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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 2 luglio 2007, n. 31)
Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "legge urbanistica provinciale"

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 17 luglio 2007, n. 29.

Art. 1

(1)2)

(2)3)

(3)4)

(4)5)

(5)6)

(6)7)

(7)8)

(8)9)

(9)10)

(10)11)

2)

Sostituisce l'art. 1 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

3)

Sostituisce l'art. 2 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

4)

Aggiunge il comma 8 all'art. 12 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

5)

Sostituisce l'art. 15, comma 1, lettera b), della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

6)

Sostituisce l'art. 15, comma 1, lettera e), della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

7)

Sostituisce l'art. 19, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

8)

Sostituisce l'art. 20, comma 4, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

9)

Sostituisce l'art. 21, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

10)

Integra l'art. 21, comma 5, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

11)

Aggiunge il comma 6 all'art. 21 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 212)

12)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo l'art. 22/bis.

Art. 313)

13)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo l'art. 22/ter.

Art. 4

(1)14)

(2)15)

(3)16)

14)

Sostituisce l'art. 27, comma 2, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

15)

Sostituisce l'art. 27, comma 3, lettera b), della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

16)

Sostituisce l'art. 28 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 517)

17)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo l'art. 28/bis.

Art. 618)

18)

Sostituisce l'art. 29 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 7

(1)19)

(2)20)

(3)21)

(4)22)

(5)23)

19)

Sostituisce l'art. 30 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

20)

Sostituisce l'art. 32 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

21)

Sostituisce l'art. 34 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

22)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo l'art. 34/bis.

23)

Sostituisce l'art. 35, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 8

(1)24)

(2)25)

24)

Sostituisce l'art. 36, comma 4, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

25)

Aggiunge il comma 4/bis all'art. 36 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 926)

26)

Aggiunge il comma 1/bis all'art. 37 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 10

(1)27)

(2)28)

27)

Sostituisce l'art. 38, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

28)

Sostituisce l'art. 39, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 1129)

29)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo l'art. 40/bis.

Art. 12

(1)30)

(2)31)

30)

Sostituisce l'art. 41, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

31)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo l'art. 41/bis.

Art. 13

(1)32)

(2)33)

(3)34)

(4)35)

(5)36)

(6)37)

(7)38)

(8)39)

(9)40)

(10)41)

(11)42)

(12)43)

(13)44)

32)

Sostituisce l'art. 44 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

33)

Sostituisce l'art. 44/bis della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

34)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo gli articoli 44/ter e 44/quater.

35)

Sostituisce l'art. 45 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

36)

Sostituisce l'art. 46 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

37)

Sostituisce l'art. 47 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

38)

Sostituisce l'art. 48 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

39)

Sostituisce l'art. 49 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

40)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo gli articoli 49/bis e 49/ter.

41)

Sostituisce l'art. 50 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

42)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo l'art. 50/bis.

43)

Sostituisce l'art. 51 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

44)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo gli articoli 51/bis e 51/ter.

Art. 14

(1)45)

(2)46)

(3)47)

45)

Sostituisce l'art. 53, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

46)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo l'art. 55/bis.

47)

Sostituisce l'art. 59, comma 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 15

(1)48)

(2)49)

(3)50)

(4)51)

48)

Sostituisce l'art. 66, comma 2/bis, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

49)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo il comma 4/bis nell'art. 66.

50)

Aggiunge il comma 9 all'art. 66 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

51)

Sostituisce l'art. 67 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 16

(1)52)

(2)53)

(3)54)

52)

Sostituisce l'art. 70, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

53)

Sostituisce l'art. 70, comma 2, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

54)

Sostituisce l'art. 71 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 17

(1)55)

(2)56)

(3)57)

(4)58)

55)

Sostituisce l'art. 75 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

56)

Sostituisce l'art. 76 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

57)

Sostituisce l'art. 77, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

58)

Sostituisce l'art. 78, comma 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 18

(1)59)

(2)60)

59)

Sostituisce l'art. 79 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

60)

Sostituisce l'art. 79/bis della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 19

(1)61)

(2)62)

(3)63)

(4)64)

(5)65)

61)

Sostituisce l'art. 84, commi 3 e 6, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

62)

Sostituisce l'art. 85, commi 3 e 3/bis, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

63)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo i commi 3/ter, 3/quater e 3/quinquies nell'art. 85 .

64)

Sostituisce l'art. 86, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

65)

Sostituisce l'art. 88, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 20

(1)66)

(2)67)

(3)68)

66)

Modifica nel testo tedesco la rubrica ed il comma 1 dell'art. 90 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

67)

Aggiunge il comma 3 all'art. 90 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

68)

Sostituisce l'art. 97, comma 2, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 21

(1)69)

(2)70)

(3)71)

69)

Modifica l'art. 99 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

70)

Sostituisce l'art. 100 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

71)

Sostituisce l'art. 105 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 22

(1)72)

(2)73)

(3)74)

(4)75)

(5)76)

(6)77)

(7)78)

(8)79)

(9)80)

(10)81)

(11)82)

(12)83)

(13)84)

(14)85)

(15)86)

(16)87)

(17)88)

(18)89)

72)

Sostituisce l'art. 107, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

73)

Sostituisce l'art. 107, comma 7, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

74)

Sostituisce l'art. 107, comma 9, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

75)

Sostituisce l'art. 107, comma 10, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

76)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo il comma 10/bis all'art. 107.

