Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Sono sottoposti all'approvazione degli enti cogerenti i seguenti atti dell'Istituto:
(2) Gli atti di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome; i predetti atti si intendono approvati qualora le Giunte delle Regioni e delle Province autonome non si siano pronunciate entro 40 giorni dalla data di ricevimento.
(3) Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 1 è interrotto ed incomincia a decorrere nuovamente successivamente al ricevimento dei chiarimenti.