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In vigore al: 08/03/2016

h) LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 61)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 22 aprile 1997, n. 19.

[Art. 22/bis (Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate)  delibera sentenza

(1) Al fine di completare e ottimizzare l’organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’individuazione delle imprese in possesso delle attrezzature, delle esperienze e conoscenze tecniche richieste per garantire un’elevata qualità del controllo tecnico in conformità alla normativa dell’Unione europea e alle vigenti prescrizioni tecniche, subordinando l’autorizzazione di cui al comma 1 ad una formazione specifica ed un esame di idoneità del responsabile preposto al controllo tecnico.

(3) La ripartizione provinciale competente in materia provvede a periodiche ispezioni del controllo tecnico autorizzato, revocando immediatamente l’autorizzazione qualora vengano a mancare le condizioni per garantire la dovuta qualità del controllo tecnico.] 5)6)

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione delgi enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate
5)
L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
6)
L'art. 22/bis, così come introdotto dall'art. 34, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77.
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