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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

TITOLO I
Norme generali e organizzazione dei servizi

Art. 1 (Oggetto della legge e sfera di applicazione)    delibera sentenza

(1)  La presente legge disciplina il servizio per la protezione civile e modifica e integra la normativa riguardante il servizio antincendi, in attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche, nonché delle corrispondenti disposizioni dello Stato e della Regione.

(2)  Le attività per la protezione civile sono dirette alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso e all'assistenza delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile volta a superare l'emergenza e a garantire il ripristino dei servizi di pubblico interesse nonché a favorire la ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati o distrutti.

(3)  All'attuazione delle attività per la protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, l'amministrazione provinciale, i comuni, le amministrazioni dello Stato, i servizi antincendi e per la protezione civile e vi concorrono gli enti pubblici e privati, le associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute e gli istituti di ricerca scientifica con finalità di protezione civile.

(4)  Al verificarsi di eventi suscettibili di provocare, anche temporaneamente, situazioni di pericolo per la collettività e difficoltà di intervento per le strutture locali, il Presidente della Provincia o il Centro operativo provinciale attivano le procedure e le strutture previste in attuazione della presente legge.

(5)  Il Servizio antincendi tutela l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose mediante la prevenzione ed estinzione degli incendi e, in generale, mediante l'apporto di soccorsi tecnici. Esso è anche una fondamentale componente e struttura operativa della protezione civile.

massimeDelibera N. 4047 del 06.11.2006 - Disposizioni relative ad azioni sismiche

Art. 2 (Organizzazione dei Servizi antincendi e per la protezione civile)

(1)  Sono strutture del Servizio per la protezione civile:

  1. i centri operativi comunali;
  2. i centri operativi distrettuali;
  3. il Centro operativo provinciale;
  4. la Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile;
  5. il Servizio antincendi;
  6. le organizzazioni di volontariato per la protezione civile;
  7. il Comitato provinciale per la protezione civile;
  8. il "Bergrettungsdienst" dell'"Alpenverein Südtirol" (BRD-AVS) e il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS." 2)

(2)  Sono autorità del Servizio per la protezione civile:

  1. il Presidente della Provincia e/o l'assessore competente;
  2. i presidenti dei centri operativi e del Comitato provinciale per la protezione civile;
  3. i sindaci.

(3)  Il Servizio antincendi comprende:

  1. il Corpo permanente dei vigili del fuoco nella città capoluogo della Provincia di Bolzano;
  2. i Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni della Provincia;
  3. l'Unione provinciale e le Unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro società cooperative, associazioni, unioni e società;
  4. le squadre aziendali antincendi;
  5. la Scuola provinciale antincendi.

(4)  I servizi antincendi e per la protezione civile sono ordinati sulla base dell'articolo 63 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificato con legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e rispondono a tali disposizioni.

2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

TITOLO II
Servizio per la protezione civile

Art. 3 (Centro operativo comunale)

(1)  Presso ogni comune è istituito un centro operativo per la protezione civile. I membri del centro operativo comunale sono nominati dal consiglio comunale e hanno il compito di coadiuvare il sindaco stesso nella previsione, nella prevenzione e nell'attuazione delle misure da adottare nel caso di calamità. A tale scopo viene elaborato un piano sulla base di modelli da predisporre a cura dell'Ufficio per la protezione civile della Provincia, che prevede:

  1. la predisposizione di servizi di segnalazione, allarme e soccorso;
  2. l'individuazione delle zone e degli ambienti a rischio in base alle diverse caratteristiche di pericolo;
  3. l'individuazione delle disponibilità di personale, di mezzi e attrezzature, risorse, viveri e infrastrutture nell'ambito comunale;
  4. l'individuazione di locali e strutture da destinare a soccorsi, depositi e alloggiamenti di emergenza;
  5. la predisposizione di servizi di collegamento;
  6. l'elaborazione di direttive per le diverse ipotesi di emergenza;
  7. l'elenco delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute.

(2)  Il numero delle persone componenti il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al Centro operativo comunale devono comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il Comune di Bolzano, negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il presidente della commissione valanghe, ove istituita. Possono inoltre far parte del Centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell’amministrazione provinciale nonché delle associazioni di volontariato per la protezione civile ri-conosciute. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste è posto in servizio per l’assolvimento delle relative attività, qualora nominato membro del Centro operativo comunale. Il Centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo rinnovo. 3)

(3)  I comuni inoltrano al Comitato provinciale per la protezione civile copia dei piani comunali, nonché i dati necessari per l'elaborazione del piano per la protezione civile provinciale.

3)
L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 4 (Centro operativo distrettuale)

(1)  In casi di necessità e all'insorgere di emergenze che interessano più comuni e allo scopo di coordinare le attività di soccorso e prima assistenza viene convocato il centro operativo distrettuale che è presieduto dal presidente dell'unione distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o da un suo delegato.

(2)  Ogni centro operativo distrettuale è composto da:

  1. il presidente, che lo presiede;
  2. un rappresentante della ripartizione competente in materia di opere idrauliche;
  3. un rappresentante della ripartizione competente in materia di servizio strade;
  4. un rappresentante della ripartizione competente in materia di foreste;
  5. un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale;
  6. un rappresentante dell'Ufficio competente per la protezione civile.

(3)  Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni altri funzionari o tecnici dell'amministrazione provinciale o statale ed esperti competenti nelle varie tipologie di eventi e nominare un vicepresidente.

(4)  Il centro operativo distrettuale coordina il personale, i mezzi e le attrezzature disponibili nel distretto, inoltra le richieste di aiuto o al Centro operativo provinciale o all'amministrazione provinciale o statale e assicura un'assistenza tecnico-amministrativa ai centri operativi comunali.

(5)  I componenti dei centri operativi distrettuali sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque anni. I membri supplenti possono essere scelti dai componenti effettivi all'interno della rispettiva organizzazione, valutando la natura dell'emergenza. Funge da segretario un membro del centro operativo distrettuale o un dipendente dell'amministrazione provinciale. Ai componenti sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.

Art. 5 (Centro operativo provinciale)   delibera sentenza

(1)  I componenti del Centro operativo provinciale sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per un periodo di cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi membri. Il Centro operativo provinciale ha sede presso il Corpo permanente dei vigili del fuoco a Bolzano.

(2)  Qualora sul territorio provinciale si verifichino eventi che per loro natura o estensione comportino la previsione di gravi situazioni di pericolo, il presidente convoca il Centro operativo provinciale e può dichiarare lo stato di calamità.

(3)  Il presidente del Centro operativo provinciale funge da coordinatore provinciale e nomina, tra i componenti del Centro operativo provinciale, uno o più vicepresidenti, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Il presidente valuta le segnalazioni e i dati pervenuti dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che predispone, in casi di emergenza, una relazione per le sedute del Centro operativo provinciale.

(4)  Il Centro operativo provinciale dirige e coordina l'attività di pronto intervento dell'amministrazione provinciale, dello Stato, dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile.4) 

(5)  Il Centro operativo provinciale è composto:

  1. dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente in materia di protezione civile, che lo presiede;
  2. da un rappresentante della ripartizione competente in materia di servizio strade;
  3. da un rappresentante del commissario del Governo;
  4. da un rappresentante della ripartizione competente in materia di foreste;
  5. da un rappresentante della ripartizione competente in materia di opere idrauliche;
  6. da un rappresentante del Corpo permanente dei vigili del fuoco;
  7. da un rappresentante dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
  8. da un rappresentante della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile;
  9. da un rappresentante del servizio emergenza sanitaria provinciale.

(6)  I membri supplenti possono essere scelti di volta in volta dai componenti effettivi all'interno della rispettiva organizzazione, dopo aver valutato la natura dell'emergenza.

(7)  Il presidente del Centro operativo provinciale può chiamare a partecipare alle riunioni altri funzionari o tecnici dell'amministrazione statale, provinciale o di altri enti, nonché esperti, in particolare geologi, e l'Ufficio stampa della Provincia. La funzione di segretario è affidata a un dipendente della ripartizione competente in materia di Protezione antincendi e civile. Il membro delegato dal commissario del Governo in seno al Centro operativo provinciale rappresenta, con poteri decisionali, le amministrazioni statali.

(8)  Ai componenti del Centro operativo provinciale nonché agli esperti sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005 - Coordinamento dell'attività di pronto intervento in caso di calamità - Il coordinamento degli interventi dello Stato esula dalla competenza provinciale
4)
La Corte costituzionale con sentenza n. 321 del 13-26 luglio 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, limitatamente alle parole "dello Stato".

Art. 6 (Comitato provinciale per la protezione civile)

(1)  Al fine di coordinare le attività delle strutture del Servizio per la protezione civile e assicurare un intervento ottimale dell'amministrazione provinciale, il Centro operativo provinciale può essere allargato con rappresentanti di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale e assume i compiti di Comitato provinciale per la protezione civile, al quale spettano i seguenti compiti:

  1. deliberare il piano provinciale per la protezione civile, che deve essere approvato dalla Giunta provinciale;
  2. proporre, se necessario, la costituzione di gruppi tecnici di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, per lo studio dei problemi attinenti alla protezione civile;
  3. proporre la classificazione di zone di pericolo o di zone da assoggettare a vincolo idrogeologico-forestale;
  4. individuare, in caso di interferenza, le ripartizioni o strutture organizzative provinciali competenti per l'esecuzione degli interventi per la protezione civile;
  5. predisporre procedure da seguire in caso di richieste urgenti di soccorso provenienti da altre province o da altri stati.

(2)  Il Comitato provinciale per la protezione civile è organo consultivo permanente della Giunta provinciale in materia di protezione civile, è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per un periodo di cinque anni.

(3)  Il piano provinciale per la protezione civile comprende la previsione e la prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità e determina il fabbisogno e le disponibilità di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della Provincia, per far fronte a situazioni di emergenza:

  1. individua i compiti che ciascun ufficio ed ente deve assolvere e ne prescrive gli interventi;
  2. prevede l'impegno di uomini e mezzi per le varie ipotesi di rischio;
  3. predispone quanto necessario per l'approntamento degli strumenti di coordinamento;
  4. individua aree attrezzate per eventuali campi di emergenza;
  5. individua aree per l'affluenza di forze di intervento.

(4)  Copia del piano viene depositata presso le ripartizioni dell'amministrazione provinciale competenti in materia, presso il Commissariato del Governo e presso le amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano.

Art. 7 (Presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile)

(1)  Al presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile competono i seguenti compiti:

  1. convocare e presiedere il Centro operativo provinciale ed il Comitato provinciale per la protezione civile;
  2. mantenere un costante collegamento con il Commissariato del Governo, al fine di coordinare l'operato dell'amministrazione provinciale con quella dello Stato;
  3. coordinare l'attuazione dei programmi provinciali, comunali e distrettuali, nonché l'attività delle strutture di cui all'articolo 2, delle squadre di soccorso e delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile in genere;
  4. proporre al Presidente della Provincia la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza o di calamità naturale e la delimitazione della zona del territorio provinciale interessata ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in quanto il Presidente della Provincia non ricopra anche la carica di Presidente del Comitato provinciale per la protezione civile;
  5. proporre al Presidente della Provincia l'ordine di sgombero di abitanti di più comuni ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in quanto il Presidente della Provincia non ricopra anche la carica di Presidente del Comitato provinciale per la protezione civile;
  6. proporre alla Giunta provinciale di affidare a ripartizioni e strutture organizzative provinciali la realizzazione dei lavori per assicurare interventi tempestivi in presenza di pericoli per la pubblica incolumità e, all'occorrenza, il prelievo di stanziamenti dal fondo di riserva per spese impreviste e indifferibili e il relativo impegno sui capitoli del bilancio provinciale;
  7. proporre, in casi di gravi calamità, all'autorità statale competente l'emanazione dell'ordinanza di protezione civile per la soppressione degli adempimenti e dei pagamenti tributari e fiscali.

Art. 8 (Stato di calamità)   

(1)  Per calamità ai sensi della presente legge si intende un evento che minaccia la vita, la salute o l'approvvigionamento essenziale di numerose persone o animali, oppure che minaccia o danneggia l'ambiente e altri presupposti fondamentali per la vita della popolazione, al punto tale che gli aiuti e la tutela possono essere garantiti solo se le strutture della protezione civile, le autorità, i servizi e le organizzazioni di soccorso addetti agiscono con uniformità di organizzazione e di dirigenza.

(2)  Il presidente del Centro operativo provinciale assume la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale e adotta, avvalendosi del Centro operativo provinciale, i provvedimenti necessari.

(3)  Chiunque accerti casi di pericolo deve informare il sindaco del comune interessato o la centrale provinciale di emergenza. Analogo obbligo di segnalazione spetta alle amministrazioni statali e agli uffici di pubblica sicurezza, che informano il Commissariato del Governo e la Centrale provinciale di emergenza.

(4)  Quando la situazione di pericolo o di danno appare particolarmente grave per estensione o per intensità, il Presidente della Provincia, su proposta del presidente del Centro operativo provinciale, dichiara lo stato di calamità determinandone la durata e individuando la zona del territorio provinciale interessata.

(5)  La dichiarazione di cui al comma 4 è comunicata al commissario del Governo per i provvedimenti di cui all'articolo 9 e ai comuni interessati. I sindaci interessati la rendono nota con ogni mezzo adeguato. La diffusione è curata inoltre dalla Giunta provinciale, mediante la stampa, i mezzi di informazione radiotelevisivi o altri mezzi ritenuti idonei.

(6)  Per l'attuazione degli interventi di calamità conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, il Presidente della Provincia provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti relative alle materie di competenza provinciale e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

(7)  In caso di danno alle opere di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente la riserva delle competenze degli organi statali, ovvero quando si rendano necessari interventi da parte dell'amministrazione statale, i sindaci comunicano eventuali richieste direttamente alle amministrazioni interessate, nonché all'Ufficio per la protezione civile con il mezzo più celere a disposizione.

Art. 9 (Coordinamento degli interventi con lo Stato)

(1)  Qualora, all'atto della dichiarazione dello stato di calamità di cui all'articolo 8 o in un successivo momento, il Presidente della Provincia accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il Presidente della Provincia promuove le intese previste dall'articolo 34 del medesimo decreto.

(2)  Il coordinamento degli interventi delle strutture del servizio per la protezione civile della Provincia, degli enti locali e di quelli dello Stato con carattere aggiuntivo è attuato attraverso le disposizioni della presente legge e dei piani provinciali e comunali per la protezione civile di cui all'articolo 6.

(3)  Il presidente del Centro operativo provinciale assicura in ogni fase il necessario coordinamento con gli organi statali competenti.

Art. 10 (Competenze delle amministrazioni comunali)

(1)  Il sindaco agisce nell'ambito delle competenze proprie o delegate ai sensi delle vigenti normative ed è l'autorità comunale per la protezione civile. Per l'esecuzione di lavori è fatta salva l'autonomia operativa delle singole amministrazioni, che, comunque, sono tenute a dare notizia delle iniziative adottate ai sindaci interessati.

