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Decreto del 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.-

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 4 (Recupero delle anticipazioni effettuate per i rimborsi di imposte)

(1) Le somme anticipate dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire agli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano di erogare i rimborsi in conto fiscale, sono recuperati dalla struttura di gestione con le modalita' definite nei commi seguenti. Il recupero di tali importi e' posto a carico della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto della rispettiva compartecipazione al gettito dei tributi a cui si riferiscono i rimborsi.

(2) Entro il mese di novembre di ciascun anno, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, e' recuperato, a titolo di acconto, un importo pari all'80% degli stanziamenti effettuati nell'anno in

favore degli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(3) Entro il 31 maggio dell'anno successivo, dopo aver acquisito i dati di rendicontazione delle operazioni di rimborso dagli agenti della riscossione ed aver effettuato le necessarie quadrature contabili, la struttura di gestione provvede a quantificare la quota di competenza della Regione e delle Province autonome ed a calcolare il saldo a credito ovvero a debito di ciascuno dei suddetti enti, rispetto al recupero effettuato in acconto.

(4) Il recupero dell'eventuale saldo a debito di cui al comma 3 avviene con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, mentre l'eventuale saldo a credito e' corrisposto dalla struttura di gestione sui conti infruttiferi intestati alla Regione ed alle Province autonome, prelevando quanto dovuto dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

(5) Il recupero delle restanti tipologie di rimborsi avviene con le modalita' stabilite nei commi precedenti.

(6) Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i rimborsi fiscali relativi ai tributi riversati ai sensi degli articoli da 7 a 10.