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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

Art. 1 (Principi generali)

(1)  La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria, nel rispetto dei principi dettati in materia dall'Unione Europea, dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, al fine di assicurare la più ampia protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente su tutto il territorio provinciale.

(2)  La particolare condizione del territorio della provincia di Bolzano, la presenza di bellezze naturali, il transito di veicoli di ogni tipo per fini turistici e commerciali, le problematiche derivanti dall'inquinamento transfrontaliero, i fenomeni della riduzione dell'ozono stratosferico e dell'aumento dell'ozono atmosferico a livello del suolo nonché la necessità di assicurare un armonioso sviluppo economico compatibile con le pressanti esigenze di tutela della salute e dell'ambiente costituiscono la base e lo spirito della presente legge.

Art. 2 (Definizioni)   delibera sentenza

(1)  Ai fini della presente legge, si intende per:

  1. inquinamento atmosferico: ogni alterazione della normale composizione o del normale stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pertanto pericolo, ovvero pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute dell'uomo;
  2. emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;
  3. impianto: stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali, artigianali, termici, di pubblica utilità, o per attività lavorative di qualunque genere e che possa provocare inquinamento atmosferico. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature o da operazioni funzionali al ciclo produttivo;
  4. impianto esistente: impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge;
  5. valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno;
  6. valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente e a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria;
  7. valore limite di emissione: la concentrazione e la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti, in un dato intervallo di tempo, che non devono essere superate;
  8. fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
massimeDelibera 27 giugno 2011, n. 998 - Rilevazione dello stato di conservazione dei tetti contenenti cemento-amianto e relativo risanamento - Istituzione registro dell'amianto

CAPO I
Condizioni di esercizio e autorizzazione degli impianti2)

Art. 3 (Valori limite di emissione)

(1)  I valori limite di emissione stabiliti nell'allegato C si applicano ai singoli punti di emissione in atmosfera e si riferiscono alla quantità di effluente gassoso emesso, non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

(2)  Ove tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere convogliate.

(3)  I valori limite di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono all'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

(4)  L'effluente gassoso deve essere espulso in atmosfera in modo che si diluisca direttamente nelle correnti d'aria e in genere lo sbocco dei gas non deve trovarsi ad un'altezza inferiore alla sommità del tetto.

(5)  L'allegato C stabilisce inoltre particolari norme tecniche per specifiche tipologie di impianti.3)

3)
L'art. 3, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 4 (Approvazione dei progetti)

(1)  La costruzione, l'esercizio o la modifica sostanziale di impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B sono soggetti ad approvazione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  , fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

(2)  Per l'approvazione degli impianti deve essere presentata al sindaco territorialmente competente, unitamente alla domanda di concessione edilizia, la seguente documentazione:

  1. la descrizione dell'impianto;
  2. la descrizione del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate;
  3. la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
  4. l'indicazione della quantità, della qualità e dei punti delle emissioni.

(3)  Il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere sul progetto all'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  , la quale si pronuncia entro 60 giorni. Il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  è vincolante.

(4)  Avverso il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA5)  di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

4)
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".
5)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2 ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".

[Art. 5 (Autorizzazione alle emissioni)   delibera sentenza

(1)  L'Agenzia provinciale per l'ambiente rilascia l'autorizzazione alle emissioni per l'esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B. Il trasferimento degli impianti da un luogo a un altro comporta la decadenza delle autorizzazioni esistenti.

(2)  Il gestore dell'impianto di cui al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per l'ambiente, almeno 15 giorni prima della sua messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, indicando la data di entrata in esercizio dell'impianto. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del gestore che attesta la conformità dell'impianto realizzato con il progetto approvato ai sensi dell'articolo 4. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto al relativo albo professionale.

(3)  La presentazione della documentazione di cui al comma 2 consente l'entrata in esercizio degli impianti.

(4)  L'Agenzia provinciale per l'ambiente, entro 90 giorni dall'entrata in esercizio degli impianti, esegue il collaudo degli stessi e rilascia l'autorizzazione alle emissioni. L'autorizzazione viene trasmessa al gestore dell'impianto e al sindaco territorialmente competente. Essa stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo, nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

(5)  Per particolari tipologie di impianti, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può concedere una deroga ai termini previsti dai commi 2 e 4 e richiedere l'esecuzione di misurazioni di autocontrollo, che attestino il rispetto dei valori limite e delle prescrizioni. Tali misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio di analisi indipendente.

(6)  Il mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la messa fuori esercizio degli impianti.

(7)  Per specifiche tipologie di impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato B e individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, la Giunta provinciale può approvare un'autorizzazione generale nella quale stabilisce i valori limite, le prescrizioni, le eventuali misurazioni di autocontrollo periodiche a cui è soggetta ogni singola tipologia di impianto nonché le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione generale in deroga a quanto disposto dai commi 2 e 4.

(8)  L'autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.

(9)  Contro l'autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.]6)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009 - Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
6)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. L'art. 5, così come modificato dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.

Art. 6 (Autorizzazione di impianti esistenti)

(1)  Il rilascio di un'autorizzazione alle emissioni per impianti esistenti viene effettuato con una procedura semplificata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, nei seguenti casi:

  1. rinnovo di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 8;
  2. rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
  3. aggiornamento di un'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 5 in ragione di modifiche agli impianti non subordinate al rilascio di una concessione edilizia.

(2)  Il gestore degli impianti inoltra la documentazione prevista nell'articolo 4, comma 2, al sindaco territorialmente competente. Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, il sindaco, verificata la non necessità del rilascio di una concessione edilizia, inoltra la documentazione all'Agenzia provinciale per l'ambiente. Essa deve essere corredata da una domanda di autorizzazione alle emissioni e da una dichiarazione del gestore che attesti la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge, sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale.

(3)  Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'Agenzia provinciale per l'ambiente rilascia l'autorizzazione alle emissioni, con cui si stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti. L'autorizzazione viene inviata per conoscenza al sindaco territorialmente competente.

(4)  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può richiedere al gestore tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dalla legge ed eseguire il collaudo degli impianti più complessi.

(5)  L'autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.

(6)  Contro l'autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.7)

7)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
2)
La rubrica del Capo I è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

CAPO II
Impianti di combustione8)

[Art. 7 (Classificazione)   delibera sentenza

(1)  Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l'energia così prodotta.

(2)  Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è prevalentemente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

(3)  Agli impianti di combustione che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B si applicano i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all'allegato C.

(4)  L'allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 3. Esso determina inoltre i tipi d'impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti da parte dei controllori fumi.

(5)  L'allegato D fissa i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di "controllore fumi o controllora fumi". I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca al controllore fumi l'autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al comma 4.

(6)  Le tariffe massime da applicarsi per l'attività di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla Giunta provinciale. Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti.]9)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009 - Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
9)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. L'art. 7, così come modificato dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.

Art. 7/bis10)

10)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e poi abrogato dall'art. 15, comma 7, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 7/ter (Classificazione e controllo)

(1)  Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l’energia così prodotta.

(2)  Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore, costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

(3)  Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono rispettare i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all’allegato C.

(4)  L’allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3. Nello stesso allegato sono inoltre specificati i tipi d’impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti dai controllori e dalle controllore fumi. L’autorizzazione all’esecuzione dei controlli è rilasciata dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.

(5)  L’allegato D fissa i requisiti per il “controllore fumi” e la “controllora fumi”. I controllori e le controllore fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell’attività di controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a carico delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino a 20 volte la tariffa di controllo dell’impianto in questione; in caso di recidiva la Giunta provinciale revoca al controllore o alla controllora fumi l’autorizzazione a eseguire i controlli di cui al comma 4. 11)

11)
L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 8 (Combustibili)

(1)  Salvo quanto previsto nei seguenti commi, nel territorio della provincia di Bolzano è ammesso l'uso dei seguenti combustibili:

  1. combustibili gassosi;
  2. gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso;
  3. legno non trattato in pezzi con un'umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna;
  4. biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed oli vegetali non trattati;
  5. olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 10 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million;
  6. olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 15 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million.

(2)  Gli impianti termici civili aventi le destinazioni di cui all'articolo 7, comma 2, anche se installati in complessi industriali, artigianali od in stabilimenti in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, possono essere alimentati con i combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

(3)  I nuovi impianti industriali e promiscui con potenza termica non superiore a tre megawatt possono essere alimentati con combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

(4)  Per le lavanderie industriali è ammesso l'uso del combustibile di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

(5)  Negli impianti termici funzionanti con combustibili solidi ad alimentazione automatica ed installati presso aziende in cui avviene la lavorazione del legno, può essere utilizzato oltre ai combustibili di cui al comma 1, lettera c), anche legno di scarto proveniente dalla propria produzione, a condizione che lo stesso non sia stato impregnato a pressione e non contenga composti organoclorurati.

(6)  L'utilizzo di residui vegetali è ammesso in impianti con potenza termica superiore a 500 chilowatt dotati di alimentazione automatica e di controllo in continuo della concentrazione di monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

(7)  Nelle fucine è ammesso l'impiego di coke metallurgico e di gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e con contenuto di zolfo fino all'1 per cento.

(8)  Nelle stufe destinate al riscaldamento di singoli locali è ammesso l'utilizzo di antracite, prodotti antracitosi, agglomerati con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino all'1 per cento.

(9)  Per motivate e specifiche esigenze di tutela ambientale e della salute dell'uomo, l'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  può vietare o ammettere l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Bolzano.

4)
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".
8)
La rubrica del Capo II è stata così sostituita dall'art. 15, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

CAPO III
Immissioni

Art. 9 (Piano della qualità dell'aria)

(1)  Il piano della qualità dell'aria individua le zone del territorio provinciale in cui sono superati i valori limite della qualità dell'aria e stabilisce i provvedimenti da adottare al fine di garantire il rispetto degli stessi. In tali zone sono applicati programmi di riduzione delle emissioni. Il piano stabilisce inoltre gli obiettivi di qualità dell'aria e le modalità di applicazione dei provvedimenti per il raggiungimento degli stessi.

(2)  Il piano ed i programmi di cui al comma 1 possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti di cui al Capo I, più severi di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 3, purchè ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria.12)

12)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 10 (Gestione e controllo della qualità dell'aria)

(1)  La qualità dell'aria è gestita e controllata su tutto il territorio provinciale secondo quanto stabilito dalle normative europee ed in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione sulla qualità dell'aria.

(2)  Il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 stabilisce quanto segue:

  1. i valori limite della qualità dell'aria;
  2. le procedure per il controllo e la valutazione della qualità dell'aria;
  3. i criteri per la stesura e l'approvazione del piano della qualità dell'aria;
  4. i criteri per l'adozione dei programmi di riduzione e di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
  5. i criteri per l'adozione dei piani d'azione nonché gli inquinanti atmosferici di riferimento e le relative soglie.

(3)  I piani di azione di cui al comma 2, lettera e), vengono predisposti al fine di ridurre il rischio di superamento dei valori limite e di limitarne la durata. Tali piani possono prevedere misure di controllo e di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme.

(4)  L'Agenzia provinciale per l'ambiente può richiedere ai soggetti che detengono le necessarie informazioni tutti i dati necessari al fine di stabilire il contributo all'inquinamento atmosferico delle varie fonti emissive.13)

13)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 11 (Traffico veicolare)  

(1)  Nei casi in cui il transito attraverso la provincia di Bolzano di veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza ed intensità tali da essere incompatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità, di tutela dell'ambiente, di difesa della salute pubblica e di protezione dell'ordine pubblico, il Presidente della giunta provinciale, sentiti gli assessori alla Sanità, ai Trasporti, all'Industria e all'Ambiente, assume con proprio decreto provvedimenti di restrizione temporanea del traffico di veicoli trasportanti merci.

(2)  I relativi criteri vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Art. 11/bis (Tariffa d'uso)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano può istituire una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione di veicoli a motore su strade extraurbane di propria competenza, interessate, anche in singoli periodi dell'anno, da consistenti flussi di veicoli a motore. Con l'istituzione della tariffa d'uso si intendono garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e una migliore tutela dell'aria, dell'ambiente e del paesaggio.

(2)  L'istituzione della tariffa d'uso è subordinata alla:

  1. individuazione degli interventi per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza del traffico e per la riduzione dell'inquinamento;
  2. determinazione delle priorità e dei tempi di attuazione degli interventi;
  3. determinazione del limite di carico del traffico veicolare, ossia del numero massimo di veicoli a motore in transito sul territorio servito dalla strada o da un tratto di essa.

(3)  Il limite di carico è individuato tenuto conto:

  1. delle caratteristiche strutturali e funzionali della strada;
  2. della disponibilità di aree di sosta e di parcheggio pubbliche e private nonché delle relative tariffe, se previste;
  3. della vastità e fruibilità del territorio interessato e della disponibilità di percorsi alternativi;
  4. dell'esistenza di servizi di trasporto alternativi e della loro tipologia;
  5. della presenza di aree naturali protette o di altre forme di tutela paesaggistica e ambientale.

(4)  Nel caso in cui l'istituzione di una tariffa d'uso non sia sufficiente a contenere la circolazione entro il limite di carico determinato ai sensi del comma 3, la Provincia adotta altre misure contestuali di cui al comma 2.

(5)  La tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale è istituita dalla Giunta provinciale ed è:

  1. commisurata all'effettivo utilizzo delle strade sottoposte a pedaggio;
  2. flessibile in relazione a orario, zona, modalità di spostamento e mezzo di trasporto utilizzato.

(6)  Il sistema di tariffa d'uso può essere permanente o temporaneo, variabile per importo nel corso della giornata o nel periodo di applicazione e deve rispondere quanto più possibile alle esigenze dell'utenza.

(7)  Sono esentate dal pagamento della tariffa d'uso le seguenti categorie di veicoli:

  1. i veicoli riservati a servizi di polizia e di soccorso nonché i veicoli che svolgono servizi di pubblico interesse;
  2. i veicoli utilizzati dagli esercenti una professione socio-sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni;
  3. gli autobus che svolgono servizio pubblico e i veicoli con persone di limitata o impedita capacità motoria, adeguatamente individuati;
  4. i veicoli dei residenti nella zona servita dalla strada o da un tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso, dei proprietari di beni immobili e dei coltivatori dei terreni situati nella zona stessa;
  5. i veicoli degli operatori economici della zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso.

(8)  Nel bilancio provinciale vengono destinati annualmente mezzi finanziari almeno equivalenti a quelli derivanti dai proventi di cui al presente articolo al fine di migliorare la circolazione sulle strade interessate dal provvedimento, di tutelare la salute e l'ambiente nonché le condizioni di sicurezza e, in particolare per:

  1. adeguare la sede stradale interessata, le opere di protezione e segnalazione, le aree di sosta e i parcheggi di assestamento;
  2. rafforzare i servizi di trasporto pubblico sul territorio interessato;
  3. limitare il traffico veicolare nelle zone ambientali sensibili;
  4. finanziare misure di valorizzazione e tutela dell'ambiente naturale circostante.

(9)  La Giunta provinciale può istituire la tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale anche in via sperimentale, al fine di acquisire i necessari dati in relazione alla riduzione dell'inquinamento.14)

14)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

CAPO IV
Disposizioni particolari

Art. 12 (Divieto di eseguire lavori di verniciatura all'aperto)

(1)  Lavori di verniciatura a spruzzo possono essere eseguiti solo in impianti di verniciatura dotati di idonei sistemi di aspirazione e di abbattimento.

(2)  Sono esclusi da tale divieto i lavori di realizzazione e manutenzione di edifici ed impianti non smontabili.

Art. 13 (Divieto di combustione di materiale vegetale e di rifiuti all'aperto)

(1)  È vietata la combustione all'aperto di materiale di origine vegetale o di residui di qualsiasi genere per pulire prati, campi, scarpate e boschi.15)

(2)  Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei seguenti casi:

  1. combustione di materiale di origine vegetale su terreni ripidi, non percorribili con mezzi motorizzati;
  2. combustione di colture colpite da organismi nocivi di tipo infettivo, a condizione che le suddette siano certificate da una dichiarazione rilasciata dal servizio fito-sanitario provinciale presso la Ripartizione 31 - Agricoltura. Tale dichiarazione deve essere esibita al personale di controllo;
  3. combustione di materiali di origine vegetale in occasione di esercitazioni pratiche di vigili del fuoco;
  4. fuochi da campo, fuochi per graticole ed altri fuochi accesi in occasione di tradizioni ed usanze popolari.
  5. combustione di materiale di origine vegetale in occasione di lavori di sgombero dei prati e pascoli alberati con larici nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione all'autorità forestale competente. 16)
15)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 8, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
16)
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 20, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 14 (Emissioni di polveri)

(1)  Per le attività che comportano produzione, lavorazione, manipolazione, trasporto, stoccaggio, carico o scarico di materiali polverulenti si applicano le disposizioni cui all'allegato C, parte II, punti 20 e 21.

