Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
(2) Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:
(3) Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalla Regione del Veneto, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Bolzano e Trento cogerenti per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge di riordino sono stabilite in base ai seguenti criteri:
(4) Le quote percentuali della ripartizione di cui al comma 3, possono essere aggiornate dal Comitato di indirizzo e di programmazione di cui all'articolo 20 in relazione alla variazione dei parametri di cui al comma 3.
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 8, comma 5, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.