(1) La Provincia è autorizzata a partecipare ad una società con capitale pubblico e privato avente lo scopo di sostenere lo sviluppo occupazionale e dei redditi in Alto Adige, attraverso la partecipazione a tempo determinato al capitale sociale delle imprese. Le partecipazioni della società avvengono a condizioni di mercato e per iniziative che offrono adeguate prospettive di redditività. Sono escluse partecipazioni al capitale sociale di imprese in stato di insolvenza.
(2) La partecipazione della Provincia e di altri enti pubblici al capitale della società di partecipazione avviene secondo le rispettive disposizioni UE ed è equiparata nell'entità e modalità della sua remunerazione alla quota privata. Nella determinazione di tale quota sono da computare anche le quote detenute dalla Provincia e da enti pubblici in enti privati ed aziende che fanno parte della compagine sociale della società in oggetto. 27)
(3) Lo statuto e le sue successive variazioni devono ottenere la preventiva approvazione della Giunta provinciale.