Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Il Direttore dell'Istituto in servizio alla data d'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali e provinciali di approvazione del presente accordo assume la carica di Direttore generale. Detto incarico viene mantenuto per sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.
(2) Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, provvede alla stipula del relativo contratto.