(2)  La Giunta provinciale emana direttive specifiche per il contenimento delle emissioni di polveri nei cantieri e nelle relative vie d'accesso, con riguardo all'ubicazione, alla durata, al tipo e alla grandezza dei cantieri ovvero alle caratteristiche tecniche degli impianti e delle macchine utilizzate.17)

17)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 9, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 15 (Sostanze maleodoranti)

(1)  Per impianti di cui agli allegati A e B, che possono provocare emissioni maleodoranti, devono essere adottati idonei provvedimenti, tecnicamente attuabili, atti a limitare l'inconveniente.

Art. 16 (Pulizia a secco)

(1)  Gli impianti per il lavaggio a secco di tessuti e pellami devono funzionare a ciclo chiuso.

Art. 17 (Impianti termici alimentati manualmente)

(1)  Gli impianti termici con potenza termica nominale pari o inferiore a 35 chilowatt ed alimentati manualmente con combustibili solidi, vanno condotti in modo tale da ridurre al minimo le emissioni di inquinanti.

(2)  I comuni possono vietare l'esercizio degli impianti che, a causa di una loro scorretta gestione o inadeguata installazione, procurino grave pregiudizio per l'igiene pubblica.

(3)  Qualora il territorio comunale si trovi in una zona in cui i valori di qualità dell'aria sono superiori ai valori limite di cui all'articolo 10, i comuni possono determinare specifiche modalità di esercizio degli impianti di cui al comma 1 e prevedere criteri per l'installazione di nuovi impianti.

(4)  Le limitazioni, le modalità e i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fissati con regolamento comunale, previo parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.18)

18)
L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 10, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

CAPO V
Vigilanza e sanzioni

Art. 18 (Vigilanza)

(1)  Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  . Per quanto previsto dai capi II, III e IV della presente legge, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo dei comuni. Per i divieti di cui all'articolo 13, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo della Ripartizione competente per le foreste e al corpo permanente dei vigili del fuoco.

(2)  I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

(3)  Se nel corso di ispezioni vengono riscontrati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge, l'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  prescrive le misure da attuare entro un termine massimo di 90 giorni, al fine di rientrare nei valori di legge.

(4)  L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 3.

(5)  Contro le prescrizioni dell'Agenzia provinciale per l'ambiente4)  è ammesso, entro 30 giorni, ricorso al comitato VIA5)  di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

4)
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".
5)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2 ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".

Art. 19 (Sanzioni)

(1)  La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale esclude l'applicazione, per gli stessi fatti, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

(2)  Le seguenti violazioni comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. chi costruisce un impianto senza il parere di cui all'articolo 4 oppure chi ha messo in esercizio un impianto senza le autorizzazioni previste dagli articoli 5 o 6 soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
    1. per impianti di cui all'allegato A, da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00;
    2. per impianti di cui all'allegato B, da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;
  2. chi, nell'esercizio di un impianto, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 3, chi attiva un nuovo impianto e non rispetta i termini e le prescrizioni di cui agli articoli 5 o 6, chi non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 4, e chi non rispetta i termini di cui all'articolo 21, soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
    1. per impianti di cui all'allegato A, da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00;
    2. per impianti di cui all'allegato B, da euro 500,00 ad euro 1.500,00;
  3. chiunque impieghi un combustibile non autorizzato ai sensi dell'articolo 8 soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    1. per impianti con una potenzialità fino a 50 chilowatt: da euro 200,00 ad euro 600,00;
    2. per impianti con una potenzialità da 51 a 300 chilowatt: da euro 600,00 ad euro 1.800,00;
    3. per impianti con una potenzialità di oltre 300 chilowatt: da euro 1.800,00 ad euro 5.400,00;
  4. chi non ottempera alle disposizioni in materia di controllo dei fumi di cui all'articolo 7 o chi non rispetta il divieto di cui all'articolo 13 soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00;
  5. chi non ottempera a quanto disposto dagli articoli 12, 14 e 15 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00;
  6. chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 19)
19)
L'art. 19, comma 2, è stato modificato dall'art. 35, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 20, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, ed infine così sostituito dall'art. 15, comma 11, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 20 (Abrogazione di norme)

20)
L'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 12, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 21 (Norme transitorie)

(1)  Gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, che non rispettano i valori limite di emissione di cui all'articolo 3, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge. Per tali impianti si applica quanto disposto dall'articolo 18, commi 3 e 4.

