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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

TITOLO I
Principi generali e competenze

Art. 1 (Finalità)

(1) La presente legge disciplina l'utilizzazione e la tutela delle acque della provincia di Bolzano, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

  1. prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
  2. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
  3. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
  4. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

(2) Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono perseguiti attraverso i seguenti strumenti:

  1. individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
  2. tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico e adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
  3. rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi previsti dalla presente legge;
  4. adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della presente legge;
  5. individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
  6. individuazione di misure tese alla conservazione, al riciclo, al riutilizzo e al risparmio delle risorse idriche.

Art. 2 (Definizioni)  delibera sentenza

(1) Ai fini della presente legge si intende per:

  1. "acque superficiali": tutti i componenti naturali ed artificiali del sistema idrografico che contengono o convogliano le acque dolci superficiali correnti o stagnanti;
  2. "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo;
  3. "corpo idrico": un elemento discreto ed omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale;
  4. "obiettivo di qualità ambientale": obiettivo da raggiungere per il corpo idrico relativamente allo stato ecologico e chimico per quanto concerne lo stato delle acque superficiali e relativamente allo stato quantitativo e chimico per quanto concerne lo stato delle acque sotterranee;
  5. "obiettivo di qualità per destinazione specifica": obiettivo di qualità da raggiungere per il corpo idrico affinchè sia garantita la specifica destinazione d'uso dell'acqua;
  6. "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze sono tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
  7. "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue domestiche, industriali o urbane, effettuata nelle acque superficiali e sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria e in impianti di depurazione di acque reflue urbane; sono escluse dalla nozione di scarico le immissioni delle acque di cui agli articoli 42, 44, 46 e 49;
  8. "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
  9. "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
  10. "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché da insediamenti produttivi che diano origine a scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato L; 2)
  11. "acque reflue urbane": il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato; 3)
  12. "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
  13. "agglomerato": l'area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di depurazione o verso un punto di recapito finale; 4)
  14. "rete fognaria": sistema di condotte e impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; 4)
  15. "1 a.e. (abitante equivalente)": carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;
  16. "impianto di depurazione": complesso di opere ed impianti in grado di assicurare un trattamento appropriato delle acque reflue, compreso il trattamento del fango prima della riutilizzazione o dello smaltimento;
  17. "trattamento appropriato": trattamento delle acque reflue mediante un processo o un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero la conformità dello scarico alle disposizioni della presente legge;
  18. "trattamento primario": trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo fisico o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 per cento prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 per cento;
  19. "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o un altro processo che garantisca allo scarico la conformità ai valori limite di emissione di cui agli allegati A o B;
  20. "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di depurazione;
  21. "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in massa per unità di tempo; 5)
  22. "applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
  23. "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi, ovvero all'utilizzo irriguo o fertirriguo;
  24. "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
  25. "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
  26. "fertilizzante": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, le acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera t);
  27. "stabilimento industriale" o semplicemente "stabilimento": qualsiasi edificio o installazione in cui si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati D ed E ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico. 6)
  28. "acque minerali e termali": le acque minerali naturali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge.7)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009 - Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
2)
Il testo tedesco della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
3)
L'art. 2, comma 1, lettera k) è stata così sostituita dall'art. 14, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. La Corte Costituzionale ha dichiarato con sentenza 315 del 30.11.2009 inammissibile la questione di legittimità costituzionale della nuova lettera k).
4)
L'art. 2, comma 1, lettere m) e n) sono state così sostituite dall'art. 14, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
5)
Il testo italiano della lettera u) del comma 1 dell'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
6)
Il testo tedesco della lettera aa) del comma 1 dell'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
7)
La lettera bb) del comma 1 dell'art. 2 è stata aggiunta dall'art. 14, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 3 (Compiti della Provincia)

(1) Alla Provincia compete:

  1. l'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile e l'elaborazione del piano di tutela dell'acqua potabile per ogni area;
  2. la redazione del piano provinciale di tutela delle acque;
  3. il coordinamento delle attività e degli interventi degli enti responsabili dell'attuazione del piano di tutela delle acque;
  4. la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento delle acque reflue, se previsto dal piano di tutela delle acque;
  5. la formazione del catasto degli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria;
  6. la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonché il rilascio degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;
  7. il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità;
  8. la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque;
  9. l'adozione dei provvedimenti sostitutivi necessari in caso di inerzia degli enti competenti.

Art. 4 (Compiti dei comuni)

(1) Ai comuni compete:

  1. l'approvvigionamento potabile pubblico e la determinazione della tariffa per il servizio idropotabile;
  2. l'approvazione del regolamento di acquedotto;
  3. la gestione del catasto degli acquedotti pubblici;
  4. la realizzazione e gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione per le acque reflue urbane per gli agglomerati urbani in conformità al piano di tutela delle acque; 8)
  5. l'estrazione e lo smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali di cui all'articolo 34, comma 3, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione;
  6. l'adozione di un regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione, in conformità ed entro i termini che verranno fissati con regolamento di esecuzione;
  7. la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, nonché il rilascio delle autorizzazioni, dei pareri e dei provvedimenti di propria competenza.

(2) Per la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di interesse sovracomunale, i comuni si avvalgono del servizio integrato di cui all'articolo 5. Al servizio integrato di fognatura e depurazione i comuni possono altresì trasferire servizi idrici di interesse comunale.

8)
Il testo italiano della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 7, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 5 (Il servizio integrato di fognatura e depurazione)  delibera sentenza

(1) Il servizio integrato di fognatura e depurazione è la forma di cooperazione degli enti locali per la gestione associata dei seguenti compiti:

  1. la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di interesse sovracomunale;
  2. il coordinamento tra i gestori dei servizi a livello comunale;
  3. l'assunzione di altre funzioni relative ai servizi di fognatura, depurazione e approvvigionamento idropotabile, delegate dagli enti locali associati, anche singolarmente, o dalla Provincia.

(2) Il servizio di cui al comma 1 è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni, il consorzio dei comuni e le comunità comprensoriali. Contestualmente la Giunta provinciale individua le forme di cooperazione idonee, l'ente locale responsabile del coordinamento, nonché le opere e gli impianti di interesse sovracomunale.

(3) Entro 180 giorni dalla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali i comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio di cui al comma 1 secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

[(4) Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto.] 9)

(5) Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui al comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al servizio integrato di fognatura e depurazione.

(6) Le opere e gli impianti relativi al servizio di cui al comma 1, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati gratuitamente in concessione al gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione, il quale assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

massimeDelibera 25 giugno 2012, n. 925 - Promozione della concorrenza dei servizi locali pubblici - Determinazione dei bacini ottimali
massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114 - Concessioni di derivazioni di acqua - scadenza - rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - mancata previsione della procedura di VIA - pluralità di concessioni in capo ad un unico titolare - cessione da parte degli enti locali della proprietà degli impianti - isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - possibilità di derogare alle distanze tra edifici - illegittimità costituzionale
9)
L'art. 5, comma 4, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi dall'art. 5, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4. Infine è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.

TITOLO II
Utilizzazione delle risorse idriche

CAPO I
Acqua potabile

Art. 6 (Utilizzazione dell'acqua)   

(1) L'utilizzazione delle acque destinate al consumo umano è prioritaria rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità delle acque destinate al consumo umano. In via di principio dopo l'uso per il consumo umano si dà la priorità all'uso agricolo.

(2) L'acqua potabile per acquedotti pubblici può essere prelevata solo da corpi idrici sotterranei e superficiali, sottoposti a vincolo di tutela ai sensi delle disposizioni di cui al capo II.

Art. 7 (Approvvigionamento idropotabile pubblico)  delibera sentenza

(1) I comuni sono competenti per il servizio idropotabile pubblico sul loro territorio. Essi organizzano il servizio al fine di garantire un approvvigionamento efficiente ed economico, attraverso la razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio comunale.

(2) La concessione di derivazione di acquedotti potabili pubblici è rilasciata al comune o, per acquedotti sovracomunali, ai comuni interessati o a consorzi di comuni.

(3) I comuni possono, mediante convenzione, affidare il servizio idropotabile ad altri gestori, anche per singole parti del comune, purchè venga garantito un servizio efficiente ed economico. In questo caso il gestore è responsabile del servizio idropotabile nel territorio affidatogli e la concessione di derivazione d'acqua limitatamente alla durata della convenzione viene rilasciata, rispettivamente trasferita, al gestore del servizio idropotabile. Al momento della risoluzione della convenzione, qualunque sia la causa, la concessione torna al comune.

(4) Nella convenzione di cui al comma 3 può essere prevista la riscossione da parte del comune delle tariffe di cui all'articolo 7/bis. In tal caso al gestore è dovuta un'indennità pari almeno ai costi di gestione dell'acquedotto.10)

massimeDelibera 16 luglio 2012, n. 1114 - Linee guida per il „controllo esterno” delle acque destinate al consumo umano
massimeDelibera N. 333 del 04.02.2008 - Servizio idropotabile - Linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni
10)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 9, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 7/bis (Tariffe per il servizio idropotabile pubblico)

(1) Le tariffe per il servizio idropotabile pubblico sono determinate dai comuni per i rispettivi territori e spettano al gestore dell'acquedotto idropotabile.

(2) Le tariffe sono composte da una quota base per allacciamento ed un importo basato sul consumo. A tale proposito si tiene conto dei costi di gestione degli impianti e delle aree di tutela di acqua potabile, in modo che siano coperte le spese di gestione nonché quelle relative agli investimenti sostenuti, e senza che vengano conseguiti utili.11)

11)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 10, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 8 (Acquedotti di acqua potabile privati)

(1) Nuovi piccoli acquedotti privati o impianti ad isola possono essere gestiti da privati su parere favorevole del comune interessato nel caso in cui, per ragioni tecniche o economiche, l'allacciamento all'acquedotto pubblico sia solo difficilmente possibile. In tal caso è rilasciata al richiedente privato la relativa concessione di derivazione d'acqua.

Art. 9 (Categorie di acquedotti idropotabili)

(1) Si distinguono le seguenti categorie di acquedotti idropotabili:

  1. acquedotti idropotabili pubblici: un impianto per l'approvvigionamento idropotabile che supera le seguenti soglie di fornitura: 40 unità abitative o 150 posti letto in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extra alberghiero. Indipendentemente dal raggiungimento di queste soglie un acquedotto idropotabile è considerato pubblico se viene gestito da un ente pubblico;
  2. acquedotti idropotabili privati di interesse pubblico: acquedotti idropotabili che non superano le soglie di cui alla lettera a) e approvvigionano almeno un pubblico esercizio;
  3. acquedotti idropotabili privati: acquedotti idropotabili che non superano le soglie di cui alla lettera a) e non approvvigionano alcun pubblico esercizio.

(2) Gli acquedotti idropotabili di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elencati nell'apposito registro tenuto presso l'Ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

(3) Tutti gli acquedotti idropotabili, compresi quelli liberi ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, devono essere costruiti e gestiti secondo le direttive tecnico-igieniche impartite dalla Giunta provinciale.12)

12)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 11, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 10 (Collaudo tecnico-igienico)

(1) Gli acquedotti pubblici di acqua potabile concessi o approvati non possono essere posti in esercizio se non previo collaudo. A tal fine, il gestore dell'acquedotto comunica all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche l'avvenuta realizzazione delle opere e richiede l'esecuzione del collaudo.

(2) Il collaudo tecnico-igienico delle opere è effettuato da un tecnico dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche e da un tecnico dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in presenza del responsabile dell'acquedotto. È fatto obbligo di redigere un verbale di collaudo.

Art. 11 (Obblighi dei gestori di acquedotti pubblici)  

(1) Il gestore dell'acquedotto deve garantire i requisiti minimi del servizio idropotabile sul territorio di sua competenza stabiliti nel regolamento di esecuzione.

(2) Nel regolamento di esecuzione è altresì stabilito quali dati di esercizio devono essere trasmessi annualmente all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche per la loro raccolta, elaborazione e pubblicazione a fini statistici.

(3) I comuni sono obbligati a costituire e gestire un catasto degli acquedotti pubblici situati sul loro territorio.

Art. 12 (Regolamento di acquedotto)

(1) Sulla base dei requisiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 11, ogni gestore di acquedotto pubblico redige un proprio regolamento di acquedotto, approvato dal sindaco del comune interessato. Se il regolamento di acquedotto non corrisponde alle esigenze di un approvvigionamento efficiente e razionale a livello comunale, il sindaco prescrive le modifiche assolutamente necessarie, con particolare riguardo all'area di approvvigionamento e all'obbligo di allacciamento.

(2) È fatto obbligo di trasmettere copia del regolamento di acquedotto di cui al comma 1 all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

Art. 13 (Gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti)

(1) I gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo continuano a gestire il servizio idropotabile pubblico fino alla scadenza della concessione o approvazione di derivazione, purchè entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo siano rispettati i requisiti minimi di cui all'articolo 11 e purchè sia firmata la rispettiva convenzione ai sensi dell'articolo 7. In caso contrario la concessione idropotabile e il servizio idropotabile pubblico passeranno al comune, che applica il procedimento previsto in caso di scadenza della concessione ai sensi del comma 2.

(2) In caso di scadenza della concessione idropotabile il comune provvede ai sensi dell'articolo 7. Inoltre rileva l'intero impianto idropotabile mediante il procedimento di espropriazione per interesse pubblico, salvo diverso accordo stipulato con il proprietario dell'impianto stesso.

(3) Entro sei mesi dalla data in cui è stata firmata la convenzione di cui al comma 1, ogni gestore d'acquedotto idropotabile pubblico esistente redige il proprio regolamento di acquedotto di cui all'articolo 12.13)

13)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 12, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 14 (Usi potabili domestici liberi)

(1) L'uso libero ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, non trova applicazione per gli acquedotti di acqua potabile di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente legge.14)

14)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 13, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

CAPO II
Aree di tutela dell'acqua potabile

Art. 15 (Aree di tutela dell'acqua potabile)  

(1) La Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia istituisce delle aree di tutela dell'acqua potabile per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile pubblico. Queste aree di tutela devono essere segnalate al pubblico mediante appositi tabelloni.

(2) Ai fini di una tutela differenziata e per evitare limitazioni eccessive alle utilizzazioni, l'area di tutela può essere suddivisa nelle zone di tutela I, II e III:

  1. la zona I deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti e danneggiamenti delle opere di captazione d'acqua potabile e delle immediate vicinanze. In questa zona sono permesse soltanto le attività connesse con l'approvvigionamento idropotabile. Il comune ha facoltà di espropriare le aree entro il perimetro di questa zona o di imporre una servitù;
  2. la zona II deve garantire una sufficiente tutela da inquinamenti di natura biologica e batteriologica nonché da inquinamenti da sostanze chimiche facilmente degradabili nel terreno;
  3. la zona III deve garantire la tutela da inquinamenti da sostanze inquinanti non facilmente degradabili nel terreno, nonché da danni generali alle risorse idriche.

(3) Per ogni area di tutela dell'acqua potabile l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche elabora il relativo piano di tutela dell'acqua potabile, nel quale sono fissati l'estensione delle zone di tutela e gli specifici divieti, vincoli e limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela. I documenti, studi e rilievi necessari sono forniti dal gestore dell'acquedotto.

(4) Nel regolamento di esecuzione sono specificati i generali divieti, vincoli e limitazioni all'uso che possono essere introdotti nelle aree di tutela dell'acqua potabile. L'applicazione di concimi e pesticidi nell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le direttive emanate dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche in collaborazione con la Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale.

(5) Le risorse idriche che rivestono importanza per il futuro fabbisogno idropotabile pubblico possono essere salvaguardate mediante aree di riserva. Gli obiettivi di tutela corrispondono a quelli della zona III delle aree di tutela dell'acqua potabile.

(6) Il comune ha facoltà di espropriare le aree entro il perimetro della zona di tutela o di imporre una servitù, qualora non possa essere altrimenti garantito il regime di protezione e non si possa raggiungere un'intesa con i proprietari delle aree interessate.

Art. 16 (Procedura per l'istituzione di aree di tutela dell'acqua potabile)

(1) L'istituzione dell'area di tutela dell'acqua potabile avviene secondo le disposizioni vigenti per l'istruttoria delle derivazioni d'acqua pubblica di cui alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.15)

(2) La proposta per il piano di tutela dell'acqua potabile è trasmessa, contestualmente all'ordinanza di ammissione all'istruttoria della domanda di derivazione d'acqua, ai comuni interessati che provvedono ad informare i proprietari dei fondi interessati, il gestore dell'acquedotto, le aziende sanitarie competenti, la Ripartizione provinciale Foreste, la Ripartizione provinciale Agricoltura e l'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale, che trasmettono le loro prese di posizione entro 30 giorni dalla data del sopralluogo. La proposta del piano di tutela dell'acqua potabile è esposta al pubblico presso i comuni interessati e presso l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

(3) L'istruttoria è effettuata nell'ambito dell'istruttoria per le derivazioni d'acqua e l'approvazione del piano di tutela dell'acqua potabile avviene contestualmente al rilascio della concessione di derivazione dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

(4) Il piano di tutela dell'acqua potabile è inserito d'ufficio nel piano urbanistico del comune interessato da parte della Ripartizione provinciale Urbanistica. Prescrizioni difformi contenute nel rispettivo piano urbanistico sono da intendersi abrogate.

15)
L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 14, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 17 (Indennizzi)   delibera sentenza

(1) Al proprietario o all'usufruttuario dei terreni siti nell'area di tutela dell'acqua potabile è dovuto un indennizzo annuo, qualora la normale utilizzazione agricola o forestale sia limitata. L'indennizzo è a carico del gestore dell'acquedotto ed il suo ammontare è determinato dal comune competente entro sei mesi dal provvedimento di concessione, secondo le direttive stabilite dalla Giunta provinciale. Il gestore dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile è tenuto a liquidare entro 60 giorni dalla prima fissazione della somma d'indennizzo l'importo dovuto alla persona avente diritto.

(2) In caso di inosservanza dei vincoli di cui all'articolo 15, per i quali sono previsti indennizzi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 57, sono sospesi i pagamenti a titolo di indennizzo per l'anno corrispondente.

massimeDelibera 16 febbraio 2016, n. 143 - Direttive relative agli indennizzi per limitazioni all’utilizzo agricolo o forestale in aree di tutela dell’acqua potabile - Aggiornamento degli importi

Art. 18 (Istituzione di zone di tutela per risorse idriche già utilizzate)

(1) Per le risorse idriche già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico che non siano state sottoposte a vincolo di tutela, le rispettive aree di tutela dell'acqua potabile sono istituite dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche secondo la procedura semplificata di cui ai commi successivi.

(2) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche i grafici della posizione delle captazioni destinate all'approvvigionamento potabile pubblico.

(3) Nel caso in cui non esista uno studio idrogeologico per queste fonti idropotabili, il comune competente provvede entro un anno all'elaborazione di uno studio idrogeologico semplificato secondo i criteri del regolamento di esecuzione. Questi studi costituiscono la base per l'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15. I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono stabiliti nel regolamento di esecuzione, in base ad una proposta elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tecnico istituito dalla Giunta provinciale, composto da un rappresentante dell'Ufficio gestione risorse idriche, delle aziende sanitarie, della Ripartizione provinciale Agricoltura, dei comuni e dell'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale.

(4) I documenti grafici indicanti l'estensione delle aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi: ai gestori degli acquedotti, all’azienda sanitaria, alla Ripartizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, all’organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale ed ai comuni interessati, i quali  informano i proprietari dei fondi interessati e pubblicano i documenti grafici all'albo pretorio per 30 giorni. La Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio provvede d'ufficio all’inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale.16)

(5) L'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile di cui al comma 1 ha effetto trascorsi sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione al comune.

(6) Le aree di tutela dell'acqua potabile istituite con questa procedura sono equiparate a quelle di cui agli articoli 15, 16 e 17.

16)
L'art. 18, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.

CAPO III
Acque sotterranee

Art. 19 (Scavi e prelievi di acqua sotterranea)  delibera sentenza

(1) Fatto salvo quanto previsto al comma 1/bis e al comma 2, gli scavi e i prelievi di acqua sotterranea, anche a scopo di abbassamento dell’acqua sotterranea, nonché la produzione di calore tramite acque sotterranee sono autorizzati o concessi dall’assessore competente. 17)

(1/bis) Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto delle norme in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche. 18)

(2) Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all’utilizzo dell’acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell’acqua sotterranea con una quantità d’estrazione d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente. 19)

(3) Gli scavi indicati al comma 2 devono essere chiusi entro il più breve tempo possibile e devono essere adottate tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea.

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114 - Concessioni di derivazioni di acqua - scadenza - rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - mancata previsione della procedura di VIA - pluralità di concessioni in capo ad un unico titolare - cessione da parte degli enti locali della proprietà degli impianti - isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - possibilità di derogare alle distanze tra edifici - illegittimità costituzionale
massimeDelibera N. 2320 del 30.06.2008 - Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posta in opera di perforazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999 - Utilizzazione di acque sotterranee - competenza e giurisdizione
17)
L'art. 19, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e poi dall'art. 5, comma 3, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
18)
L'art. 19, comma 1/bis, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, è stato inserito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. Con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
19)
L'art. 19, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e poi dall'art. 5, comma 5, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.

Art. 20 (Istruttoria)

(1) Per la costruzione e l'utilizzo di ogni genere di impianti, pozzi o trivellazioni per l'estrazione di acqua sotterranea si applicano le disposizioni vigenti in materia di derivazione d'acqua pubblica, salvo quanto disposto in questo capo.

(2) La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, il quale provvede alla sua pubblicazione per 15 giorni presso l'ufficio stesso, nonché all'albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati. Non sono ammesse domande concorrenti.20)

(3) Le trivellazioni di assaggio e gli abbassamenti dell’acqua sotterranea sono autorizzati dall’assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. 21)

(4) L'utilizzazione di acque sotterranee, anche per la produzione di calore senza prelievo d'acqua, è concessa dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. In caso di domande per l'utilizzazione di acqua sotterranea, per le quali è stata autorizzata solo la trivellazione d'assaggio, può essere rilasciata la concessione per l'estrazione e l'utilizzazione dell'acqua sotterranea, previa presentazione della necessaria documentazione integrativa all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

(5) Nel decreto di cui al comma 3 è stabilito il termine entro il quale devono essere eseguite la trivellazione d'assaggio, le prove di pompaggio o gli abbassamenti dell'acqua sotterranea.

(6) Con un'utenza d'acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulteriori aree a condizione che l'aumentato prelievo d'acqua non pregiudichi la falda acquifera o pozzi circostanti e che venga presentato all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia una denuncia, nella quale sono indicate le particelle fondiarie aggiunte, la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo caso spetta al rispettivo proprietario del terreno la responsabilità per la parte degli impianti sul suo terreno.22)

20)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
21)
L'art. 20, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 6, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
22)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 21 (Sostituzione di pozzi)

(1) La sostituzione di pozzi autorizzati o concessi deve essere denunciata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. La denuncia contiene la dichiarazione di impegno del proprietario del fondo di ricostruire il pozzo sulla stessa particella fondiaria, a non più di 50 metri di distanza da quello da sostituire e almeno 30 metri di distanza dal pozzo più vicino, con una profondità non superiore a quella del pozzo preesistente, mantenendo la medesima destinazione d'uso e con la stessa quantità d'acqua derivata. Il pozzo deve essere ricostruito secondo le norme tecniche stabilite dall'amministrazione provinciale. Resta ferma la durata originaria.

Art. 22 (Costruzione ed esercizio di impianti per l'estrazione di acqua sotterranea)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale stabilisce le norme tecniche per la costruzione di pozzi e per l'esecuzione di trivellazioni, nonché le relative norme di esercizio.

(2) La ditta che costruisce il pozzo deve certificare la fine e la corretta esecuzione dei lavori nonché il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione per la perforazione del pozzo stesso. La certificazione deve essere presentata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche entro 30 giorni dal completamento del pozzo.

(3) L'impresa che senza autorizzazione o concessione da parte della pubblica amministrazione realizzi per conto di un terzo un impianto per l'estrazione di acqua sotterranea è obbligata in solido con il terzo committente al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).

massimeDelibera N. 2320 del 30.06.2008 - Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posta in opera di perforazioni

Art. 23 (Utilizzazione dell'acqua sotterranea)  delibera sentenza

(1) Le acque sotterranee estratte da falde in pressione sono di principio riservate all'uso potabile. L'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere concessa solo in carenza di idonee acque superficiali o quando l'estrazione dalla falda freatica non sia possibile.

massimeDelibera N. 2320 del 30.06.2008 - Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posta in opera di perforazioni

Art. 23/bis (Esenzione dal canone per utenze di acqua sotterranea finora libere)

(1)Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di 0,4 litri al secondo per gli usi potabili-domestici, per l’abbeveraggio del bestiame e per l’irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate liberamente fino al 10 agosto 2029.23)

(2) Nell'esercizio del pozzo i titolari sono obbligati a osservare le norme tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.

(3) Per un'eventuale sostituzione del pozzo deve essere presentata la regolare domanda di concessione ai sensi dell'articolo 20.24)

23)
L'art. 23/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
24)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 40 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

TITOLO III
Tutela delle acque

CAPO I
Obiettivi di qualità dei corpi idrici e piano di tutela delle acque

Art. 24 (Rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici)

(1) L'Agenzia provinciale per l'ambiente, applicando i criteri e le metodologie per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici e quelli relativi alla disciplina degli scarichi di acque reflue stabiliti dallo Stato e dall'Unione Europea, rileva i seguenti dati:

  1. le caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il loro andamento nel tempo;
  2. gli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici e le loro caratteristiche;
  3. le caratteristiche degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei relativi collettori principali, nonché i dati relativi alla loro funzionalità.

(2) Ai fini dell'accertamento delle condizioni dei corpi idrici, l'Agenzia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento.

Art. 25 (Obiettivi di qualità ambientale)

(1) Gli obiettivi di qualità ambientale sono fissati con il piano di tutela dell'acqua in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

(2) Ai fini del comma 1 si applicano le definizioni relative agli stati di qualità di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche.

(3) Il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 27 stabilisce per i corpi idrici significativi le misure necessarie al perseguimento, entro il 31 dicembre 2007, dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "sufficiente" ed entro il 31 dicembre 2015 i requisiti dello stato di "buono", assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

(4) Nel piano di tutela delle acque vengono altresì individuate le aree ad elevata protezione di rilevante interesse ambientale e naturalistico per le acque, nelle quali deve essere mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di elevato.

(5) Per taluni corpi idrici entro un'area limitata possono essere motivatamente stabiliti obiettivi di qualità meno rigorosi rispetto a quelli previsti ai commi 3 e 4, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il corpo idrico abbia subito gravi ripercussioni dall'attività umana che rendano manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
  2. il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non sia perseguibile a causa della natura litologica e geomorfologica del bacino di appartenenza;
  3. l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.

(6) Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 5, non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per gli altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.

Art. 26 (Obiettivi di qualità per corpi idrici a specifica destinazione)  delibera sentenza

(1) L'obiettivo di qualità per corpi idrici a specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo o alla vita dei pesci.

(2) Sono acque a specifica destinazione:

  1. le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
  2. le acque destinate alla balneazione;
  3. le acque superficiali che per essere idonee alla vita dei pesci richiedono protezione e miglioramento.

(3) Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, con il piano di tutela delle acque sono individuate le acque a specifica destinazione di cui al comma 2 e sono stabiliti gli interventi di salvaguardia per mantenere o adeguare dette acque allo specifico obiettivo di qualità nonché i tempi di attuazione. Con il piano di tutela delle acque possono altresì essere individuati ulteriori destinazioni dei corpi idrici ed i relativi obiettivi di qualità.

(4) Spetta all'Agenzia:

  1. la classificazione secondo le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e microbiologiche dei corpi idrici;
  2. la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'elenco di tutte le acque di cui al comma 2 indicando le caratteristiche ed i risultati degli ultimi rilevamenti;
  3. l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione deve essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;
  4. la concessione di deroghe nei casi previsti.

(5) I comuni delimitano le zone non balneabili mediante apposita segnaletica e provvedono ad informare i cittadini.

massimeDelibera N. 974 del 20.06.2011 - Linee guida sulle caratteristiche di qualità dell'acqua, la vigilanza e la gestione delle piscine naturali pubbliche

Art. 27 (Piano di tutela delle acque)

(1) La tutela dei corpi idrici, considerati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita mediante il piano di tutela delle acque.

(2) Il piano di tutela delle acque contiene in particolare:

  1. le caratteristiche dei corpi idrici;
  2. l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
  3. le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
  4. l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
  5. il fabbisogno di reti fognarie e impianti di depurazione per acque reflue urbane con l'indicazione delle opere di interesse sovracomunale, della localizzazione degli impianti e delle relative priorità e tempi di realizzazione nonché dei valori limite di emissione;
  6. le prescrizioni e indicazioni in merito alla gestione dei servizi di fognatura e depurazione, all'organizzazione delle relative strutture tecniche, amministrative e di controllo degli scarichi, al personale addetto e alle attrezzature e apparecchiature tecniche necessarie;
  7. i vincoli di tutela e gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
  8. il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti.

(3) Entro il 31 dicembre 2003 l'Agenzia redige il progetto di piano di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Qualora vengano approvati progetti implicitamente dichiarati di pubblica utilità va assicurata l'applicazione delle disposizioni di cui al capo III della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(4) Sulla base delle previsioni del piano di tutela delle acque le autorità competenti effettuano la revisione delle grandi e piccole concessioni di derivazione d'acqua al fine del mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualità. Ove necessario possono disporre prescrizioni, limitazioni temporali e quantitative, nonché la revoca delle concessioni nel caso in cui vengano accertate condizioni di grave degrado ambientale, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 28 (Coordinamento con le previsioni urbanistiche)

(1) L'approvazione del piano di tutela delle acque e dei relativi progetti comporta la variante agli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti.

(2) Con la localizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, deve essere delimitata anche l'ampiezza della relativa zona di rispetto in funzione della potenzialità e della tipologia dell'impianto nonché delle caratteristiche dei luoghi e devono essere definiti i relativi vincoli di tutela. Entro tali zone va in ogni caso vietato l'insediamento di nuovi edifici di tipo residenziale. Tale disposizione si applica anche agli impianti di depurazione esistenti.

(3) Nei piani urbanistici, loro varianti o revisioni, l'ubicazione dei nuovi insediamenti civili e produttivi dovrà essere stabilita in località idonee, in rapporto alla tutela delle acque, tenendo conto della disponibilità idrica, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee e di utilizzare servizi pubblici di fognatura e depurazione.

CAPO II
Disciplina degli scarichi di acque reflue

Art. 29 (Criteri generali di ammissibilità degli scarichi di acque reflue)

(1) Gli scarichi di acque reflue sono soggetti ad autorizzazione, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, i quali sono sempre ammessi purché osservino il regolamento di fognatura e depurazione.

(2) Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui alla presente legge nonché quelli fissati con l'autorizzazione.

(3) Per il perseguimento degli obiettivi di qualità possono essere stabiliti valori limite di emissione per gli scarichi più restrittivi di quelli fissati dagli allegati alla presente legge, sia per concentrazione massima ammissibile sia per quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini, ovvero valori limite di emissione per parametri aggiuntivi non previsti dagli allegati.

(4) Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Può inoltre essere disposto che lo scarico delle acque di lavaggio, di raffreddamento e di quelle impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale.

(5) Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le caratteristiche qualitative dello stesso non devono venire peggiorate.

(6) L'Agenzia può promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

Art. 30 (Reti fognarie)

(1) Gli agglomerati con oltre 15.000 a.e. (abitante equivalente) devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Gli agglomerati con un numero di a.e. inferiore vanno dotati di rete fognaria entro le seguenti scadenze:

  1. 31 dicembre 2004 per quelli con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000;
  2. 31 dicembre 2006 per quelli con meno di 2.000 a.e.

(2) I requisiti a cui devono rispondere la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vengono definiti con regolamento di esecuzione.

(3) Con il piano di tutela delle acque vengono stabiliti i casi in cui la costruzione di una rete fognaria per gli agglomerati comporta costi eccessivi non giustificati dai vantaggi ambientali ottenibili nonché i sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

Art. 31 (Scarichi sul suolo)

(1) È vietato qualsiasi scarico di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi:

  1. scarichi di cui all'articolo 30, comma 3, e all'articolo 34, comma 3, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione;
  2. scarichi di acque reflue urbane per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di recapito in corpi idrici superficiali, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabiliti con il regolamento di esecuzione;
  3. scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato G;
  4. scaricatori di piena e di sicurezza a servizio delle reti fognarie;
  5. scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
  6. 25)

(2) Per gli scarichi di cui al comma 1 può essere richiesta un’indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia già nota.26)

25)
La lettera f) del comma 1 dell'art. 31 è stata abrogata dall'art. 14, comma 15, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
26)
L'art. 31, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 7, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4

Art. 32 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

(1) È vietato qualsiasi scarico di acque reflue, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi:

  1. scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici ivi compresi quelli degli impianti di scambio termico;
  2. scarico nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque scaricate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile;
  3. scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque reflue o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non raggiungano altri sistemi idrici o non danneggino altri ecosistemi.

(2) Per gli scarichi di cui al comma 1 è richiesta un'indagine idrogeologica preventiva.

Art. 33 (Scarichi in acque superficiali)

(1) Le acque reflue domestiche devono essere sottoposte prima dello scarico in acque superficiali ad un trattamento appropriato, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

(2) Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico in acque superficiali, ad un trattamento appropriato come segue:

  1. lo scarico proveniente da agglomerati con 2.000 o più a.e. va sottoposto ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato A, ad eccezione dei limiti relativi al fosforo totale e all'azoto totale per i quali il rispetto dei limiti va raggiunto per uno o entrambi i parametri a seconda della situazione locale, entro l'anno 2005; tale eccezione vale anche per il raggiungimento del limite relativo all'azoto ammoniacale;
  2. lo scarico proveniente da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 200 e 1999 va sottoposto, salvo casi particolari, entro il 31 dicembre 2005 ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato B;
  3. lo scarico proveniente da agglomerati con meno di 200 a.e. va sottoposto entro il 31 dicembre 2005 almeno ad un trattamento primario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato C;
  4. per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti equivalenti può essere definita una disciplina specifica, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale.

(3) Gli scarichi di acque reflue domestiche e urbane situati in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature non è possibile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

(4) Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'allegato D nonché quelli più restrittivi stabiliti con l'atto di autorizzazione in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità. Quando le caratteristiche dello scarico, ancorchè depurato, siano tali da non garantire il rispetto degli obiettivi di qualità definiti dal piano di tutela delle acque, lo scarico non può essere autorizzato.

(5) È vietato lo scarico di acque reflue in laghi naturali.

(6) Lo scarico e l'eventuale trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 46.

Art. 34 (Scarichi in rete fognaria)  delibera sentenza

(1) Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, purché vengano osservati i regolamenti per il servizio di fognatura e depurazione.

(2) Gli scarichi di acque reflue domestiche devono confluire nella rete fognaria, se distano meno di 200 metri dalla rete stessa e ciò sia possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. Il regolamento di esecuzione definisce gli ulteriori casi in cui gli scarichi di acque reflue domestiche devono confluire nella rete fognaria. Nei casi sopracitati il sindaco notifica all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono poste a carico del trasgressore.

(3) Nei casi in cui l'allacciamento alla rete fognaria non è prescritto ai sensi del comma 2, il regolamento di esecuzione definisce i sistemi di smaltimento individuali idonei. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i casi in cui, in base alla conformazione del terreno e del basso potenziale di inquinamento, sono prescritti sistemi semplificati di smaltimento individuali. 27)

(4) Gli scarichi di acque reflue industriali biodegradabili, che per quantità e qualità possono essere depurati negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, devono confluire nella rete fognaria, se distano meno di 200 metri dalla rete stessa e ciò sia possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. Nei casi sopracitati il sindaco notifica all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento nonché il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve esservi data esecuzione. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono poste a carico del trasgressore.

(5) Con il regolamento di esecuzione vengono definiti gli ulteriori casi in cui gli scarichi di acque reflue industriali devono confluire nella rete fognaria e le caratteristiche tecniche degli impianti di pretrattamento da installare prima dello scarico nella rete fognaria, al fine di rispettare le seguenti condizioni:

  1. proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di depurazione;
  2. garantire che le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;
  3. garantire che il funzionamento dell'impianto di depurazione e di trattamento dei fanghi di depurazione non venga intralciato;
  4. garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti agli obiettivi di qualità previsti;
  5. garantire che i fanghi di depurazione vengano smaltiti senza pericolo per l'ambiente.

(6) Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie devono essere conformi ai limiti di emissione di cui all'allegato E nonché alle prescrizioni che vengono fissate con l'atto di autorizzazione, tenendo conto delle caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane.

(7) Quando, in presenza di programmi provinciali o comunali, sia previsto l'allacciamento di scarichi di acque reflue industriali ad una rete fognaria entro un termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano i valori limite di emissione ed i pretrattamenti previsti per gli scarichi in reti fognarie di cui ai commi 5 e 6.

(8) Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in rete fognaria.

massimeDelibera 4 giugno 2012, n. 819 - Sistemi di smaltimento individuali semplificati delle acque di scarico e dei rifiuti in zone difficilmente accessibili (modificata con delibera n. 947 del 25.06.2012)
27)
L'art. 34, comma, 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 8, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.

Art. 35 (Scarichi di sostanze pericolose)

(1) Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti in cui si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati F e H e nei cui scarichi sia accertata la presenza delle sostanze stesse in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento.

(2) Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui agli allegati F ed H, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Qualora l'impianto di depurazione di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui all'allegato H riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse, non utili a una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Agenzia riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati negli allegati D ed E per ciascuna delle predette sostanze pericolose, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.28)

(3) Gli scarichi di sostanze pericolose devono essere conformi ai valori limite di emissione di cui agli allegati D, E, F e G.

(4) Con l'autorizzazione può essere disposto che gli scarichi parziali di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della loro confluenza nello scarico generale, fissando i limiti per tali sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti. Non è consentito diluire gli scarichi parziali di cui sopra con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia elettrica.

28)
L'art. 35, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 16, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 35/bis (Scarichi di acque minerali e termali)

(1) Per le acque minerali e termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi, a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del dieci per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui agli allegati F ed H.

(2) Gli scarichi di acque minerali e termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 39,:

  1. in acque superficiali, purchè la loro immissione nel corpo idrico non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute e all'ambiente;
  2. nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
  3. in reti fognarie;

d) in reti fognarie di tipo separato, previste per le acque meteoriche.29)

29)
L'art. 35/bis è stato inserito all'art. 14, comma 17, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 36 (Smaltimento dei liquami di autocaravan)

(1) È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque reflue raccolti negli autocaravan e in altri autoveicoli, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento.

(2) L'impianto di smaltimento deve essere allacciato ad una rete fognaria dotata di un adeguato impianto di depurazione; qualora ciò non sia possibile è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

(3) Con regolamento di esecuzione vengono definiti i criteri per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio degli autocaravan e nei campeggi.

Art. 37 (Riciclo e riutilizzo dell'acqua)

(1) Al fine di conseguire il risparmio delle risorse idriche, di ridurre il numero degli scarichi e di prevenire situazioni di crisi idrica, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue in conformità alle norme tecniche che verranno adottate con regolamento di esecuzione e riguardanti:

  1. le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue, le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo, gli standard di qualità e di consumo e i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;
  2. le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari.

(2) Le acque di scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e le acque piovane convogliate dalla rete fognaria sono date gratuitamente per il loro riutilizzo senza che sia richiesta una concessione di derivazione.

CAPO III
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue e dei relativi impianti

Art. 38 (Approvazione dei progetti relativi allo scarico delle acque reflue)

(1) La costruzione di insediamenti, edifici e installazioni che non scaricano le acque reflue domestiche in rete fognaria, di stabilimenti che prevedono lo scarico di acque reflue industriali nonché di reti fognarie e impianti di depurazione di acque reflue urbane, sono soggetti ad approvazione del sindaco per le categorie di cui all'allegato M e dell'Agenzia in tutti gli altri casi, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, nr. 7, e successive modifiche.

(2) Per l'approvazione delle opere e degli impianti di cui al comma 1, deve essere presentata unitamente alla domanda di concessione edilizia, la documentazione tecnica che contenga:

  1. la descrizione degli insediamenti e, nel caso di stabilimenti, del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate, della capacità di produzione e del fabbisogno idrico;
  2. la qualità e la quantità degli scarichi che si intendono effettuare;
  3. il corpo ricettore ove le acque reflue verranno scaricate;
  4. la descrizione dei sistemi di fognatura e trattamento;
  5. qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalità da definirsi con il regolamento di esecuzione.

(3) Nella scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione si deve tenere conto delle migliori tecniche disponibili, della necessità di disporre di dispositivi sufficienti a garantire la continuità del trattamento, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti, e di quanto verrà definito con il regolamento di esecuzione.

(4) Nei casi in cui è richiesta l'approvazione da parte dell'Agenzia, il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere vincolante sul progetto all'Agenzia, che si esprime entro 60 giorni. In tali casi l'Agenzia esprime il proprio parere anche per le opere e gli scarichi di acque reflue di competenza del sindaco ai sensi dell'allegato M.30)

(5) Avverso la mancata approvazione del progetto o avverso le prescrizioni contenute nell'atto di approvazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato ambientale31) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, per tutti gli altri casi.

(6) La decisione sui ricorsi di cui al comma 5 è definitiva.

30)
L'art. 38, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 18, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
31)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2 ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".

Art. 39 (Collaudo delle opere e autorizzazione degli scarichi)

(1) Almeno 15 giorni prima dell'attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell'articolo 38, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al comune competente per le opere di cui all'allegato M e all'Agenzia per le opere e gli scarichi approvati ai sensi dell'articolo 38, comma 4. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto a un albo professionale.32)

(2) Con la presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

(3) Per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M il sindaco rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data indicata per la messa in esercizio e ne invia copia all'Agenzia. Per gli scarichi in rete fognaria una copia va trasmessa anche al gestore dell'impianto di depurazione.

(4) Per tutte le altre opere, se previsto dal regolamento di esecuzione o prescritto con l'approvazione del progetto, devono essere comunicati all'Agenzia, entro 90 giorni dalla messa in esercizio, i risultati delle analisi dello scarico effettuate in condizioni normali di esercizio da parte di un laboratorio indipendente.

(5) Entro 150 giorni dalla data fissata per la messa in esercizio, l'Agenzia esegue il collaudo e rilascia l'autorizzazione, fissando i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e la periodicità e la tipologia dei controlli.

(6) Nel caso di impianti particolarmente complessi può essere concessa una proroga dei termini previsti dai commi 4 e 5.

(7) Se vengono accertati valori allo scarico superiori ai valori limite di emissione fissati, il titolare dello scarico adotta le misure necessarie a riportare lo scarico nei limiti prescritti entro un termine massimo di 90 giorni e le comunica all'Agenzia. I nuovi accertamenti analitici devono essere eseguiti in conformità a quanto indicato al comma 4. Nel caso di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui agli allegati F e H, lo scarico deve essere immediatamente interrotto fino all'adozione delle misure di cui sopra.

(8) Qualora, dopo la decorrenza del termine di cui al comma 7, vengano superati ancora i valori limite di emissione, lo scarico deve essere interrotto, ad eccezione degli scarichi delle acque reflue urbane. Per questi ultimi l'assessore provinciale competente in materia di tutela delle acque prescrive l'esecuzione delle misure necessarie ad adeguare lo scarico ai valori limite di emissione fissati. In caso di inerzia si provvede d'ufficio. Le spese relative sono a carico del titolare dello scarico.

(9) Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui all'articolo 35, l'autorizzazione ha una validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente.

(10) Nel caso di scarichi di acque reflue derivanti da stabilimenti industriali diversi da quelli di cui al comma 9, nonché di scarichi di acque reflue urbane e domestiche, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione esegue almeno una verifica ogni quattro anni, con la facoltà di procedere a revisione dell'autorizzazione in ogni momento in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.

(11) Ai fini del controllo dell'osservanza dei valori limite di emissione degli scarichi e del regolare funzionamento degli impianti di depurazione può essere prescritta l'installazione di strumenti di controllo in automatico nonché la modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei relativi risultati. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico. Detti strumenti devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili dal personale di vigilanza. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare immediatamente all'autorità competente i guasti degli strumenti di rilevazione automatica e di registrazione.

(12) Avverso la mancata autorizzazione o le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato ambientale31) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, per tutti gli altri casi.

(13) La decisione sui ricorsi di cui al comma 12 è definitiva.

(14) Per gli insediamenti, edifici o installazioni, soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Qualora lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, che, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, adotta i provvedimenti eventualmente necessari.

32)
L'art. 39, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 19, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
31)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2 ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".

Art. 40 (Scarichi esistenti di acque reflue)

(1) Gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, che rispettano le prescrizioni e i valori limite di emissione della presente legge, si intendono autorizzati anche ai sensi della stessa.

(2) Per gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, che non rispettano le prescrizioni o i valori limite di emissione della presente legge, deve essere presentato un progetto di adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della stessa. Con l'approvazione del progetto l'autorità competente per l'autorizzazione è tenuta a fissare un termine per l'adeguamento dello scarico, che comunque non può essere superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui il termine di cui sopra non venga rispettato, l'autorizzazione allo scarico si intende revocata e lo scarico deve essere interrotto.

(3) Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non scaricano nella rete fognaria, si considerano autorizzati ai sensi della stessa. Entro un anno dall'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 33, comma 1, i comuni verificano le caratteristiche di detti scarichi. Qualora venga accertato che non sono conformi alle prescrizioni della presente legge e non è previsto l'allacciamento alla rete fognaria entro quattro anni, il comune prescrive la presentazione del progetto di adeguamento entro un anno. Con l'approvazione del progetto viene fissato un termine non superiore a due anni per l'adeguamento dello scarico.33)

(4) Le reti fognarie e gli impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono autorizzati ai sensi della stessa. Eventuali adeguamenti necessari ed i relativi tempi di attuazione sono definiti con il piano di tutela delle acque.

33)
L'art. 40, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 20, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 41 (Esercizio degli impianti)

(1) Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a controllare costantemente che lo scarico si mantenga nei valori limite di emissione fissati nell'atto di autorizzazione, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme per la gestione e la manutenzione degli impianti.

(2) È fatto obbligo al titolare dello scarico, di dare immediata notizia all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione e, nel caso di scarico nella rete fognaria, al gestore, delle interruzioni del regolare esercizio degli impianti dovute a guasti accidentali, a manutenzione straordinaria o ad altro inconveniente.

(3) Entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 2, deve essere data comunicazione all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione degli interventi urgenti attuati per non aggravare o contenere la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e del programma indicante gli interventi da attuare ed i tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi.

(4) Nel caso in cui negli scarichi di acque reflue industriali vengano superati i valori limite di emissione di sostanze di natura tossica di cui all'allegato H, lo scarico deve essere immediatamente disattivato.

(5) L'organo competente per l'autorizzazione allo scarico può prescrivere modifiche al programma nonché l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari. L'atto contenente tali prescrizioni è definitivo.

(6) I gestori del servizio integrato di fognatura e depurazione e i titolari degli scarichi sono tenuti a curare la registrazione dei risultati delle analisi e degli altri controlli su appositi registri o su opportuni supporti informatici, a conservarli per un periodo di almeno tre anni ed a metterli a disposizione dell'autorità di controllo.

CAPO IV
Ulteriori misure per la tutela della acque

Art. 42 (Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane)

(1) Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane non possono essere utilizzati per lo smaltimento di rifiuti.

(2) In deroga a quanto previsto al comma 1, con l'atto di cui all'articolo 39, l'Agenzia può autorizzare il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ad accettare, nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, i seguenti rifiuti costituiti da acque reflue, provenienti dalla provincia di Bolzano:

  1. acque reflue domestiche e urbane;
  2. acque reflue industriali che rispettano i valori limite fissati per lo scarico in rete fognaria;
  3. materiali derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche;
  4. materiali derivanti dalla manutenzione di reti fognarie;
  5. materiali derivanti dal trattamento di acque reflue urbane destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti;
  6. materiali derivanti dal trattamento di acque reflue industriali biodegradabili destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti.

(3) Per i conferimenti di cui al comma 2, lettere b) ed e), il produttore deve richiedere la preventiva autorizzazione al conferimento da parte dell'Agenzia, che si esprime entro 30 giorni.34)

(4) Il produttore di rifiuti costituiti da acque reflue è tenuto ad accertare che i soggetti ai quali viene affidato lo smaltimento o il trasporto siano autorizzati e che venga predisposta la documentazione attestante il regolare smaltimento.

(5) Il trasporto dei rifiuti costituiti da acque reflue di cui al comma 2 è assoggettato alla disciplina in materia di rifiuti.

(6) Il gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico ai sensi della normativa in materia di rifiuti ed al controllo dei rifiuti costituiti da acque reflue conferiti all'impianto.

34)
L'art. 42, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 21, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 43 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane)

(1) I fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane vengono sottoposti alla normativa in materia di gestione rifiuti dal momento in cui sono portati fuori dagli impianti di depurazione per essere riutilizzati oppure smaltiti.

(2) È comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nei corpi idrici superficiali.

Art. 44 (Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura)

(1) Con regolamento di esecuzione vengono fissate le norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee concernenti:

  1. i periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è ammessa o non è opportuna;
  2. l'applicazione di fertilizzante sul terreno in pendenza ripida;
  3. l'applicazione di fertilizzanti al terreno saturo d'acqua, inondato, gelato o innevato;
  4. le condizioni per l'applicazione del fertilizzante al terreno adiacente ad acque superficiali;
  5. la capacità e la costruzione dei depositi ed impianti per effluenti da allevamento, incluse le misure destinate a prevenire l'inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di liquidi contenenti effluenti da allevamento ed effluenti provenienti da materiale vegetale come i foraggi insilati;
  6. le procedure di applicazione al terreno, comprese percentuali e uniformità di applicazione sia di concimi chimici che di effluenti di allevamento, in modo da mantenere le dispersioni di nutrienti nell'acqua ad un livello accettabile;
  7. lo stoccaggio, l'approntamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari. 35)
35)
La lettera g) del comma 1 dell'art. 44 è stata così sostituita dall'art. 14, comma 22, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 45 (Deposito di sostanze inquinanti)

(1) Ferma restando ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l'inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permettere il controllo della tenuta dei serbatoi e delle tubazioni. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme in merito all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all'installazione, all'esercizio, al controllo periodico e all'adeguamento degli impianti esistenti aventi una capacità superiore a 1000 litri. Per gli impianti con capacità pari o inferiore a 1000 litri valgono le disposizioni generali ai sensi del presente comma.36)

(2) Nel caso di depositi commerciali e impianti di distribuzione di carburanti, eccetto impianti di distribuzione di carburanti a uso privato interno, il comune trasmette il progetto all'Agenzia, che entro 30 giorni rilascia il parere in merito.36)

(3) Entro 30 giorni dal termine dei lavori la ditta costruttrice o installatrice deve presentare al comune una dichiarazione che attesti che i lavori sono stati eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione di cui al comma 1, nonché il modulo di registrazione.

(4) Il comune tiene costantemente aggiornato il catasto dei depositi esistenti nel proprio ambito territoriale e trasmette annualmente tali dati all'Agenzia.

36)
I commi 1 e 2 dell'art. 45 sono stati così sostituiti dall'art. 14, comma 23, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 46 (Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne)

(1) Per le acque meteoriche non inquinate deve essere previsto il riutilizzo ed in subordine la dispersione nel sottosuolo. Qualora ciò non sia possibile o opportuno in rapporto alla situazione locale, tali acque possono essere scaricate in acque superficiali. Le impermeabilizzazioni del suolo devono essere ridotte al minimo.

(2) Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, con regolamento di esecuzione vengono disciplinati i casi in cui può essere prescritto che:

  1. le immissioni di acque meteoriche raccolte tramite reti fognarie con sistemi di convogliamento separati siano sottoposte a particolari prescrizioni; 37)
  2. le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni;
  3. le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, per particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

(3) Per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui agli articoli 38 e 39.

(4) L'immissione diretta delle acque di cui al comma 2 nelle acque sotterranee è vietata.

37)
La lettera a) del comma 2 dell'art. 46 è stata così sostituita dall'art. 14, comma 24, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 47 (Derivazioni d'acqua)

(1) Al fine di verificare la compatibilità di nuove derivazioni d'acqua o il rinnovo di concessioni esistenti con gli obiettivi di qualità in conformità al piano di tutela delle acque, per il rilascio o il rinnovo di concessioni di derivazione da acque superficiali oltre cinque l/s è richiesto il parere dell'Agenzia. Il parere è richiesto inoltre per tutte le derivazioni a scopo industriale sia da acque superficiali che da acque sotterranee.

Art. 48 (Sistemazioni idrauliche delle acque superficiali e tutela delle relative aree di pertinenza)

(1) Acque superficiali possono essere sottoposte a sistemazioni idrauliche o correzioni del corso solo se ciò risulta necessario per la sicurezza dell'uomo o la protezione di beni ed opere di particolare valore e infrastrutture, oppure se, nel caso di corsi d'acqua già sistemati, gli interventi tendono a migliorare la situazione degli stessi. Con gli interventi si dovrà mantenere o ripristinare, per quanto possibile, il corso naturale.

(2) L'alveo e le sponde sono, per quanto possibile, da sistemare in modo da essere idonee come habitat per una vasta varietà di animali e piante, mantenere lo scambio tra le acque superficiali e sotterranee e permettere la crescita di una vegetazione ripale autoctona.

(3) Corsi d'acqua superficiali non possono essere coperti o intubati. Eccezioni sono ammesse per sovrappassi, per canali irrigui a portata periodica, per la sostituzione di tratti intubati o coperti esistenti, qualora non sia possibile evitare la copertura e in zone edificate per ragioni di incolumità delle persone.

(4) Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente alle acque superficiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, vengono disciplinati con regolamento di esecuzione gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali.

(5) Per garantire le finalità di cui al comma 4, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque comprese nella fascia di dieci metri dalla sponda dell'alveo inciso dei corsi d'acqua, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono utilizzate a scopo agricolo o destinate ad altro uso ai sensi del piano urbanistico, vanno utilizzate per il ripristino e recupero ambientale. In tali aree è ammessa, qualora necessaria, la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.

(6) Alle concessioni e autorizzazioni per l'utilizzazione dei terreni appartenenti al demanio pubblico - ramo acque non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.38)

38)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 49 (Disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque)

(1) Al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con regolamento di esecuzione vengono fissate norme in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi.

(2) Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.

(3) Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nonché dai singoli fogli di condizioni per la sicurezza di persone e cose.

(4) Il progetto di gestione è predisposto dal gestore entro i termini e sulla base dei criteri fissati con regolamento di esecuzione. Esso va presentato per l'approvazione all'Agenzia, che si esprime entro 180 giorni, previo parere dell'Ufficio caccia e pesca, dell'Ufficio gestione risorse idriche e dell'autorità competente in materia di dighe. Decorsi 90 giorni senza che l'autorità competente in materia di dighe abbia rilasciato il parere in merito, l'Agenzia procede prescindendo dal parere stesso.

(5) Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

(6) I materiali solidi che vengono recuperati dall'acqua per garantire una corretta gestione degli impianti non possono essere reimmessi nel corpo idrico ma devono essere smaltiti in modo corretto.

(7) Nella definizione dei canoni di concessione di inerti, possono essere determinate specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

Art. 50 (Estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali)

(1) Per l'estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali, ad esclusione delle estrazioni dal demanio idrico pubblico, è necessario il parere dell'Agenzia, che si esprime entro 60 giorni.

(2) L'estrazione di cui al comma 1 non è ammessa al di sotto del livello della falda acquifera nel caso di corpi idrici sotterranei che per qualità e quantità sono idonei all'approvvigionamento idrico.

(3) Nel caso di corpi idrici sotterranei che per quantità e qualità siano idonei all'approvvigionamento idrico è ammessa l'estrazione sopra il livello della falda acquifera, qualora sopra il livello massimo della falda venga lasciato un adeguato strato di protezione da definire in base alla situazione idrogeologica locale.

Art. 51 (Pericolo di inquinamento delle acque)

(1) L'Agenzia, in collaborazione con gli altri organi competenti, definisce, ove opportuno, gli interventi atti a prevenire o attenuare le conseguenze di episodi di inquinamento accidentale dell'acqua a causa di inondazioni, prodotti usati per l'estinzione di incendi verificatisi in magazzini ed impianti e perdita di sostanze inquinanti durante il trasporto e lo stoccaggio. Tali interventi consistono in:

  1. analisi dei pericoli e valutazione dei rischi di potenziali episodi di inquinamento accidentale;
  2. misure di prevenzione;
  3. misure per il ripristino dello stato delle acque superficiali o sotterranee colpite da inquinamento dovuto a cause accidentali;
  4. misure preparatorie e procedure per la rapida informazione in caso di emergenze.

(2) Nei casi di grave ed irreversibile pericolo di danno per le acque superficiali e sotterranee, l'assessore provinciale competente in materia di tutela delle acque, su proposta dell'Agenzia, ordina la sospensione dell'attività causa del pericolo, per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle migliori tecniche disponibili per evitare la situazione di pericolo o di danno.

Art. 52 (Inquinamento delle acque)

(1) Chiunque con il proprio comportamento provoca un danno alle acque, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento delle risorse idriche, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia ed a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica.

(2) Entro le 48 ore successive deve essere data comunicazione all'Agenzia degli interventi urgenti attuati per non aggravare e contenere la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e del programma indicante gli interventi da operare ed i tempi necessari per la loro attuazione.

(3) L'Agenzia può prescrivere modifiche al programma e l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari.

(4) Ove il responsabile non provveda ad eseguire quanto prescrittogli entro il termine fissato, le opere saranno eseguite d'ufficio dall'Agenzia. Le spese sono a carico dell'inadempiente.

