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Decreto del 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.-

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2011.

(2) Per le ripartizioni di gettito erariale derivanti dai modelli F24 ed F24 EP, effettuate dal 1° gennaio al 31 agosto 2011, la struttura di gestione esegue le operazioni di conguaglio per le quote di spettanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, richiedendo all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche delle quietanze gia' emesse a favore del bilancio dello Stato.

(3) Per le ripartizioni di gettito erariale derivanti dai modelli F23 e dalle riscossioni a mezzo ruolo, effettuate dal 1° gennaio al 31 agosto 2011, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato esegue le operazioni di conguaglio per le quote di spettanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa, sulla base dei dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per territorio.

(4) Ai fini della corretta contabilizzazione e resa del conto giudiziale, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti in ragione della natura delle somme iscritte a ruolo, comunicano all'agente della riscossione le variazioni da apportare ai ruoli gia' emessi, sulla base della ripartizione delle somme medesime tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Province autonome di Trento e di Bolzano.

(5) In sede di prima attuazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attribuisce le entrate individuate dal presente decreto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), anche con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011.

(6) Le somme erogate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2011 sono comunicate alla Struttura di Gestione, che provvede a recuperarle dalle operazioni di conguaglio di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero dal gettito erariale riscosso tramite modelli F24 ed F24 EP da attribuire direttamente alle Province medesime nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2011.