(2)  I gestori degli impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B e che sono stati realizzati o autorizzati prima del 12 aprile 2000 devono presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni entro i seguenti termini:

  1. entro il 31 dicembre 2009 per gli impianti privi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12;
  2. entro il 31 dicembre 2012 per gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

(3)  Sino all'approvazione dell'allegato D di cui all'articolo 7 resta in vigore il decreto del Presidente della giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2.21)

21)
L'art. 21 è stato modificato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, ed infine così sostituito dall'art. 15, comma 13, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 22 (Norma finale)

(1)  La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche ed al progresso tecnologico, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.22)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

22)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

ALLEGATO A 23)
Autorizzazione in via ordinaria alle emissioi (art. 5, comma 1)

Impianti ed attività a rilevante
emissione di inquinanti in atmosfera

  • 1.  Impianti di combustione
    • -  Impianti termici alimentati a gas metano e GPL con una potenza termica nominale superiore a 3 MW;
    • -  Impianti termici alimentati a gasolio, biomassa o biodiesel con una potenza termica nominale superiore a 1 MW;
    • -  Impianti di combustione, alimentati ad olio combustibile o a biogas con una potenza termica nominale superiore a 0,3 MW.
    • -  Motori fissi a combustione interna con una potenza termica nominale superiore a 0,3 MW ad esclusione dei gruppi elettrogeni di emergenza;24)
    • -  Motori fissi a comubstione interna alimentati con gas di sentesi di legna con una potenza termica nominale superiore a 0,3 MW e i relativi impianti di gassificzaione del legno. 25)
  • 2.  Lavorazione di metalli
    • -  Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
    • -  Fonderie di metalli
    • -  Impianti per il trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
    • -  Tempra di metalli con consumo giornaliero di olio superiore a 0,5 kg
    • -  Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe
  • 3.  Lavorazione dei minerali
    • -  Impianti per la produzione di prodotti ceramici (tegole, mattoni, piastrelle, porcellane, ecc.) mediante cottura o con procedimenti industriali di essiccazione.
    • -  Impianti per la produzione di calcestruzzo ed altri materiali da costruzione ad esclusione di quelli temporaneamente collocati all’interno di cantieri edili.
    • -  Impianti per la produzione di prodotti in cemento, calcestruzzo o gesso.
  • 4.  Lavorazione del legno e della plastica
    • -  Falegnamerie, segherie ed altre attività dedite alla produzione di mobili, oggetti, imballaggi ed altri prodotti a base di legno con impianti di aspirazione di portata superiore a 10.000 m³/h.
    • -  Produzione e lavorazione di oggetti in plastica .
  • 5.  Lavorazioni chimiche
    • -  Industria chimica e farmaceutica o dedita alla produzione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
    • -  Produzione di prodotti in vetroresina.
    • -  Produzione e lavorazione di articoli in gomma.
    • -  Produzione di polimeri, mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini.
    • -  Produzione di sapone e detergenti sintetici per l'igiene e la profumeria con produzione giornaliera superiore a 50 kg.
  • 6.  Gestione dei rifiuti
    • -  Impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti
    • -  Impianti di compostaggio o di fermentazione dei rifiuti (trattamento biologico)
    • -  Impianti di depurazione acque
    • -  Impianti di lavorazione degli scarti alimentari
    • -  Impianti combustione di potenza termica nominale superiore a 0,3 MW che utilizzano prodotti derivanti dalle attività di cui sopra.
  • 7.  Attività di rivestimento e di stratificazione
    • -  Attività di verniciatura al fine dell’applicazione di un rivestimento su:
    • -  veicoli o altre macchine mobili
    • -  superfici metalliche e di vetro
    • -  superfici di legno e di plastica
    • -  superfici tessili, di carta e film
    • -  cuoio
    • -  Utilizzo di mastici e colle ed altri rivestimenti adesivi
    • -  Pulizia di superfici con un utilizzo di solventi
    • -  Tipografie, litografie, serigrafie con utilizzo di inchiostri, vernici ed altri prodotti contenenti solventi
    • -  Rivestimento di filo per avvolgimento
    • -  Impregnazione del legno
  • 8.  Industria alimentare e mangimifici
    • -  Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/g.
    • -  Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione superiore a 50 kg/g.
    • -  Trasformazione, lavorazione e conservazione di prodotti alimentari escluse le attività finalizzate alla surgelazione ed alle refrigerazione con una produzione od un utilizzo di materie prime superiore a 300 kg/g.
    • -  Impianti di affumicazione industriali ed artigianali
    • -  Molitura di cereali o altri prodotti similari in impianti con una capacità produttiva superiore a 500 kg/g.
  • 9.  Altre attività
    • -  Produzione di carta, cartone e similari.
    • -  Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrame e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali.
    • -  Crematori.
23)
Gli allegati A e B sono stati così sostituiti dalla delibera della Giunta provinciale 24 novembre 2008, n. 4440.
24)
La quarta lineetta del primo punto è stata prima modificata dalla delibera della Giunta provinciale 8 febbraio 2010, n. 239, e successivamente dalla delibera della Giunta provinciale 13 settembre 2010, n. 1508.
25)
Il quinto capoverso del punto 1. dell'allegato A, è stato aggiunto dalla delibera della Giunta provinciale 16 aprile 2012, n. 580; vale per gli impianti per i quali la domanda di concessione edilizia viene presentata dopo la pubblicazione della deliberazione.