(2)  Nel caso di calamità in atto, ovvero nelle situazioni di pericolo immediato, le attività di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni colpite, l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili diretti a garantire il ripristino dei servizi essenziali, nonché la realizzazione di ogni altro intervento volto a fronteggiare l'emergenza competono al comune, qualora la situazione sia fronteggiabile con l'organizzazione, i mezzi e le risorse umane a disposizione del comune stesso, ferme restando le disposizioni della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34. In tale caso il sindaco provvede al coordinamento degli interventi e adotta tutte le misure e i provvedimenti demandati dalle leggi vigenti alla sua competenza. Il comune può avvalersi della consulenza tecnico-amministrativa dell'Ufficio per la protezione civile e delle altre strutture provinciali competenti.

(3)  Qualora il comune non sia in grado di provvedere ai sensi del comma 2, o qualora l'evento interessi il territorio di più comuni, le attività di soccorso e prima assistenza sono svolte in collaborazione con il Centro operativo provinciale e distrettuale competente.

(4)  In situazioni di grave pericolo il sindaco provvede:

  1. alla segnalazione di situazioni di pericolo, al coordinamento degli interventi, nonché all'eventuale richiesta di interventi e di aiuti da parte dell'amministrazione provinciale;
  2. ad assicurare l'attuazione delle disposizioni emanate dal Centro operativo provinciale e dal Comitato provinciale per la protezione civile;
  3. alla regolamentazione del traffico e all'individuazione di itinerari obbligati;
  4. alla diramazione del segnale di evacuazione della popolazione dalle zone minacciate;
  5. all'emanazione dell'ordine di sgombero degli abitanti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 11 (Competenze dell'amministrazione provinciale)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano organizza e attua il servizio per la protezione civile. Al fine di assicurare la tutela della popolazione e di difendere le infrastrutture, il territorio, i centri e i nuclei abitati da cause di danno o di pericolo di qualsiasi genere, l'amministrazione provinciale  e l'Agenzia per la protezione civile  nell'ambito delle proprie competenze e del piano provinciale per la protezione civile, provvedono  - anche in economia - agli interventi di prevenzione e di soccorso in base alle vigenti leggi provinciali e statali. In caso di calamità i fondi necessari possono essere prelevati, oltre che dai normali capitoli di spesa dei bilanci di previsione, anche dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio provinciale. 5)

(2)  Nell'esecuzione dei lavori preventivi e di pronto intervento rimane l'obbligo di intervento da parte dell'Agenzia per la protezione civile e delle singole ripartizioni e strutture organizzative provinciali - in aggiunta o in sostituzione di quello spettante ai comuni e ai Servizi antincendi e per la protezione civile - secondo le rispettive competenze previste dalla normativa provinciale. 6)

(3)  Per gli interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e di altre calamità naturali si applica la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, gestita dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile. Inoltre trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

(4)  La Giunta provinciale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, istituisce un servizio di reperibilità da attuare con il proprio personale dipendente al di fuori del normale orario d'ufficio a supporto dell'attività di prima valutazione delle emergenze e di allertamento nonché per il coordinamento degli interventi di carattere indifferibile.

(5)  In attesa dell'uniformazione delle strutture distrettuali dell'amministrazione provinciale, per l'attuazione del piano per la protezione civile il territorio provinciale viene suddiviso in nove distretti coincidenti con i distretti dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

5)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
6)
L'art. 11, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 12 (Ripartizione per la protezione antincendi e civile)

(1)  Il Centro operativo provinciale e il Comitato provinciale per la protezione civile si avvalgono, per l'attuazione dei rispettivi compiti, dell'Ufficio per la protezione civile, denominato con decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21. Le competenze dell'Ufficio sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia.

(2)  I finanziamenti per la gestione del Centro operativo provinciale e dei Centri operativi distrettuali, nonché del Comitato provinciale di protezione civile, sono espletati dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.

(3)  La ripartizione competente per la protezione antincendi e civile cura la segreteria del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile e mette a disposizione i quadri specializzati e lo staff per il loro funzionamento. 7)

(3/bis)  La Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile cura la formazione e l'aggiornamento nell'ambito della protezione civile.8) 

(4)  Gli impianti e la rete radio amministrati dalla Ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile ed in concessione all'amministrazione provinciale sono gestiti dalla stessa Ripartizione, che ne cura l'inventariazione e propone i consegnatari.

(4/bis)  Al fine di garantire la sicurezza pubblica l'Agenzia per la protezione civile  può eseguire, secondo i criteri determinati dalla Giunta provinciale, la manutenzione degli impianti e delle reti radio delle organizzazioni di soccorso riconosciute ed eseguire gli investimenti necessari al miglior funzionamento possibile degli stessi.9) 

(5)  In casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità, che richiede l'intervento di più unità organizzative, la Ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile assume in collaborazione con il centro operativo provinciale compiti di coordinamento ed è responsabile per l'inoltro di informazioni alla stampa.

(6)  L'Ufficio per la protezione civile provvede a dotare i componenti del Centro operativo provinciale e gli altri funzionari ritenuti indispensabili di adeguati strumenti di comunicazione e cercapersone.

(7) 10) 

7)
L'art. 12, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
8)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
9)
L'art. 12 comma 4/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
10)
L'art. 12, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 12/bis (Centro funzionale provinciale)

(1)  Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Centro funzionale provinciale con funzioni di supporto tecnico scientifico per i servizi antincendi e per la protezione civile.

(2)  Nel Centro funzionale provinciale confluiscono dati di rilievo per i rischi e sistemi di monitoraggio a fini previsionali.

(3)  Nel Centro funzionale provinciale vengono coordinate le analisi e le valutazioni degli scenari di rischio e redatti allertamenti per la riduzione dei rischi. 11)

11)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 7, comma 3, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 12/ter (Comitato provinciale per il servizio antincendi)

(1)  Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Comitato provinciale per il servizio antincendi quale organo tecnico-consultivo della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  Il Comitato è composto da:

  1. due rappresentanti della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, dei quali uno assume la carica di presidente;
  2. due rappresentanti dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
  3. un rappresentante dei comuni della provincia di Bolzano, scelto da una terna di nominativi proposti dal Consorzio dei comuni.

(3)  Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

(4)  Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in materia antincendi.

(5)  Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute del Comitato sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 12)

12)
L'art. 12/ter è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 13 (Organizzazioni di volontariato per la protezione civile)   delibera sentenza

(1)  Al fine di garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi per la protezione civile, specialmente in occasione di calamità, l'Agenzia per la protezione civile, in base ai criteri generali fissati dalla Giunta provinciale, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, con organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, previsto dall'articolo 5 della medesima legge provinciale. 13)

(2)  Le organizzazioni interessate presentano alla Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile domanda di riconoscimento, corredata della documentazione richiesta, da sottoporre al parere della stessa Ripartizione, dichiarando la disponibilità a collaborare e a sottostare al controllo dell'Ufficio per la protezione civile e al coordinamento da parte delle autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'articolo 2, comma 2.

(3)  Il direttore della Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile tiene un apposito registro e rilascia agli iscritti alle organizzazioni riconosciute gli attestati di partecipazione al servizio per la protezione civile.14) 

massimeDelibera N. 2510 del 19.10.2009 - Criteri generali per la stipulazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato per la protezione civile
13)
L'art. 13, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
14)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 14 (Collaborazione con il Servizio sanitario provinciale)

(1)  Le autorità operanti nella protezione civile collaborano con la ripartizione competente in materia di sanità e con le Aziende sanitarie.

(2)  Le Aziende sanitarie territorialmente competenti nominano il medico d'emergenza competente per ogni ospedale, che è la persona di riferimento in caso di calamità. Il coordinamento a livello provinciale è stabilito dall'assessorato alla sanità.

