In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale18 maggio 2006, n. 31)
Interventi in materia di dipendenze

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 30 maggio 2006, n. 22.

Art. 6 (Disposizioni in materia di alcol)   

(1)  È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza, presso bar, pubs, chioschi, discoteche, locali notturni, clubs, ristoranti, negozi, supermercati ed esercizi similari e comunque in tutti gli esercizi commerciali nonché in occasione di pubbliche manifestazioni, anche ricreative, concerti, feste popolari, campestri ed altre feste, manifestazioni sportive, fiere e mercati, e comunque in tutti i luoghi aperti al pubblico.

(2)  Le bevande alcoliche vendute negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere collocate separatamente rispetto alle bevande non alcoliche. Negli esercizi commerciali devono essere esposti avvisi di divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.

(3)  I gestori degli esercizi e gli organizzatori degli eventi di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità per la somministrazione o vendita di almeno due tipi di bevande fredde alternative non alcoliche a prezzo inferiore alla bevanda alcolica più economica. Fanno eccezione le degustazioni enologiche e i mercati degli agricoltori.

(4)  È vietata la pubblicità di bevande alcoliche:

  1. trasmessa all'interno di programmi rivolti in modo specifico ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
  2. che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non sono espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
  3. che rappresenti minori intenti al consumo di alcol.

(5)  È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00.

(6)  È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande alcoliche:

  1. sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
  2. nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.

(7)  È vietata la pubblicità di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni indirizzate ai minori di 18 anni ed in luoghi che vengono esclusivamente o prevalentemente frequentati dagli stessi. Qualora le manifestazioni indirizzate a minori di 18 anni si svolgano in luoghi o strutture utilizzate anche per manifestazioni destinate ad un pubblico adulto, il materiale pubblicitario ivi istallato durevolmente non deve essere rimosso.

(8)  I comuni della provincia di Bolzano possono adottare con proprio regolamento misure restrittive per il rilascio delle autorizzazioni relative a:

  1. pubblicità delle bevande alcoliche, stabile o temporanea, in tutte le strutture, negli impianti sportivi e in tutte le manifestazioni;
  2. iniziative di riduzione temporanea dei prezzi delle bevande alcoliche rispetto alle tabelle ufficiali;
  3. iniziative promozionali in tutti i luoghi pubblici e nelle manifestazioni di cui al comma 1.

(9)  La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 54, comma 3, e 55, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

(10)  La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 e la mancata richiesta o l'inosservanza delle autorizzazioni di cui al comma 8 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

(11)  I divieti di cui al comma 4, lettera a), al comma 5 e al comma 6, lettera a), valgono solo per le emittenti radiotelevisive locali e per la stampa locale. I divieti di cui al comma 4, lettera a), e al comma 5 non valgono per i programmi esteri trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 dicembre 1994, n. 59
ActionActionb) Legge provinciale18 maggio 2006, n. 3 
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Sistema dei servizi)  
ActionActionArt. 3 (Interventi)
ActionActionArt. 4 (Guida di auto- e motoveicoli)
ActionActionArt. 5 (Istruzione e formazione del personale dei servizi)
ActionActionArt. 6 (Disposizioni in materia di alcol)   
ActionActionArt. 7 (Coordinamento provinciale)
ActionActionArt. 8 (Convenzioni e contributi)    
ActionActionArt. 9 
ActionActionArt. 10 (Abrogazione di norme)  
ActionActionArt. 11 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 12 (Entrata in vigore)
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2007, n. 53 —
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico