(1) Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, la Giunta provinciale è autorizzata ad attivare su apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari, in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Unione Europea.
(2) La Giunta provinciale destina le somme a tal fine autorizzate al finanziamento di progetti, sottoprogrammi, assi o misure in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in ragione della possibilità che parte degli interventi programmati vengano meno o si riducano nella loro entità, nonché in rapporto all'entità di nuove risorse assegnate dall'Unione Europea.
(3) La Provincia autonoma di Bolzano può avvalersi della collaborazione da parte di imprese specializzate e delle organizzazioni di settore per l'elaborazione di programmi informatici al fine della concessione ed erogazione agli imprenditori singoli od associati degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e per l'immissione dei dati a tal fine necessari.33)