Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento della Giunta della Regione del Veneto, di concerto con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Bolzano e Trento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. Con il medesimo provvedimento di scioglimento è nominato un commissario, al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del disciolto Consiglio di amministrazione ed a cui spetta un'indennità pari a quella di un componente del Consiglio stesso.
(2) Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di tre mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.