(3)  I direttori sanitari degli ospedali sono tenuti ad elaborare, in collaborazione con l'Ufficio per la protezione civile, per i propri ospedali procedure di allertamento e di intervento che siano in sintonia con le procedure di allertamento e di intervento dei comuni e ad assicurare la partecipazione di personale delle strutture ospedaliere alle esercitazioni di cui all'articolo 17. Ospedali limitrofi si assistono reciprocamente e coordinano le proprie procedure di allertamento e di intervento.

(4)  L'assessorato competente in materia di sanità, in collaborazione con l'Ufficio per la protezione civile e con l'Ordine dei farmacisti, elabora le procedure per l'approvvigionamento e lo stoccaggio dei medicinali e dei materiali sanitari indispensabili nei diversi casi di calamità.

(5)  Analogo accordo di collaborazione può essere attuato dagli assessorati competenti di concerto con l'Ufficio protezione civile, con il Servizio veterinario provinciale, nonché con la Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana, nonché con le diverse organizzazioni di soccorso.

Art. 15 (Allertamento dei Servizi antincendi e per la protezione civile)

(1)  Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che nel Centro situazioni provinciale garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni di pericolo. 15)

(2)  Ricevuta la segnalazione, il Corpo permanente dei vigili del fuoco effettua dei controlli e valuta la situazione, dopo di che provvede a informare gli organi superiori e ad allertare, tramite la Centrale provinciale di emergenza, il Servizio antincendi e le altre strutture tenute a intervenire nonché eventuali altri soggetti ritenuti idonei a prestare soccorso e prima assistenza.

(3)  Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, dopo aver informato il presidente del Centro operativo provinciale, convoca - su richiesta dello stesso - il Centro operativo provinciale, predispone una relazione sulla situazione e svolge la sua attività in base alle direttive del presidente.

15)
L'art. 15, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 4, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 16  16)

16)
L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 17 (Esercitazioni di protezione civile)

(1) La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o le singole strutture interessate possono organizzare, in conformità alle direttive della Giunta provinciale, esercitazioni provinciali, distrettuali o comunali per la protezione civile, che potranno anche coinvolgere le organizzazioni di soccorso di province e regioni limitrofe. Tali esercitazioni non devono comportare lo spostamento di uomini e mezzi, ma possono consistere anche nell'esercitazione del funzionamento delle varie centrali operative. 17)

17)
L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 18 (Potere di requisizione)

(1) In caso di calamità, fatte salve le competenze di cui agli articoli 10 e 32, spetta all’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile il potere di requisire beni mobili e immobili e di obbligare chiunque a concorrere alle operazioni per la protezione civile. Le indennità eventualmente spettanti per questi provvedimenti e attività sono concesse dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile in base a criteri preventivamente approvati dalla Giunta provinciale. 18)

18)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 19 (Simbolo della protezione civile)

(1)  Il simbolo della protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano è conforme alle direttive dell'articolo 66 del protocollo aggiuntivo I della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e verrà pubblicato e regolamentato con deliberazione della Giunta provinciale.

(2)  Il simbolo della protezione civile - trilingue per la Provincia autonoma di Bolzano - può essere applicato su infrastrutture, beni, apparecchi e utilizzato per iniziative della protezione civile, solo su autorizzazione della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.

Art. 20 (Tessera della protezione civile)

(1)  I responsabili dell'Ufficio per la protezione civile e i membri dei Centri operativi nonché incaricati speciali della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile ricevono una tessera della protezione civile, che in caso di necessità permette l'accesso al posto dell'intervento. I presupposti per il rilascio della tessera della protezione civile nonché la sua validità e il suo eventuale ritiro sono determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 21 (Segnale della protezione civile)

(1)  A livello provinciale vengono adottati segnali della protezione civile uniformi per l'allertamento della popolazione in caso di calamità.

(2) La procedura esatta di allertamento della popolazione è determinata dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile. 19)

19)
L'art. 21, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

TITOLO III
Servizio antincendi  e altri servizi 20)

CAPO I
Agenzia per la protezione civile 21)

Art. 22 (Istituzione)   

(1) È istituita l’Agenzia per la protezione civile, di seguito denominata Agenzia.

(2)  L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e dell’assessore competente.

(3)  L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua.

(4)  L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati

(5)  L’Agenzia può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali e internazionali, centri di ricerca o sperimentazione, e avvalersi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese.

(6)  In caso di necessità l’Agenzia può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell’amministrazione provinciale.

(7)  Con regolamento sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie. 22) 

22)
L'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 23 (Entrate e patrimonio)

(1)  Le entrate dell’Agenzia consistono in:

  1. assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti connessi al servizio antincendi, alla protezione civile, alle opere idrauliche e per lo svolgimento degli altri compiti di cui all’articolo 22;
  2. entrate derivanti da servizi resi dall’Agenzia dietro corrispettivo;
  3. tutte le ulteriori entrate connesse ai compiti dell’Agenzia.

(2)  Tutte le entrate connesse ai compiti dell’Agenzia sono assegnate direttamente alla stessa.

(3)  Le entrate connesse al demanio idrico e alla gestione delle reti radio della Provincia sono riscosse dall’ufficio provinciale competente.

(4)  L’Agenzia dispone di un proprio servizio di cassa, affidato all’istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia.

(5)  La Provincia può mettere a disposizione dell’Agenzia i beni immobili necessari allo svolgimento delle sue attività. Il patrimonio immobiliare rimane in ogni caso di proprietà della Provincia.

(6)  La Provincia può mettere a disposizione o trasferire in proprietà all’Agenzia i beni mobili necessari allo svolgimento delle sue attività, inclusi i beni mobili registrati.

(7)  L’Agenzia utilizza e amministra i beni immobili e mobili necessari allo svolgimento delle sue attività e provvede alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quel che riguarda le sedi, la competenza permane in capo alla Provincia e le relative spese di gestione sono a carico del bilancio provinciale. 23)

23)
L'art. 23 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 24 (Organi dell'Agenzia)

(1) Gli organi dell’Agenzia sono:

  1. il direttore;
  2. il collegio dei revisori dei conti; 24)
24)
L'art. 24, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 25 (Il direttore dell’Agenzia)  

(1) Il direttore dell’Agenzia è nominato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. Al direttore è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza dell’Agenzia. La sua posizione giuridica corrisponde a quella del direttore di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(2)  Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. definisce, sentiti i dirigenti competenti, gli obiettivi annuali dell’Agenzia e ne verifica l’attuazione;
  2. esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell’Agenzia, escluse quelle per le quali è espressamente prevista una diversa disciplina;
  3. concede tutti i contributi in materia di servizi antincendi e protezione civile secondo i programmi approvati periodicamente dall’assessore competente;
  4. esercita i compiti e le funzioni di un direttore di ripartizione per il personale provinciale messo a disposizione dell’Agenzia e gestisce il personale assunto dall’Agenzia stessa;
  5. propone alla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la dotazione complessiva dei posti del personale da assumere presso l’Agenzia;
  6. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale il budget annuale, le variazioni di budget ed il bilancio d’esercizio e ne controlla l’attuazione;
  7. stipula convenzioni e contratti in nome dell’Agenzia e ne garantisce la realizzazione e l’esecuzione;
  8. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale tutti i programmi delle attività nonché le eventuali modifiche degli stessi ed è responsabile della loro attuazione;
  9. è responsabile dell’amministrazione e della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione dell’Agenzia e nomina i depositari e i sub depositari dello stesso;
  10. adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione dell’Agenzia.

(3)  Ai lavori, ai servizi e alle forniture si applicano le disposizioni vigenti in materia.

(4)  In caso di assenza o impedimento del direttore le funzioni sono esercitate dal sostituto.

(5)  Il direttore può delegare singole funzioni ai dirigenti dell’Agenzia. 25)

25)
L'art. 25 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 26 (Il collegio dei revisori dei conti)

(1) La gestione finanziaria dell’Agenzia è soggetta al riscontro del collegio dei revisori dei conti.

