(1) Il comma 6/bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“6/bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta di 0,5 punti percentuali. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.”
(2) Il comma 6/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“67/ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, l’aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,42 punti percentuali. Tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche”.
(3) Dopo il comma 6/nonies dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6/decies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, applicano l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aumentata di 0,92 punti percentuali.”
(4) Il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dello stesso per esportazione all’estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, purché tali mesi siano almeno pari a quattro. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della presente legge sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso.”
(5) Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Il provvedimento dell'agente della riscossione che dispone il fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i successivi periodi d'imposta.”
(6) Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, la parola: "Kraftfahrzeuge" è sostituita dalla parola: "Personenkraftwagen".
(7) Dopo il comma 3 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. I veicoli di interesse storico e collezionistico di cui al comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, ad esclusione dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione fissa annua, riferita all’anno solare, di 30,00 euro per gli autoveicoli e di 20,00 euro per i motoveicoli. La definizione di veicolo di interesse storico e collezionistico, nonché le condizioni alle quali la circolazione è subordinata, devono essere indicate sulla carta di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto dal periodo tributario successivo alla data di rilascio della carta di circolazione, contenente le indicazioni sopra riportate, o alla data della relativa annotazione, previa presentazione di copia della stessa all’Ufficio tributi della Provincia autonoma di Bolzano.”
(8) Il comma 2 dell’articolo 17/ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:
“2. Ai fini del presente articolo, per persone con disabilità sensoriale si intendono il non vedente di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e il sordo così come individuato dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche.”
(9) L’articolo 21/septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:
“Art. 21/septies (Ravvedimento operoso)
1. Le sanzioni sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche, e dalle singole leggi o dagli atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l’attenuazione della sanzione.“