77)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo il comma 10/ter all'art. 107.

78)

Sostituisce l'art. 107, comma 11, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

79)

Sostituisce l'art. 107, comma 12, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

80)

Sostituisce l'art. 107, comma 13, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

81)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo i commi 13/bis e 13/ter nell'art. 107.

82)

Sostituisce l'art. 107, comma 16, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

83)

Sostituisce l'art. 107, comma 20, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

84)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo i commi 20/bis e 20/ter nell'art. 107.

85)

Sostituisce l'art. 107, comma 22, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

86)

Sostituisce l'art. 107, comma 23, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

87)

Sostituisce l'art. 107, comma 24, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

88)

Sostituisce l'art. 107, comma 26, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

89)

Aggiunge i commi 28 e 29 all'art. 107 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 2390)

90)

Aggiunge i commi 6 e 7 all'art. 107/bis della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 2491)

91)

Sostituisce l'art. 108, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 25

(1)92)

(2)93)

92)

Aggiunge il comma 11 all'art. 115 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

93)

Aggiunge i commi 2 e 3 all'art. 116 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 26

(1)94)

(2)95)

(3)96)

(4)97)

94)

Sostituisce l'art. 127, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

95)

Sostituisce l'art. 127, commi 3 e 4, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

96)

Sostituisce l'art. 127, comma 6, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

97)

Aggiunge i commi 8 e 9 all'art. 127 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 27

(1)98)

(2)99)

98)

Sostituisce l'art. 128, comma 7, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

99)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo il comma 7/bis nell'art. 128.

Art. 28100)

100)

Integra la L.P. 11 agosto 1997, n. 13, inserendo l'art. 128/bis.

Art. 29

(1)101)

(2)102)

101)

Sostituisce l'art. 131, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

102)

Aggiunge il comma 3 all'art. 131 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 30103)

103)

Sostituisce l'art. 132 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 31104)

104)

Sostituisce l'art. 133 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 32 (Norme transitorie)

(1) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 17 e all'articolo 19, commi 1 e 3, entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge. Prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra i comuni possono adottare le deliberazioni ivi previste. Decorso il suddetto termine e finchè il comune non ha determinato con regolamento l'aliquota del contributo sul costo di costruzione, l'aliquota ammonta a zero. Decorso il suddetto termine sono inoltre abrogate tutte le norme di legge e regolamentari provinciali che prevedono esenzioni dal contributo sul costo di costruzione incompatibili con le disposizioni di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(2) I comuni trasmettono i piani di attuazione nonché le modifiche dei medesimi non ancora trasmessi in base ad altre disposizioni alla ripartizione provinciale urbanistica, la quale provvede alla pubblicazione in forma digitale.

(3) Per le abitazioni per cui sono stati assunti i vincoli ai sensi dell'articolo 79 della legge 11 agosto 1997, n. 13, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, decorso il termine ventennale di durata del vincolo, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo. Per le abitazioni convenzionate al fine di ottenere l'agevolazione edilizia per il loro recupero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, o dell'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, il direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa rilascia, decorso il termine ventennale di durata del vincolo o dopo l'eventuale revoca dell'agevolazione edilizia, il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo. Per il rilascio dei nulla osta menzionati non è richiesta la concessione edilizia per il cambiamento della destinazione d'uso, prescritta dall'articolo 75, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.105)

(3/bis) Per tutte le abitazioni per le quali prima del 1° agosto 2007 sono stati assunti i vincoli di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, o dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 31 luglio 2007, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti. Per quanto riguarda l'alienabilità di tali abitazioni e la loro locazione all'Istituto per l'edilizia sociale o a persone indicate dal comune, si applicano le disposizioni dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.106)

(4) La facoltà disciplinata dall'articolo 107, comma 12, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dalla presente legge, di ricostruire nel verde agricolo all'interno dello stesso comune gli edifici espropriati per ragioni di pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, ed esistenti nel verde agricolo al 1° ottobre 1997, rimane valida, nei limiti indicati dalla predetta disposizione, per tutti quegli edifici per i quali all'entrata in vigore della presente legge la previsione urbanistica ne consentiva l'esproprio.

105)

L'art. 32, comma 3, è stato così integrato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

106)

L'art. 32, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 33 (Abrogazioni di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13: i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24, l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 25, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 37, il comma 3 dell'articolo 39, il comma 2 dell'articolo 41, l'articolo 45-bis, l'articolo 47-bis, l'articolo 47/ter, l'articolo 48-bis, l'articolo 48/ter, l'articolo 48/quater, l'articolo 48/quinquies, l'articolo 101, l'articolo 102, il comma 17 dell'articolo 107, il comma 3 dell'articolo 107-bis, il comma 2 dell'articolo 110, l'articolo 117, il comma 2 dell'articolo 127, i commi 3 e 4 dell'articolo 128 nonché l'articolo 130.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A107)

Tabella B108)

107)

Riportata in allegato all'art. 50, comma 1,della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

108)

Riportata in allegato all'art. 50, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.