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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 2 luglio 2007, n. 31)
Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "legge urbanistica provinciale"

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 17 luglio 2007, n. 29.

Art. 33 (Abrogazioni di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13: i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24, l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 25, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 37, il comma 3 dell'articolo 39, il comma 2 dell'articolo 41, l'articolo 45-bis, l'articolo 47-bis, l'articolo 47/ter, l'articolo 48-bis, l'articolo 48/ter, l'articolo 48/quater, l'articolo 48/quinquies, l'articolo 101, l'articolo 102, il comma 17 dell'articolo 107, il comma 3 dell'articolo 107-bis, il comma 2 dell'articolo 110, l'articolo 117, il comma 2 dell'articolo 127, i commi 3 e 4 dell'articolo 128 nonché l'articolo 130.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A107)

Tabella B108)

107)

Riportata in allegato all'art. 50, comma 1,della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

108)

Riportata in allegato all'art. 50, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.