Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) I laboratori diagnostici già operanti nell'ambito della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia e delle Province autonome di Bolzano e Trento continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell'Istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
(2) L'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento della Giunta della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio su proposta del Comitato di indirizzo e di programmazione.
(3) L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 9 del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:
(4) L'Istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.