(1) L'ente erogante anticipa l'assegno di mantenimento in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque, per ogni minore, nella misura mensile non superiore all'80 per cento della quota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 14 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
(2) Nel caso di più minori l'importo complessivo erogabile viene aumentato secondo i parametri della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.