Pubblicata nel B.U. 4 marzo 1997, n. 11.
(1) Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui alla presente legge è assegnato ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia per il finanziamento degli interventi a cura dell'Agenzia provinciale per l'ambiente2) .
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".