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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 71)
Disposizioni in conncessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008
3

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° agosto 2006, n. 31.

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

(1)2)

(2)3)

2)
Integra l'art. 7/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
3)
Inserisce l'art. 8/ter nella L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2 4)

4)
Riportato in nota all'art. 8/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 3 5)

5)
Reca modifiche all'art. 1, comma 4, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

CAPO II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 4 (Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008)

(1) Alle autorizzazioni di spesa per l'anno 2006, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13(legge finanziaria 2006), sono apportate le modifiche indicate nell'allegata tabella A.

Art. 5 Aumento della dotazione dei fondi per la finanza locale e altre disposizioni nell'ambito della finanza locale)

(1) La dotazione del fondo per investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 35.018.016 euro (unità previsionale di base - UPB 26200).

(2) La dotazione del fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 1.350.000 euro (UPB 26205). Tale importo è autorizzato quale aumento del limite d'impegno ed è destinato al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2024 incluso.

(3) La dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è diminuita di 144.716 euro (UPB 26100).

(4)(5)6)

6)
Recano modifiche all'art. 8 della L.P. 20 agosto 1985, n. 12.

Art. 6 7)

7)
Riportato al n. VIII - A/y.

Art. 7 7)

7)
Riportato al n. VIII - A/y.

Art. 8 Aumento della dotazione organica del personale della Provincia)

(1) La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.548,50 unità a tempo pieno dall'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 200 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado.

(2) La dotazione organica complessiva in conseguenza dell'aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata, con decorrenza 1° settembre 2006, in 17.688,50 posti a tempo pieno, tenuto conto della riduzione di 60 posti a tempo pieno già stabilita con l'articolo 7, comma 4, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13.

(3) La maggiore spesa per effetto dell'aumento della dotazione organica disposto al comma 1 è stimata in 2.800.000 euro a carico dell'esercizio 2006 (UPB 02100: 756.000 euro e UPB 04125: 2.044.000 euro) e in 8.400.000 euro all'anno per gli esercizi successivi.

Art. 9 8)

8)
Inserisce l'art. 6/bis nella L.P. 12 giugno 1975, n. 26.

Art. 10 (Opere pluriennali per la realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui)

(1) Per le opere ad esecuzione pluriennale relative alla realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui è autorizzata la spesa complessiva di 98,5 milioni di euro (UPB corrispondente alla 21220 del bilancio 2006), così suddivisa a carico dei bilanci dei seguenti esercizi finanziari:

Esercizio finanziario Importo

2007:    13,0 milioni di euro

2008:    18,0 milioni di euro

2009:    50,0 milioni di euro

2010:    17,5 milioni di euro.

(2) Per le finalità indicate al comma 1, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2006 nei limiti delle spese annualmente autorizzate per il periodo 2007-2010.

(3) Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con le corrispondenti entrate annue derivanti dall'accensione di mutui o prestiti, autorizzata a tale scopo dall'articolo 1 della connessa legge di assestamento del bilancio di previsione 2006 della Provincia autonoma di Bolzano.9)

9)
Vedi anche l'art. 16, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 11 10)

10)
Inserisce l'art. 24/bis nella L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 12 7)

7)
Riportato al n. VIII - A/y.

Art. 13 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 93.356.797 euro a carico dell'esercizio finanziario 2006, derivanti dall'articolo 4, comma 1 (tabella A), nonché dagli articoli 5, 6, 7, commi 2 e 3, 8, 9 e 12, e non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

(2) Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 53.170.000 euro a carico del biennio 2007-2008, derivanti dagli articoli 5, comma 2, 7, comma 1, 8, 9 e 10 e non compensate dalle minori spese dell'articolo 4, comma 1 (tabella A - diminuzione annualità dei limiti d'impegno), si provvede con corrispondenti quote delle maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2006-2008 con la connessa legge di assestamento.

CAPO III
Altre disposizioni

Art. 14

(1)11)

(2)12)

(3)13)

(4)14)

(5)15)

11)
Sostituisce l'art. 28, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
12)
Sostituisce l'art. 37, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
13)
Aggiunge il comma 5 all'art. 50 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
14)
Sostituisce il titolo del Capo VI della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
15)
Inserisce l'art. 65/bis nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 15 16)

16)
Sostituisce l'art. 12/bis della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.

Art. 16 17)

17)
Integra l'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 17 18)

18)
Inserisce l'art. 17/ter nella L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

Art. 18 19)

19)
Sostituisce l'art. 2/bis, comma 2, della L.P. 10 ottobre 1997, n, 14.

Art. 19 20)

20)
Riportato al n. VII - A/g.

Art. 20

(1)21)

(2)22)

(3)(4)23)

21)
Integra l'art. 1della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
22)
Integra l'art. 30 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
23)
Reca modifiche all'art. 32/bis della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 21 (Riapertura di termini previsti da leggi provinciali)

(1) Le domande di contributo ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, recante "Interventi nel settore socio-sanitario", e successive modifiche, a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 2006 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22 24)

24)
Integra l'art. 4 della L.P. 13 settembre 1973, n. 49.

Art. 23 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. l'articolo 33 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2;
  2. i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 24 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegati25)

25)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
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ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionDisposizioni in materia di entrate
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
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