(2)  Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori.

(3)  Nella composizione del collegio si tiene conto in misura proporzionale della consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano. Deve inoltre essere garantita un’equilibrata rappresentanza dei generi ai sensi della normativa vigente.

(4)  I componenti del collegio rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del loro incarico. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi.

(5)  Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

(6)  Il collegio dei revisori dei conti:

  1. vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia;
  2. redige una relazione sul budget annuale, sulle variazioni di budget ed sul bilancio d’esercizio. 26)
26)
L'art. 26 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 27 (Provvedimenti assessorili e deliberazioni)

(1) Ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, i provvedimenti assessorili e le proposte di deliberazione sottoposte dall’Agenzia all’approvazione della Giunta provinciale devono essere vistati, secondo le rispettive competenze e responsabilità, dai dirigenti dell’Agenzia e dal direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di contabilità in ordine alla regolarità contabile. 27)

27)
L'art. 27 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 28 (Personale)

(1) All’Agenzia viene messo a disposizione il personale della Ripartizione Protezione antincendi e civile, con un contingente di 74 unità equivalenti a tempo pieno, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, con un contingente di 149 unità equivalenti a tempo pieno, e della Ripartizione Opere idrauliche, con un contingente di 79,26 unità equivalenti a tempo pieno. I dipendenti interessati permangono nel ruolo generale ovvero nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

(2)  L’Agenzia prende in carico tutto il personale operaio assunto con contratto di diritto privato dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale del 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, mantenendo in capo allo stesso tutti i diritti quesiti e gli obblighi.

(3)  L’Agenzia può assumere personale, anche stagionale, per lo svolgimento delle sue attività aziendali.

(4)  Per il personale della Provincia trovano applicazione le disposizioni in materia di ordinamento del personale provinciale. 28)

28)
L'art. 28 è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e poi dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 29 (Ricorsi)

(1) Contro gli atti amministrativi adottati dal direttore dell’Agenzia è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 29)

29)
L'art. 29 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 29/bis (Approvazione dello Statuto)

(1) La Giunta provinciale approva lo Statuto dell’Agenzia, che stabilisce:

  1. le denominazioni, l’articolazione, i compiti, le competenze della struttura dirigenziale e amministrativa e le direttive per la struttura stessa;
  2. ulteriori compiti dell’Agenzia;
  3. i principi della gestione contabile, amministrativa e tecnico-finanziaria dell’Agenzia. 30)
30)
L'art. 29/bis è stato inserito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
21)
La rubrica del capo I del titolo III è stata così sostituita dall'art. 6, comma 1, del. D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

CAPO II
Norme riguardanti il servizio antincendi

Art. 30 (Strutture e compiti del Servizio antincendi)  

(1)  Per realizzare le finalità indicate nell'articolo 1, comma 5, il Servizio antincendi:

  1. estingue gli incendi, esegue i servizi di vigilanza e di controllo e altri servizi finalizzati alla prevenzione degli incendi;
  2. presta i soccorsi tecnici, se necessario anche in via preventiva, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, in occasione di incidenti di varia natura, di crollo di edifici, di frane, piene, alluvioni e di altre calamità e ogniqualvolta l'intervento sia ritenuto utile;
  3. esegue, in occasione di calamità e nell'espletamento dei compiti per la protezione civile, le disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, numero 14, e dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

(2)  Il Servizio antincendi garantisce un servizio capillare su tutto il territorio provinciale e si avvale delle strutture indicate all'articolo 2, comma 3.

Art. 31 (Interventi urgenti e non urgenti e servizi a pagamento)

(1)  L'intervento del Servizio antincendi è obbligatorio e gratuito fino a quando permane lo stato di urgenza o di emergenza e comunque non oltre il subentro degli organi tecnici competenti.

(2)  La valutazione dell'esistenza e della cessazione dello stato di urgenza o di emergenza è rimessa al giudizio discrezionale del comandante.

(3) Il servizio di prevenzione degli incendi e gli interventi non urgenti o protratti dopo la cessazione dello stato di urgenza o di emergenza sono a pagamento in base al tariffario da approvare dalla Giunta provinciale. 31)

(4)  Gli interventi e il servizio di cui al comma 3 sono obbligatori nei casi previsti dalla legge e dalle direttive e sono facoltativi negli altri casi, a giudizio discrezionale del comandante.

31)
L'art. 31, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 32 (Competenze del Comandante e direzione operativa degli interventi)

(1)  I Corpi dei vigili del fuoco svolgono un pubblico servizio e sottostanno al principio del reciproco aiuto e appoggio. Salvo quanto diversamente fissato nei piani di allarme depositati presso la Centrale provinciale di emergenza, i Corpi dei vigili del fuoco intervengono obbligatoriamente nell'area territoriale di propria competenza e, su richiesta, anche al di fuori della stessa. In tutti gli altri casi intervengono facoltativamente.

(2)  Salvo diverso accordo, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio dirige l'intervento, assumendone le funzioni di direttore operativo. Tutti i Corpi che intervengono per coadiuvare sottostanno ai suoi ordini. In assenza del comandante la direzione è assunta dal/dalla vigile presente con il grado di servizio più alto.

(3)  I Corpi dei vigili del fuoco volontari con sede nel comune capoluogo di Bolzano dipendono dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano limitatamente alle operazioni tecniche di intervento.

(4)  In mancanza dell'intervento del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio la direzione operativa viene assunta dal comandante del Corpo giunto per primo sul luogo.

(5)  Nel caso di interventi che richiedono un'azione coordinata di più Corpi dei vigili del fuoco, il direttore operativo tiene conto della consulenza dei comandanti degli altri Corpi o dei funzionari delle Unioni dei vigili del fuoco volontari presenti e può delegare loro la direzione dell'intervento.

(6)  Per gli incendi boschivi la direzione dell'intervento è disciplinata dall'articolo 26 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

(7)  I funzionari delle Unioni dei vigili del fuoco volontari competenti per territorio o del Corpo permanente dei vigili del fuoco il cui intervento è stato richiesto dal comandante possono avocare a sé la direzione operativa, qualora lo ritengano necessario.

(8)  Per interventi di natura particolare, quanto a oggetto o rischio, la direzione operativa può essere disciplinata diversamente da parte dell’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile. 32)

(9)  Negli interventi e per evitare pericoli o danni maggiori, il direttore operativo, a suo giudizio discrezionale, può ordinare le misure atte a prevenire maggiori danni, compresa la demolizione di costruzioni.

(10)  Nei casi indicati all'articolo 31, comma 1, su richiesta del sindaco o del direttore operativo, tutte le persone sono obbligate, salvo giustificato motivo, a prestare la loro opera, a mettere a disposizione attrezzi, mezzi e strutture, con diritto a un adeguato indennizzo e rimborso delle spese da parte del comune interessato dall'evento. Infortuni e malattie sono risarciti in base alle disposizioni dell'articolo 49.

32)
L'art. 32, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 33 (Sanzioni)

(1)  I contravventori agli obblighi di cui agli articoli 18 e 32, comma 10, della presente legge sono soggetti a una sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro applicando le norme procedurali di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Restano ferme eventuali sanzioni penali.

Art. 34 (Responsabilità civile per i danni)

(1) La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile provvede al risarcimento dei danni arrecati a persone o cose dal Servizio antincendi di cui all'articolo 2, comma 3, nell'espletamento del servizio, se non coperti da assicurazioni, esclusi i danni causati dalle squadre aziendali antincendi nell'ambito della propria azienda. 33)

33)
L'art. 34 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 35 (Rimborso delle spese per gli interventi e contributi)

(1)  Eventuali spese sostenute nel corso di interventi, per le quali i singoli corpi dei vigili del fuoco volontari non possono fare fronte con le dotazioni previste nel proprio bilancio preventivo, sono rifuse dal comune nel quale l'intervento ha avuto luogo.

(2) Per interventi con un consistente impegno di mezzi e costi i comuni possono chiedere contributi alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile; questi sono erogati in base a criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale. 34)

(3) 35)

34)
L'art. 35, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
35)
L'art. 35, comma 3, è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.P.P. 8 aprile 2014, n. 11.

Art. 3636) 

36)
L'art. 36 è stato abrogato dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 37 (Uniforme e distintivi)

(1) I vigili del fuoco sono tenuti di norma a portare in servizio l'uniforme con i distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del grado da essi rivestito. La foggia delle uniformi e i distintivi da portarsi sono stabiliti dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile su proposta dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o del comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. 37)

37)
L'art. 37 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 38 (Norme particolari per le esercitazioni)   delibera sentenza

(1)  Osservando le dovute precauzioni e cautele e nel rispetto di eventuali prescrizioni da concordare con l'Agenzia provinciale per l'ambiente38)  , il Servizio antincendi è autorizzato a effettuare esercitazioni tecniche e antincendio, anche in deroga a eventuali divieti previsti dalla normativa vigente.

massimeDelibera N. 987 del 25.03.2008 - Esercitazioni del Servizio antincendi e della formazione professionale con con carcasse auto (modificata con delibera n. 663 del 09.03.2009)
38)
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".

Art. 39 39) 

39)
L'art. 39 è stato abrogato dall'art. 12 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

CAPO III
Norme riguardanti il corpo permanente dei vigili del fuoco

Art. 40 (Normativa generale)

(1)  Il Corpo permanente dei vigili del fuoco ha la sua area di competenza e svolge la sua attività principale nel comune di Bolzano ed è alle dipendenze del Presidente della Provincia o dell'assessore competente in materia, ed è diretto, dal punto di vista tecnico e amministrativo, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, che è funzionario della Provincia.

(2)  Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, in seno al quale possono essere organizzati un servizio elicotteristi, un servizio sommozzatori nonché altri servizi specializzati, è dotato di un proprio ruolo speciale e ha una gestione finanziaria in base al regolamento di contabilità e di organizzazione di cui all'articolo 22.

(3)  Le spese per il finanziamento del Corpo permanente dei vigili del fuoco, comprese le relative attrezzature, sono a carico del bilancio dell'Agenzia  e ordinate dal Comandante del Corpo permanente, secondo le modalità da stabilire nel regolamento in materia di contabilità e di organizzazione. Le relative assegnazioni finanziarie sono approvate dal direttore dell'Agenzia. 40)

(4)  La Provincia provvede a dotare il Corpo permanente dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per l'espletamento dei servizi e provvede ai sensi della presente legge  alle spese per il personale. 41)

(5)  Il servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco viene articolato con regolamento di esecuzione in unità organizzative a cui vengono preposti dei responsabili. Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco può delegare ai responsabili funzioni tecniche, amministrative e di gestione del personale di propria competenza

40)
L'art. 40, comma 3, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
41)
L'art. 40, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2 del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 41 (Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco)    delibera sentenza

(1)  Il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco è disciplinato ai sensi dell'ordinamento del personale della Provincia.

(2)  Il personale del Corpo è inquadrato nel "ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia". Fino a quando non sarà diversamente disciplinato dalla normativa provinciale, il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco cessa dal servizio con gli stessi limiti di età previsti per i relativi corrispondenti o analoghi livelli ricoperti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(3)  Nell'ambito dei posti assegnati appositamente il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non più idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita può essere, su richiesta e previo parere del comandante del Corpo, trattenuto in servizio presso il Corpo medesimo per svolgere altri compiti funzionali al servizio del Corpo.

(4)  Il personale di cui al comma 3 trattenuto in servizio è inquadrato, se necessario anche in sopranumero, in una qualifica funzionale corrispondente, espletando mansioni adeguate alle sue capacità, conservando un trattamento economico almeno pari a quello percepito nella qualifica funzionale di provenienza. Il personale medesimo continua a percepire l'indennità di servizio antincendi a titolo di assegno ad personam. Cessa comunque la corresponsione di tutti gli altri assegni o indennità connessi con i particolari compiti operativi del personale appartenente al ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

(5)  Nei confronti del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, sono considerati utili, agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalla legislazione provinciale, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione e i periodi riconosciuti validi a tal fine dalla Regione medesima, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, dedotto quanto eventualmente già corrisposto allo stesso dall'amministrazione regionale.

(6)  Ai sensi della vigente normativa statale il personale appartenente al ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia svolge compiti di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria ed è dotato di apposita tessera di riconoscimento.

(7)  Inoltre il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge, nelle materie di competenza della Provincia, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, salvo diverse regolamentazioni provinciali.

(8)  Il personale del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia è escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

(9) 42)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000 - Vigili del fuoco provinciali - trattamento di quiescenza - giurisdizione della Corte dei Conti
42)
L'art. 41, comma 9, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 42 (Comandante e Vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco)

(1)  Al servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco è preposto il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, il quale esercita le funzioni amministrative, tecniche e di gestione del personale di competenza dei direttori di ripartizione secondo la vigente normativa provinciale, ad esclusione delle competenze espressamente assegnate ad altri organi. Esso svolge inoltre le funzioni di direttore dell'ufficio competente per il servizio antincendi e le competenze attribuitegli dalla presente legge in materia di servizio antincendi e protezione civile.

(2)  Il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sostituisce il comandante in caso di sua assenza o impedimento e svolge i compiti ad esso delegati dal comandante.

Art. 43 (Nomina del comandante e del vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco)

(1)  Il comandante e il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni, salvo rinnovo, su proposta dell'assessore competente per il Corpo permanente dei vigili del fuoco.

(2)  Per l'accesso alla qualifica di comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: appartenenza alla qualifica di esperto antincendi direttore oppure due anni di effettivo servizio nella funzione di vicecomandante del Corpo, oppure due anni di effettivo servizio nella qualifica di esperto antincendi superiore nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.43) 

(3)  Per l'accesso alla qualifica di vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: appartenenza alla qualifica di esperto antincendi direttore o di esperto antincendi superiore, oppure quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di esperto antincendi oppure otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia. Per il personale appartenente alla qualifica di ispettore antincendi sono altresì richiesti il titolo di studio e l'abilitazione professionale previsti per l'accesso alla qualifica di esperto antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.43) 

(4)  Il comandante e il vicecomandante del corpo permanente dei vigili del fuoco possono essere preposti, purché in possesso dei requisiti professionali prescritti, a uffici dell'amministrazione provinciale. Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco dopo quattro anni di servizio in tale funzione può partecipare alle procedure di selezione per la nomina dei direttori di ripartizione nell'ambito dell'amministrazione provinciale.