ALLEGATO B 23)
Autorizzazione in via generale alle emissioni (art. 5, comma 7)

PARTE I
Impianti ed attività con emissioni ridotte

Tali impianti s’intendono autorizzati in via generale in base alle prescrizioni emanate in sede d’ approvazione di progetto, a condizione che il gestore, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio inoltri comunicazione d’inizio attivitá su apposito modello predisposto dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.

  •  Saldatura o taglio al plasma di oggetti e superfici metalliche con l’ausilio di macchinari o con almeno tre postazioni di saldatura manuale.
    • -  Valore limite emissione polveri: 30 mg/m³
  • ▪  Falegnamerie, segherie ed altre attività dedite alla produzione di mobili, oggetti, imballaggi ed altri prodotti a base di legno con impianti di aspirazione di portata non superiore a 10.000 m³/h.
    • -  Valore limite emissione polveri: 10 mg/m³
  • ▪  Motori fissi a combustione interna alimentati con gas di sintesi di legna con una potenza termica nominale inferiore/uguale a 0,3 MW e i relativi impianti di gassificazione del legno. 26)

PARTE II
Impianti ed attività con emissioni diffuse

Tali impianti si intendono autorizzati in via generale in base alle prescrizioni emanate in sede di approvazione di progetto.

  • ▪  Impianti di ventilazione a servizio di autorimesse con una capienza superiore a 300 posti, limitatamente al loro esercizio ordinario di espulsione dei fumi generati dai motori degli autoveicoli.
  • ▪  Impianti di ventilazione a servizio di tunnel stradali limitatamente al loro esercizio ordinario di espulsione dei fumi generati dai motori degli autoveicoli
  • ▪  Nuove infrastrutture stradali di lunghezza superiore a 2 chilometri e con capacità prevista superiore a 3 milioni di veicoli/anno.
  • ▪  Impianti fissi di frantumazione di materiali inerti ed altri impianti fissi adibiti alla lavorazione di materiali polverulenti.

 

ALLEGATO C

VALORI LIMITE E NORME TECHNICHE (Art. 3) 27)

 

23)
Gli allegati A e B sono stati così sostituiti dalla delibera della Giunta provinciale 24 novembre 2008, n. 4440.
26)
Il terzo capoverso della parte I dell'allegato B è stato aggiunto dalla delibera della Giunta provinciale 16 aprile 2012, n. 580; vale per gli impianti per i quali la domanda di concessione edilizia viene presentata dopo la pubblicazione della deliberazione.
27)
L'allegato C è stato prima sostituito dalla delibera della Giunta provinciale 7 settembre 2009, n. 2237, e poi dalla delibera della Giunta provinciale 9 dicembre 2014, n. 1507.
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