(1). Dopo l’articolo 20/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 20/quinquies (Attuazione dei programmi dei fondi strutturali)
1. I contributi e le agevolazioni finanziarie da concedersi a valere sui programmi operativi dei fondi comunitari strutturali sono concessi, salvo diverse indicazioni normative, in conformità alle modalità e nell’ammontare indicati dai programmi operativi medesimi.“