43)
I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 44 (Corpo permanente dei vigili del fuoco - Compiti e funzioni)

(1)  Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, oltre ai compiti generali del servizio antincendi, svolge le seguenti funzioni:

  1. servizio antincendi presso l'aeroporto civile di Bolzano nelle forme e nei modi prescritti dalle normative statali e internazionali in materia di sicurezza aeroportuale. Le modalità e le condizioni del servizio sono da concordare con apposita convenzione, da stipulare con il gestore dell'aeroporto, e devono essere analoghe a quelle stabilite dalle normative statali in vigore per gli aeroporti nazionali di uguale categoria;
  2. servizio tecnico a tutela delle persone dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
  3. servizio continuativo di controllo e valutazione delle situazioni a rischio in relazione a eventuali situazioni suscettibili di provocare calamità;
  4. funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa in relazione alle competenze del servizio antincendi per l'accertamento e l'individuazione delle cause d'incendio. Per l'espletamento del proprio servizio, al personale del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia è attribuita la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale viene dotato di tessere di riconoscimento;
  5. esegue, salva diversa regolamentazione provinciale, le prescrizioni impartite dai competenti organi statali in materie che non siano di competenza regionale o provinciale connesse con il servizio antincendi e interviene in quei casi in cui la legge demanda funzioni al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  6. esprime pareri preventivi sui progetti di acquedotti, detta prescrizioni in relazione all'approvvigionamento idrico nelle operazioni antincendio ed esegue i relativi controlli;
  7. è membro di diritto della Commissione edilizia del comune capoluogo;
  8. può prescrivere ai titolari di attività soggette a prevenzione incendi la redazione di piani d'intervento per vigili del fuoco nel comune capoluogo e collabora nella redazione di piani d'intervento per particolari zone o situazioni a rischio di incendio;
  9. provvede per conto dell'Ufficio provinciale Servizio antincendi all'immatricolazione degli automezzi, nonché al rilascio delle abilitazioni alla guida degli automezzi del Servizio antincendi ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

Art. 45 (Corpo permanente dei vigili del fuoco - Lavori ed acquisti)

(1)  I lavori, acquisti e servizi espletati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco sono eseguiti di norma in economia tramite il comandante o altro delegato, nei limiti del programma degli investimenti e dei mezzi finanziari autorizzati dall'Agenzia  o dalla Giunta provinciale. 44)

(2)  Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato funge da consegnatario responsabile e tiene appositi inventari dei beni mobili acquistati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco con i fondi gestiti dall'Agenzia. I beni assegnati o acquistati con fondi del bilancio provinciale vengono pure iscritti nell'inventario del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Copia degli inventari e degli aggiornamenti è depositata presso la segreteria dell'Agenzia  e presso l'Ufficio patrimonio della Provincia. 45)

(3)  Il consegnatario può nominare subconsegnatari a cui affidare beni del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

(4)  La gestione dei lavori e degli acquisti in economia e la gestione dell'inventario saranno disciplinati con regolamento in materia di contabilità e organizzazione di cui all'articolo 22.

44)
L'art. 45, comma 1, è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
45)
L'art. 45, comma 2, è stato così modificato dall'art. 10, comma 2, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

CAPO IV
Norme riguardanti i corpi e le unioni dei corpi dei vigili del fuoco volontari

Art. 46 (Norme generali)

(1)  L'opera dei vigili del fuoco è volontaria e onorifica e non è svolta in veste di rapporto di lavoro o comunque di collaborazione lavorativa.

(2)  I Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro Unioni sono improntati ai principi di autonomia gestionale e amministrativa, di sussidiarietà, di tradizione, nonché di aiuto e sostegno reciproci.

(3)  I Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro Unioni svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi vigenti, delle direttive e degli statuti interni ed operano, a livello comunale, alle dipendenze del sindaco; a livello distrettuale e provinciale essi sono sottoposti alle direttive e al controllo del Presidente della Provincia o dell'assessore competente.

(4)  Nell'espletamento del servizio, compreso quello a pagamento, i vigili del fuoco, e in particolare il direttore operativo non rispondono personalmente per i danni causati a persone o cose.

Art. 47 (I Corpi dei vigili del fuoco volontari)

(1) Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente dei vigili del fuoco per la città capoluogo di provincia, ogni amministrazione comunale è responsabile sul proprio territorio del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della presente legge e delle direttive emanate dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile. 46)

(2)  Il Consiglio comunale può emanare regolamenti per prevenire il pericolo di incendi e prescrivere la redazione di piani d'intervento per vigili del fuoco. Il sindaco, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza nel pubblico interesse, deve adottare i provvedimenti opportuni per la difesa dal pericolo di incendi o di calamità pubbliche.

(3) Ogni comune, sentiti l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e l’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile, istituisce almeno uno o più corpi dei vigili del fuoco volontari, a seconda delle esigenze del proprio territorio e della consistenza della popolazione, fissando l'area territoriale delle rispettive competenze e la dotazione minima di personale. 47)

(4)  Lo statuto, unico per tutti i Corpi dei vigili del fuoco volontari, contenente le norme interne per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività, è predisposto dall'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari in collaborazione con il Consorzio dei comuni, è approvato con decreto del Presidente della Provincia e contiene norme interne per l'organizzazione e l'espletamento del Servizio antincendi.

(5)  Se in un comune non si riesce ad istituire un Corpo dei vigili del fuoco volontari è possibile affidare, previa apposita convenzione, il servizio antincendi a un Corpo di un comune limitrofo.

(6) Il servizio antincendi è svolto direttamente dal Corpo o dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali. La gestione economico-finanziaria è disciplinata nel regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile. 48)

(7)  Qualora dovessero verificarsi gravi irregolarità nel funzionamento, il consiglio comunale può, sentiti il sindaco e l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, disporre lo scioglimento del Corpo dei vigili del fuoco volontari.

46)
L'art. 47, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
47)
L'art. 47, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 2, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
48)
L'art. 47, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 3, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 48 (Il comandante)

(1)  Il comandante e il vicecomandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari sono nominati dal sindaco su designazione del Corpo; la designazione avviene mediante elezione da parte dei membri attivi del Corpo, tenendo conto dell'idoneità e della partecipazione ai corsi di addestramento predisposti dalla Scuola provinciale antincendi. In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio il consiglio comunale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di comandante o di vicecomandante del Corpo.

(2)  Il comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari fa parte di diritto della commissione edilizia e, ove esiste, della commissione antincendi del rispettivo comune, nonché del centro operativo comunale. Ove esistano più Corpi dei vigili del fuoco volontari nello stesso comune, può entrare a far parte delle commissioni di cui sopra un comandante delegato o il comandante competente per il rispettivo territorio.

Art. 49 (Infortuni, malattie e rimborsi)  

(1) In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile provvede, in base a criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale, all'erogazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore del vigile del fuoco volontario infortunato o malato, o degli aventi causa. 49)

(2)  La somma erogata non ha carattere di trattamento economico di malattia e di infortunio ed è cumulabile con le varie forme, obbligatorie o volontarie, di previdenza o assistenza economica, alle quali si aggiunge.

(3) Le somme erogate non possono essere inferiori agli importi applicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 50)

(4)  L'assegnazione dei vigili del fuoco al servizio attivo è subordinata a certificazione medica di idoneità; per mansioni con rischi particolari, come l'uso di autoprotettori o altri, è prescritta una visita specialistica anche con accertamenti bio-umorali e/o strumentali.

(5)  Ai vigili del fuoco sono parificate le persone indicate agli articoli 18 e 32, comma 10.

(6) Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per i vigili del fuoco volontari e dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile per i funzionari delle Unioni di cui all'articolo 2, comma 3. In quest’ultimo caso il rimborso avviene secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta provinciale. 51)

49)
L'art. 49, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
50)
L'art. 49, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 2, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
51)
L'art. 49, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 50 (Oneri finanziari e obblighi a carico del comune)

(1) Il comune fornisce ai Corpi dei vigili del fuoco volontari i locali adatti per un adeguato espletamento del servizio antincendi, provvede all'installazione e alla manutenzione di idranti stradali, al rifornimento idrico più appropriato alle esigenze locali, nonché alla fornitura di eventuali apparecchi di allarme, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale. A tale scopo le amministrazioni comunali possono richiedere le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge e dalla normativa provinciale. 52)

(2)  Fatte salve le diverse disposizioni, tutti i costi necessari per l'attività dei Corpi dei vigili del fuoco volontari sono a carico del comune, che concorre anche alle spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed equipaggiamento.

(3)  Nel rilascio di concessioni, riconoscimenti e rinnovi di diritti di utenza di acque pubbliche dovrà essere assicurato il quantitativo di acqua necessario alle operazioni antincendio.

(4)  Tutte le contestazioni che sorgono circa l'onere delle spese poste dalla presente legge a carico dei comuni o di privati in caso di interventi sono decise in via amministrativa dalla Giunta provinciale.

(5)  Il cofinanziamento delle spese ordinarie dei bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, viene abolito e pertanto le spese ordinarie che superano le entrate ordinarie rimangono a carico delle amministrazioni comunali competenti per zona.

(6)  I bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, predisposti dai comandanti, sono approvati dai competenti consigli comunali. Con l'approvazione dei bilanci, i comuni approvano anche il finanziamento delle spese previste per i consumi, la manutenzione e il rinnovo delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

52)
L'art. 50, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 51 53)

53)
L'art. 51 è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 52 (Concessione ed erogazione di contributi, sussidi e finanziamenti)   delibera sentenza

(1) Il direttore dell’Agenzia può, previa approvazione dei programmi da parte dell’assessore competente, concedere i seguenti contributi, sussidi e finanziamenti:  54)

  1. ai Corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e la manutenzione straordinaria delle dotazioni; le attrezzature contro sostanze pericolose, nonché le attrezzature speciali dei singoli punti d'appoggio dei distretti possono essere finanziate fino al 100 per cento;
  2. all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle Unioni distrettuali dei Corpi medesimi, alla Scuola provinciale antincendi e alle società cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ordinaria e straordinaria, su presentazione del preventivo di spesa;
  3. alle Unioni distrettuali e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari sussidi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti d'appoggio dei distretti. 55) 

(2)  Ai Corpi dei vigili del fuoco volontari la cui area di competenza è classificata svantaggiata ai sensi del regolamento CEE n. 1257/99, e successive modifiche, i limiti di contributo di cui al comma 1, lettera a), sono aumentabili del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

(3) 56)

massimeDelibera 21 ottobre 2014, n. 1242 - Modifica dei criteri per la concessione di contributi, sussidi e finanziamenti ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle Unioni distrettuali, alla Scuola provinciale antincendi e alle socità cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari
54)
L'art. 52, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
55)
L'art. 52, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
56)
L'art. 52, comma 3, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

Art. 53 (Unioni distrettuali e Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari)

(1)  Ai fini di garantire il coordinamento e l'organizzazione del servizio, di promuovere lo spirito di solidarietà, di incrementare l'interesse generale, i Corpi dei vigili del fuoco volontari si costituiscono in Unioni distrettuali e nell'Unione provinciale. È possibile la costituzione di una società cooperativa.

(2)  Le modalità di istituzione, gli organi, le competenze delle singole strutture e la loro organizzazione sono definiti nel rispettivo statuto, da predisporre a cura dell'Unione provinciale e da approvare con decreto del Presidente della Provincia.

(3)  I funzionari delle Unioni distrettuali e dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal Presidente della Provincia rispettivamente dall’assessore competente. In caso di grave violazione dei doveri d’ufficio la Giunta provinciale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di funzionari dell’Unione provinciale e delle Unioni distrettuali. 57)

57)
L'art. 53, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 5, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

CAPO V
Squadre aziendali antincendi

Art. 54 (Istituzione e competenze)

(1) La Giunta provinciale stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano avere un proprio servizio di prevenzione incendi e di intervento, la misura minima di detto servizio nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali e il numero dei vigili che devono essere costantemente presenti nello stabilimento durante gli orari di lavoro. I relativi costi sono a carico dello stabilimento. 58)

(2) Le squadre sono formate dai dipendenti dello stabilimento idonei al servizio antincendi. Esse dipendono dal datore di lavoro, responsabile verso il Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, cui spetta il controllo tecnico. L'istruzione tecnica può essere fornita dalla Scuola provinciale antincendi di cui all'articolo 55. 59)

(3)  Nel caso di interventi di particolare gravità, vige il principio del reciproco aiuto e appoggio di cui all'articolo 32 e pertanto il direttore operativo dell'intervento o il sindaco possono chiedere l'intervento delle squadre aziendali anche al di fuori dello stabilimento. In questo caso le spese relative sono a carico del comune interessato dall'intervento. Si applicano anche l'articolo 49, commi 1, 2 e 3.

58)
L'art. 54, comma1, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
59)
L'art. 54, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 2, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.

CAPO VI
Scuola provinciale antincendi

Art. 55 (Funzionamento e finanziamenti)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare l'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o un altro ente idoneo alla gestione della Scuola provinciale antincendi, che organizza e svolge corsi teorico-pratici di formazione per gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco.

(2)  La formazione potrà anche comprendere periodi di istruzione presso istituzioni, scuole e centri di formazione situati fuori provincia o all'estero.

(3)  La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile e corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia. 60) 

(4)  Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 la Scuola provinciale antincendi è riconosciuta quale scuola idonea allo svolgimento delle attività di formazione ai sensi della presente legge.

(5)  La Scuola provinciale antincendi rilascia attestati di frequenza e diplomi, validi a tutti gli effetti di legge, previo superamento di esami.

(6)  L'attività di formazione è gratuita per gli appartenenti volontari alle organizzazioni del servizio antincendi e della protezione civile.

(7) L’Agenzia provvede, previa autorizzazione dell’assessore competente, al finanziamento dei corsi di formazione e vigila sul loro regolare svolgimento. La Giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definisce le relative tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni. 61)

(8) Per lo svolgimento dell'attività della Scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato spetta il rimborso delle spese corrispondenti al preventivo approvato dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del 40 per cento del preventivo di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del 30 per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà dopo la presentazione del regolare consuntivo delle spese, che deve essere approvato dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile. 62)

(9) Il programma e il preventivo di spesa dovranno essere presentati alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile entro il 1° ottobre dell'anno precedente. 63)

(10)  Per lo svolgimento delle attività della Scuola provinciale antincendi e delle Unioni dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di cui all'articolo 2, comma 3, viene messo gratuitamente a disposizione dell'ente incaricato il complesso immobiliare acquistato a tale scopo dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(11)  La manutenzione ordinaria delle strutture di cui al comma 10 compete all'ente incaricato, mentre la manutenzione straordinaria e ogni onere derivante dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono a carico del bilancio provinciale; i lavori possono essere eseguiti dall'ente incaricato con rimborso delle spese sostenute.

60)
L'art. 55, comma 3 è stato prima sostituito dall'art. 19 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e poi dall'art. 7, comma 6, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
61)
L'art. 55, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 19, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e poi dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
62)
L'art. 55, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
63)
L'art. 55, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 3, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
20)
La rubrica del titolo III è stata così sostituita dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

TITOLO IV
Norme finali

Art. 56 (Abrogazione di norme)

(1)  Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati la legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, la legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, e l'articolo 30 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1.

(2)  Il presente testo unico sostituisce in provincia di Bolzano le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, - fatta eccezione dell'articolo 32 - e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 dicembre 1954, n. 92, e successive modifiche, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nonché dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1.64) 

(3)  Resta in vigore nella forma vigente la legge regionale 16 maggio 1991, n. 11.

64)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 57 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Gli oneri per l'attuazione della presente legge trovano copertura con le assegnazioni annue della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, con le entrate proprie dell'Agenzia  di cui al Capo I, nonché con appositi stanziamenti integrativi nel bilancio provinciale destinati ai servizi per la protezione civile e per il servizio antincendi, autorizzati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. 65)

65)
L'art. 57, comma 1, è stato così modificato dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2014, n. 32.

Art. 58 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Art. 59 66)

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

66)
L'art. 59 è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
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