In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 2001, n. 81)
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" e altre disposizioni in materia di edilizia abitativa

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 18 settembre 2001, n. 38.

Art. 49 (Disposizioni per snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori)

(1) Al fine di snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori, previste dal programma di costruzione approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l'Istituto per l'edilizia sociale (IPES), nel rispetto delle disposizioni per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, applica la seguente procedura:

  • a)  l' IPES indice una gara per l'acquisto di aree edificate e non edificate, idonee alla realizzazione di case albergo per lavoratori;
  • b)  l' aggiudicazione viene effettuata a favore dell'impresa che in base all'ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo presenta la migliore offerta e garantisca inoltre di consegnare la casa albergo all'IPES entro 18 mesi dall'aggiudicazione;
  • c)  qualora la realizzazione della casa albergo programmata sia prevista su un' area sulla quale in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale non è ammessa la realizzazione di case albergo o comunque non è ammessa nella misura prevista, l'IPES prima di procedere all'aggiudicazione richiede alla commissione urbanistica provinciale il parere vincolante sull'idoneità urbanistica dell'area. Il parere deve essere reso entro 60 giorni. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il termine predetto, esso si intende positivo. La Giunta provinciale, sentito il comune territorialmente interessato, delibera la variante del piano urbanistico comunale. Il comune deve trasmettere il proprio parere entro 60 giorni dalla richiesta alla Giunta provinciale. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

(2) Le case albergo per lavoratori ai sensi e agli effetti dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono considerate impianti di interesse provinciale.

(3) Qualora per la realizzazione della casa albergo per lavoratori fosse necessaria la variante del piano urbanistico comunale, il termine di 18 mesi di cui al comma 1, lettera b), decorre dal giorno in cui l'assessore provinciale all'urbanistica accerta ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, la conformità del progetto con il piano urbanistico del comune territorialmente interessato.

(4) Il prezzo per la realizzazione di case albergo ai sensi del presente articolo non può superare del 25 per cento il valore convenzionale, determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

(5) L'applicazione del presente articolo è limitata agli anni 2001, 2002 e 2003. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre solo nei casi in cui i comuni non procedano entro 60 giorni dalla richiesta all'assegnazione dell'area necessaria per la realizzazione delle case albergo all'IPES.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 2001, n. 8
ActionActionArt. 1-41.   
ActionActionArt. 42 (Norma transitoria all'articolo 10)
ActionActionArt. 43 (Norma transitoria all'articolo 18)
ActionActionArt. 44 (Norma transitoria all'articolo 36)
ActionActionArt. 45 (Norma transitoria all'articolo 49 della )
ActionActionArt. 46 (Norma transitoria all'articolo 62 della )
ActionActionArt. 47 (Norma transitoria all'articolo 3 della )
ActionActionArt. 48 (Norma transitoria all'articolo 110 della )
ActionActionArt. 49 (Disposizioni per snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori)
ActionActionArt. 50 (Contributo una tantum alle cooperative di garanzia per l'acquisto della casa)
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico