In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 13 novembre 2009 , n. 91)
Norme in materia di espropriazione ed altre disposizioni

1)

Pubblicata nel supp. 4 al B.U. 13 novembre 2009, n. 48.

CAPO I
Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”

Art. 1 2)

2)

Sostituisce l'art. 7/bis della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 2 3)

3)

Inserisce l'art. 7/ter nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 3 4)

4)

Inserisce l'art. 7/quater nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 4 5)

5)

Inserisce l'art. 7/quinquies nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 5 6)

6)

Sostituisce l'art. 8 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 6 7)

7)

Inserisce l'art. 8/bis nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 7 8)

8)

Sostituisce l'art. 10 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 8 9)

9)

Sostituisce il comma 1 dell'art. 13 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 9 10)

10)

Inserisce l'art. 14/bis nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 10 11)

11)

Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 19 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

CAPO II
Modifiche della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, recante „Ordinamento piste da sci“

Art. 11

(1)12)

(2)13)

(3)14)

12)

Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.

13)

Inserisce il comma 1/bis dell'art. 9 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.

14)

Sostituisce il comma 6 dell'art. 9 della L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.

CAPO III
Modifiche della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, recante „Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea“

Art. 12

(1)15)

(2)16)

15)

Sostituisce il comma 1 dell'art. 20 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.

16)

Inserisce il comma 1/bis dell'art. 20 della L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.

CAPO IV
Norme transitorie ed abrogazioni

Art. 13 (Norma transitoria)

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 10 della presente legge trovano applicazione ai procedimenti di restituzione avviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 (Abrogazione)

(1) È abrogato l’articolo 35/quater della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 15 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

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