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Decreto del 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.-

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1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 13 (Modalità di attribuzione dell'accisa sui prodotti energetici)

(1) L'attribuzione del gettito dell'accisa sui prodotti energetici, spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, si realizza con le modalita' definite dai commi successivi.

(2) L'Agenzia delle dogane, tenuto conto anche dei dati forniti da ciascuna Provincia autonoma relativamente agli impianti di distribuzione privati con capacita' globale inferiore ai 10 metri cubi, sulla base dei dati dell'ultima annualita' disponibile, comunica, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano, il gettito dell'imposta complessivamente spettante alle Province medesime, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti.

(3) Per ciascun esercizio, la struttura di gestione corrisponde alle Province autonome, a titolo di acconto, una percentuale dei versamenti eseguiti tramite modello F24 con il codice tributo 2804, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(4) La percentuale di acconto di cui al comma 3, troncata al secondo decimale, e' determinata ed applicata dalla struttura di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, in base al rapporto tra il gettito di cui al medesimo comma 2 ed i versamenti complessivamente eseguiti tramite modello F24 nell'esercizio precedente con il codice tributo 2804, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme corrisposte a titolo di acconto e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle Province medesime ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

(6) Il conguaglio a debito delle Province autonome viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(7) Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.