(5) È fatto salvo il diritto della Provincia ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con l'esecuzione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

CAPO V
Disposizioni finanziarie

Art. 53 (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)  

(1) La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio di fognatura e di depurazione ed è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

(2) La tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori, nonché degli importi di cui all'articolo 54.

(3) La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di idonei impianti di trattamento o questi siano temporaneamente inattivi. Tale quota tariffaria deve essere inoltre corrisposta anche per il servizio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e).

(4) Al fine della determinazione della tariffa, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, da determinare con idonei strumenti di misura; i comuni possono prevedere riduzioni per determinati utilizzi che non comportano lo scarico di acque reflue.

(5) Per gli scarichi di acque reflue industriali la tariffa è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate. I titolari del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane possono stabilire convenzioni particolari con utenze industriali di rilevante entità, qualora queste utilizzino l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

(6) La tariffa viene determinata dai comuni ogni anno per l'anno successivo entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo ed è applicata dai comuni o dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Nella modulazione della tariffa possono essere previste tariffe differenziate per scaglioni di consumo. Per conseguire obiettivi di equa ridistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie.

(7) Ogni ente gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione fissa per il proprio ambito, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, il prezzo per il servizio di fognatura relativo alle reti fognarie di interesse sovracomunale e per il servizio di depurazione per metro cubo di acqua reflua scaricata, unico per tutto l'ambito territoriale ottimale. In caso contrario si applica il prezzo fissato per l'anno corrente. Il prezzo va fissato in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura e depurazione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dall'ente gestore.

(8) La Giunta provinciale definisce i criteri generali per l'applicazione ed il calcolo della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione nonché per il conferimento indiretto a mezzo di idonei mezzi di trasporto di acque reflue, fanghi e simili agli impianti di depurazione di acque reflue urbane. Per l'accertamento e la riscossione della tariffa valgono le norme statali in materia.

Art. 54 (Contributi per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione ed interventi a tutela delle acque)  delibera sentenza

(1) Per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle reti fognarie principali, può essere concesso ai comuni, loro consorzi, alle comunità comprensoriali, alle aziende speciali e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Qualora la depurazione delle acque e la costruzione dei relativi impianti, vengano affidate con un unico appalto, può essere concesso un contributo fino al 60 per cento limitatamente ai costi per la costruzione degli impianti, riconosciuti ammissibili dal Comitato tecnico provinciale.

(2) Per interventi previsti nel piano di tutela delle acque sui corpi idrici superficiali, sulle relative aree di pertinenza e sulle acque sotterrane, al fine di garantire o ripristinare la qualità in conformità agli obiettivi fissati dal piano stesso, può essere concesso un contributo fino al 100 per cento del costo dell'intervento.

(3) Per favorire la tutela ed il riutilizzo delle acque, può essere concesso un contributo ad enti pubblici ed a privati non esercenti attività produttive, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per i seguenti scopi:

  1. riciclo e riutilizzo delle acque reflue nonché raccolta ed utilizzo o dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche;
  2. realizzazione di impianti di smaltimento per autocaravan ai sensi dell'articolo 36;
  3. interventi di risanamento e rinaturalizzazione di acque sotterranee e superficiali con relative aree di pertinenza.

(4) I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze.

(5) La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguite anche dalla Provincia.

(6) Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati secondo un programma pluriennale approvato annualmente dalla Giunta provinciale. I relativi contributi possono essere impegnati sul bilancio pluriennale.39)

massimeDelibera N. 1036 del 31.03.2003 - Criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi dell'art. 54, comma 3 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 - Disposizioni sulle acque
39)
L'art. 54, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

Art. 55 (Versamenti per il finanziamento di reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione)    delibera sentenza

(1) I comuni versano annualmente alla Provincia un importo per la parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione per le acque reflue urbane. Base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa sostenuta dalla Provincia negli ultimi 15 anni, per la realizzazione di tali opere. Per i comuni sprovvisti di idonei impianti di depurazione tale importo verrà maggiorato, al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio.

(2) I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale sia per gli scarichi civili che per quelli industriali. L'importo annuo non può essere inferiore all'1 per cento e superiore al 2 per cento della spesa complessiva di cui al comma 1.

(3) L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.

(4) Gli importi versati sono destinati al finanziamento di reti fognarie ed impianti di depurazione per le acque reflue urbane.

(5) Qualora un comune non provveda a versare l'importo da esso dovuto entro il termine prestabilito, l'importo è dedotto nell'anno successivo dalla terza rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010 - Trento - variazione dell'aliquota IRAP - nuovo art. 73 dello Statuto d'autonomia - determinazione delle quote di tariffa di depurazione del servizio idrico integrato - disciplina della revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblici - rinvio alla disciplina statale
massimeDelibera N. 3009 del 01.09.2003 - Approvazione dei criteri e modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo previsto dall'art. 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 (modificata con delibera n. 2874 del 10.08.08 e delibera n. 1078 del 11.07.2011)

TITOLO IV
Vigilanza e disposizioni finali

CAPO I
Vigilanza e sanzioni

Art. 56 (Vigilanza)

(1) La vigilanza sull'applicazione del titolo II della presente legge viene svolta dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, dai comuni, dalla Ripartizione provinciale Foreste e, per quanto riguarda l'approvvigionamento idropotabile, dal Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

(2) La vigilanza sull'applicazione del titolo III della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell'Agenzia nonché, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, ai funzionari della ripartizione provinciale competente per le foreste e agli organi di controllo dei comuni. Per la misura dei tassi di inquinamento delle acque e per ogni altro rilievo strumentale specialistico gli organi di cui sopra possono avvalersi dei laboratori dell'Agenzia o di altri laboratori qualificati.

(3) Il personale incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi soggetti al controllo.

(4) Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del personale incaricato del controllo nel punto assunto per la misurazione, che, salvo diversa prescrizione, è posto subito a monte del punto di immissione.

(5) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 57, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge e delle prescrizioni imposte ai sensi della stessa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione procede secondo la gravità delle infrazioni:

  1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
  3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica o per l'ambiente.

(6) Al fine di assicurare la corretta gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, il gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione effettua i controlli degli scarichi nelle reti fognarie. A tal fine ogni gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione si dota di un adeguato servizio di controllo e di un laboratorio di analisi, ovvero stipula un'apposita convenzione per l'esecuzione delle analisi con altri gestori del medesimo servizio o con altri laboratori di analisi qualificati. Eventuali irregolarità o superamenti dei valori limite di emissione devono essere segnalati immediatamente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, che adotta i provvedimenti di cui al comma 5.

Art. 57 (Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'acqua) 40)

(1) Quando la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

  1. 41)
  2. chiunque apre o effettua nuovi scarichi di acque reflue senza l'autorizzazione di cui all'articolo 39 ovvero effettua o mantiene detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata ovvero non consente l'accesso da parte del personale incaricato del controllo ai sensi dell'art. 56, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:
    1. scarichi di acque reflue domestiche: da 1000 euro a 3000 euro;
    2. scarichi di acque reflue urbane: da 2.000 euro a 6.000 euro;
    3. scarichi di acque reflue industriali: da 3.000 euro a 9.000 euro;
    4. scarichi di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti dove vengono trattate le sostanze pericolose di cui all'allegato H: da 5.000 euro a 15.000 euro;
  3. chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare i valori limite di emissione di cui agli allegati alla presente legge, rispettivamente quelli fissati con l'autorizzazione, è tenuto al pagamento della metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b);
  4. chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare le prescrizioni fissate con regolamento di esecuzione o con l'atto di autorizzazione, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un terzo dell'importo delle sanzioni stabilite alla lettera b); 42)
  5. chiunque contravviene al divieto di effettuare la diluizione degli scarichi di cui all'articolo 29, comma 4, e all'articolo 35, comma 4, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro;
  6. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 36 relative allo smaltimento delle acque reflue degli autocaravan, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro;
  7. chiunque omette di realizzare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue prescritti ai sensi dell'articolo 37, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro;
  8. chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione o la gestione dei sistemi automatici di controllo di cui all'articolo 39, comma 11, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro;
  9. chiunque omette di presentare il progetto di adeguamento o non rispetta il termine di adeguamento di cui all'articolo 40, è tenuto al pagamento della seguente sanzione amministrativa:
    1. scarichi di acque reflue domestiche: da 500 euro a 1.500 euro;
    2. scarichi di acque reflue urbane: da 1.000 euro a 3.000 euro;
    3. scarichi di acque reflue industriali: da 1.500 euro a 4.500 euro;
    4. scarichi di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti in cui vengono trattate sostanze pericolose ai sensi dell'allegato H: da 2.500 euro a 7.500 euro;
  10. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 41 relative all'esercizio degli impianti di smaltimento delle acque reflue, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:
    1. scarichi di acque reflue domestiche: da 150 euro a 450 euro;
    2. scarichi di acque reflue urbane: da 500 euro a 1.500 euro;
    3. scarichi di acque reflue industriali: da 1.000 euro a 3.000 euro;
  11. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 42 relative al conferimento di rifiuti agli impianti di depurazione di acque reflue urbane, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro;
  12. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 44 relative allo stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro;
  13. chiunque contravviene alle disposizioni relative al deposito di sostanze inquinanti di cui all'articolo 45, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:
    1. depositi aventi una capacità complessiva pari o inferiore a 1000 litri: da 150 euro a 450 euro;
    2. depositi aventi una capacità complessiva compresa tra 1.001 e 5.000 litri: da 250 euro a 750 euro;
    3. depositi aventi una capacità complessiva compresa tra 5.001 e 20.000 litri: da 500 euro a 1.500 euro;
    4. depositi aventi una capacità complessiva superiore a 20.000 litri: da 1.000 euro a 3.000 euro;
  14. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 46 relative alle acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;
  15. chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela dei corpi idrici e delle aree di pertinenza di cui all'articolo 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;
  16. chiunque contravviene alle disposizioni relative alla pulizia e svaso dei bacini artificiali di cui all'articolo 49, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 7.500 euro;
  17. chiunque contravviene ai vincoli e divieti imposti con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 27 e per i quali non sono previste sanzioni specifiche ai sensi delle lettere precedenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;
  18. chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 52 relative all'inquinamento delle acque, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

(2) I comuni prevedono per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di servizio idropotabile e di servizi pubblici di fognatura e depurazione sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 52 euro ad un massimo di 516 euro rispettivamente dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti.

