Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) L'Istituto svolge attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
(2) Ciascun ente cogerente definisce nell'ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, con le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o Aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.
(3) L'Istituto, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modifiche, e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in particolare ai seguenti compiti:
(4) L'Istituto inoltre: