle modifiche intervenute sulle disposizioni censurate, ad opera dell’art. 17, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), nonché dell’art. 1 del decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di pianificazione urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che ha consentito alle Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere, in presenza di determinate esigenze, limitazioni a nuovi insediamenti commerciali al dettaglio senza discriminazioni tra operatori;

che la Provincia autonoma di Bolzano, su conforme deliberazione della Giunta provinciale del 19 giugno 2018, n. 570, ha accettato la rinuncia con atto ritualmente notificato, poi depositato il 4 luglio 2018.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo.

 

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