40)
La rubrica dell'art. 57 è stata sostituita dall'art. 14, comma 4, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
41)
La lettera a) è stata abrogata dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
42)
La lettera d) del comma 1 dell'art. 57 è stata così sostituita dall'art. 14, comma 25, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 57/bis (Sanzioni amministrative )

(1) La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d'acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d'acqua residua prescritta, l'attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, l'utilizzo d'acqua per altri usi da derivazioni già concesse, nonché l'inosservanza del periodo di utilizzo e della quantità di acqua concessa:43)

  1. per uso irriguo, potabile e domestico, per l'utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
  2. per uso industriale e per l'innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro;
  3. per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:
    1. 44)
    2. 44)
    3. 44)
    4. oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro.

(2) La violazione di altre norme di legge o regolamentari in materia di utilizzazione delle risorse idriche, l'effettuazione di varianti alle opere di derivazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, l'inosservanza di prescrizioni generali e speciali della concessione, dell'autorizzazione o dell'ordinanza, la manutenzione delle opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare:

  1. per uso irriguo, potabile e domestico, per l'utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 125,00 euro a 1.250,00 euro;
  2. per uso industriale e per l'innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
  3. per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:
    1. 45)
    2. 45)
    3. 45)
    4. oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

(3) L'inosservanza delle disposizioni e dei vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell'acqua potabile è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria come segue:

  1. l'inosservanza dei divieti e obblighi relativi alla manutenzione nelle aree di tutela dell'acqua potabile è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro;
  2. la violazione delle disposizioni delle aree di tutela relative a costruzioni e lavori di scavo è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 20.000,00 euro;
  3. l'esecuzione di misure, interventi o lavori nelle aree di tutela in mancanza delle perizie idrogeologiche prescritte o delle autorizzazioni necessarie o delle prove sulla compatibilità di un progetto con le disposizioni di tutela è sanzionata con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000,00 euro;
  4. tutte le altre violazioni degli specifici divieti, vincoli o limitazioni all'uso sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 46)
43)
L'alinea del comma 1 dell'art. 57/bis è stata così sostituita dall'art. 14, comma 26, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
44)
L'art. 57/bis, comma 1, lettera c), numeri 1), 2) e 3) sono stati abrogati dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
45)
L'art. 57/bis, comma 2, lettera c), numeri 1), 2) e 3) sono stati abrogati dall'art. 36, comma 1, lettera a), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
46)
L'art. 57/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4. Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 27, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

CAPO II
Disposizioni finali e transitorie

Art. 58 (Modifica degli allegati)

(1) La Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia, aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche relative alla tossicità, alle persistenze ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti, in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti, nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.

Art. 59

(1)47)

(2)48)

(3)49)

(4)50)

(5)51)

(6)52)

(7)53)

47)
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 4 settembre 1976, n. 40.
48)
Sostituisce l'art. 10 della L.P. 4 settembre 1976, n. 40.
49)
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 23 agosto 1978, n. 49.
50)
Sostituisce l'art. 3 della L.P. 29 marzo 1983, n. 10.
51)
Integra l'art. 2/bis della L.P. 6 settembre 1973, n. 61.
52)
Sostituisce l'art. 1, comma 5, della L.P. 29 marzo 1983, n. 10.
53)
Modifica l'art. 1, comma 7, della L.P. 29 marzo 1983, n. 10.

Art. 60 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 6, nonché gli articoli 12, 13 e 16, comma 2, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche;
  2. gli articoli 7, 10, 12 e 14 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche;
  3. la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63e successive modifiche;
  4. la legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48;
  5. la legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche;
  6. la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 22.

Art. 61 (Disposizioni transitorie)

(1) I decreti di vincolo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, ed i provvedimenti particolari adottati ai sensi dell'articolo 5 nonché gli oneri ad essi connessi ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del piano di tutela di cui all'articolo 27 della presente legge.

(2) Sino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge continuano a trovare applicazione:

  1. la deliberazione della Giunta provinciale n. 3273 del 4 settembre 2000, relativa alle tariffe di fognatura e depurazione;
  2. la deliberazione della Giunta provinciale n. 4536 del 4 settembre 1995, relativa ai criteri per la concessione di contributi;
  3. la deliberazione della Giunta provinciale n. 3948 del 31 luglio 1995, relativa ai criteri per il calcolo dell'importo previsto dall'articolo 13/bis della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, modificata con deliberazione n. 3336 del 15 luglio 1996 e con deliberazione 3530 del 13 agosto 1999;
  4. l'articolo 19 del decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, relativo al deposito di sostanze inquinanti.

Art. 62 54)

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

54)
Omissis.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

55)
Il punto 12 dell'allegato E è stato così modificato dalla delibera della Giunta provinciale del 25 gennaio 2010, n. 108.

Allegato F

Allegato G

Allegato H
Elementi e sostanze chimiche considerati di natura tossica in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità. (1) (2)

 

  1. Arsenico;
  2. cadmio;
  3. cromo totale;
  4. cromo esavalente;
  5. mercurio;
  6. nichel;
  7. piombo;
  8. rame;
  9. selenio;
  10. zinco;
  11. fenoli;
  12. oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera;
  13. solventi organici aromatici;
  14. solventi organici azotati;
  15. composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati);56)
  16. pesticidi fosforati;
  17. composti organici dello stagno;
  18. sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e pericolose per l'ambiente acquatico (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.57)

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in acque superficiali, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri di cui sopra, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18, con l'atto di autorizzazione è possibile ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nell'allegato D, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali.58)

  1. Per quanto riguarda gli scarichi in rete fognaria, purché sia garantito che lo scarico finale della rete fognaria rispetti i valori limite di emissione di cui agli allegati A, B e C, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può fissare per i parametri della tabella di cui sopra, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, valori limite di emissione i cui valori di concentrazione superano quelli indicati nell'allegato E.

 

 

56)
Il punto 15 dell'allegato H, nella versione tedesca è stato modificato dalla delibera della Giunta provinciale del 25 gennaio 2010, n. 108.
57)
Il punto 18 dell'allegato H è stato così sostituito dall'art. 14, comma 34, e dall'allegato n. 6 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
58)
Il testo italiano della nota (1) dell'allegato H è stato così sostituito dall'art. 14, comma 35, e dall'allegato n. 6 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Allegato I

Allegato L
Insediamenti produttivi le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche

 

  1. I servizi per l'igiene, la pulizia e il benessere della persona;
  2. le piscine, gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
  3. lavanderie che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.000 m³ annui ed a condizione che dalle lavatrici a secco non vengano scaricate acque che possono contenere solventi;
  4. gli ospedali, le case o gli istituti di cura, asili per la custodia di animali, ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di lavoratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;
  5. i laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e produtti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 m³ annui;
  6. le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.000 m³ annui;
  7. imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
  8. imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina stabilita con il regolamento di esecuzione e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;
  9. imprese di cui ai punti 7 e 8 presente allegato, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  10. imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli che diano orgine a scarichi di quantità non superiore a 1000 m³ annui;
  11. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore ad 1 kg per mq di specchi d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  12. autorimesse nelle quali non vengono svolte riparazioni meccaniche, né attività di manutenzione e lavaggio, escluse le autorimesse pubbliche con una capienza superiore a 300 posti;
  13. Impianti a condensazione con una potenza termica pari o inferiore a 6.000 chilowatt.
  14. circuiti degli impianti di riscaldamento e teleriscaldamento, ad eccezione delle acque derivanti da lavori di risanamento dei circuiti, le quali vanno smaltite in conformità alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
  15. impianti di scambio termico che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 5.000 m³ annui;
  16. imprese di pittura con meno di 5 adetti;
  17. acque di lavaggio di cassonetti e contentiori per la raccolta di rifiuti urbani;
  18. le acque reflue delle attività produttive indicate ai punti 3, 5, 6 e 10, che abbiano prodotto per due anni consecutivi un quantitativo di acque reflue superiore a quello indicato, sono classificate come acque reflue industriali. Il tiolare dello scarico presenta entro il 30 giugno dell'anno successivo domanda di autorizzazione allo scarico in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 38 e 39. 59)

 

59)
L'allegato L è stato così modificato dalla delibera della Giunta provinciale 23 aprile 2012, n. 609.

Allegato M
Opere e scarichi di acque reflue di competenza del sindaco

 

  1. Reti di fognature interne;
  2. immissioni di acque meteoriche non inquinate o moderatamente inquinate raccolte in sistemi di fognatura separati derivanti da aree aventi una superficie inferiore a 2 ettari; 60)
  3. scarico di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura;
  4. scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo di consistenza inferiore a 50 a.e;
  5. scarichi di acque reflue industriali in fognatura pubblica, per i quali non sussite l'obbligo di installazione di un impianto di pretrattamento o vincolati all'installazione di un impianto di pretrattamento le cui caratteristiche siano state definite con regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 34, comma 5;
  6. scarico di acque degli impianti di scambio termico aventi una portata complessiva inferiore a 5.000 m³ all'anno;
  7. scarichi di acque di falda pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, per portate inferiori ai 50 l/s. 61)
60)
Il punto 2 dell'allegato M è stato così sostituito dall'art. 14, comma 38, e dall'allegato n. 8 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
61)
L'allegato M è stato così modificato dalla delibera della Giunta 23 aprile 2012, n. 609.
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