(1) La nomina dei capi ufficio avviene a tempo determinato con provvedimento del direttore generale, sentito il capo ripartizione, per un periodo di cinque anni.
(2) Sono ammessi alla selezione a capo ufficio i dipendenti dell'azienda speciale unità sanitaria locale o di altri enti pubblici, che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo nella posizione funzionale per il cui accesso è richiesta la laurea, o nel ruolo unico dirigenziale dello Stato. Alla selezione sono inoltre ammesse persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso del diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e competenza almeno quadriennale.
(3) Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda il direttore amministrativo può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di anzianità di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno dieci anni di servizio in una posizione funzionale non inferiore alla sesta.
(4) L'avviso di selezione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i titoli di studio specifici, l'abilitazione professionale eventualmente richiesta e le modalità della prova.
(5) La commissione di selezione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore amministrativo quale Presidente e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a capo ufficio.
(6) La commissione predispone, previo colloquio ed esame dei curriculum professionali dei partecipanti alla selezione, l'elenco degli idonei con l'indicazione delle particolari attitudini dei candidati, che viene inviato al direttore generale.