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In vigore al: 08/03/2016

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

65/quinquies (Costituzione dell'azienda sanitaria)   delibera sentenza

(1)  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale adotta gli indirizzi per l'assunzione degli atti necessari alla costituzione dell'azienda sanitaria e alla nomina del Direttore generale. Ai fini della prima nomina del Direttore generale e dei Direttori di comprensorio sanitario il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 8 è ridotto a dieci giorni. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria provvede all'adozione degli atti organizzativi necessari al funzionamento dell'azienda stessa.

(2)  L'acquisizione delle risorse necessarie per l'attività preparatoria all'avvio dell'azienda sanitaria è assicurata, fino al 31 dicembre 2006, tramite gestione separata nell'ambito dei servizi interaziendali dell'azienda sanitaria di Bolzano, il cui Direttore generale svolge, su richiesta del Direttore generale dell'azienda sanitaria, la funzione di provveditore. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria può altresì avvalersi delle strutture organizzative, del personale e delle risorse delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico.

(3)  L'azienda sanitaria entra in funzione alla data del 1° gennaio 2007. Le aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono soppresse alla data del 31 dicembre 2006.

(4)  Il Direttore generale, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo delle rispettive aziende sanitarie esercitano le proprie funzioni fino alla data di cui al comma 3 e sono responsabili dell'adozione dei relativi atti, della predisposizione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo periodo di competenza nonché dell'adempimento di tutti gli obblighi comunicativi e di dichiarazione previsti dalle vigenti norme in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale.

(5)  Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il compimento degli adempimenti di cui al comma 4 potrà essere protratto per un periodo di sei mesi successivi alla soppressione delle aziende sanitarie.

(6)  I collegi dei revisori dei conti delle aziende sanitarie soppresse restano in carica per l'assolvimento dei propri compiti sino all'approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio relativo all'ultimo periodo di competenza.

(7)  Il patrimonio iniziale dell'azienda sanitaria è costituito dai patrimoni delle aziende sanitarie soppresse secondo la consistenza esistente alla data del 31 dicembre 2006, così come determinata dalla Giunta provinciale. Il trasferimento del patrimonio delle soppresse aziende sanitarie all'azienda sanitaria avverrà secondo i valori contabili. La relativa deliberazione della Giunta provinciale costituisce titolo per la trascrizione degli stessi nei rispettivi registri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

(8)  Con l'entrata in funzione dell'azienda sanitaria i servizi bancari di cui all'articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, saranno accentrati presso un'unica banca ovvero più banche associate.

(9)  La Giunta provinciale definirà le risorse finanziarie da destinare all'azienda sanitaria per l'esercizio relativo all'anno 2007.

(10)  La Giunta provinciale può istituire apposite gestioni aventi il compito di curare l'amministrazione di determinati rapporti o funzioni facenti capo alle aziende sanitarie soppresse, che non vengono trasferiti all'azienda sanitaria.

(11)  Il Direttore generale dell'azienda sanitaria adotta tutti i provvedimenti necessari all'assunzione del patrimonio, come definito dal provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 7, e di tutti i rapporti giuridici trasferiti all'azienda sanitaria stessa. L'azienda sanitaria subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende sanitarie soppresse, attuali e futuri e comunque riconducibili alle aziende sanitarie stesse, a decorrere dalla data di cui al comma 3.

(12)  I Direttori generali delle soppresse aziende sanitarie possono essere nominati dalla Giunta provinciale Direttori di comprensorio sanitario o commissari liquidatori delle aziende sanitarie soppresse. Essi possono altresì essere nominati coordinatori ai sensi del comma 13 ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell'ambito dell'azienda sanitaria.

(13)  I Direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie soppresse possono essere nominati, rispettivamente, coordinatori amministrativi o sanitari dei comprensori sanitari ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell'ambito dell'azienda sanitaria.

(14)  I Direttori tecnico-assistenziali delle aziende sanitarie soppresse possono essere nominati dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori dei comprensori sanitari ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell'ambito dell'azienda sanitaria.

(15)  Nei casi di cui ai commi 12, 13 e 14 i Direttori manterranno il trattamento economico in godimento e la scadenza del precedente contratto. In caso di mancata nomina viene loro riconosciuto un indennizzo nella misura equivalente agli emolumenti spettanti fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, dedotti gli interessi legali.

(16)  I Direttori medici che alla data della soppressione delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico svolgono la funzione di Direttore medico di presidio ospedaliero e che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 5, possono essere riconfermati per una durata massima di cinque anni.

(17)  Fino ad una nuova regolamentazione in sede di contrattazione collettiva, per assicurare i servizi sanitari possono essere applicate fra i comprensori sanitari le convenzioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del vigente contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario.

(18)  Il riferimento alle soppresse aziende sanitarie contenuto in tutte le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intende riferito all'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Il Direttore generale può delegare ai comprensori sanitari, in tutto o in parte, le funzioni o gli obblighi amministrativi che derivano dalle citate norme vigenti. Tuttavia, qualora gli stessi siano direttamente collegati con le funzioni o gli obblighi amministrativi del direttore di comprensorio sanitario, essi competono a quest'ultimo.142) 143)

massimeDelibera N. 4150 del 03.12.2007 - Coordinatore sanitario in base alla L.P. 7/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - Determinazione trattamento economico
142)
L'art. 65/quinquies è stato inserito dall'art. 28 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
143)
Vedi l'art. 9, comma 11, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
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