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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 151)
Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale

1)
Pubblicata nel B.U. 11 novembre 1997, n. 53.

Art. 1 (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1) Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, sono vietati, nell'ambito dei parchi naturali e biotopi, individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché nell'ambito di piani paesaggistici intercomunali il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo.

(2) Analoghi divieti vigono in zone ove il vincolo paesaggistico prevede espressamente tali divieti nonché in tutte le zone site ad altitudine superiore a 1600 metri sul livello del mare.

(3) Nel territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco Nazionale dello Stelvio vigono i divieti di volo previsti dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

(4) A tutela della salute della popolazione e per la prevenzione dei rischi causati dal rumore dei velivoli, il decollo e l'atterraggio di apparecchi a motore nonché il sorvolo della conca di Bolzano, limitatamente ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi nonché ai voli per il traino di alianti, sono vietati nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5) I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai servizi aerei delle Forze armate e di polizia, ai servizi di trasporto di linea, ai servizi della protezione civile e del soccorso alpino e sanitario, ai servizi di trasporto materiali, ai voli effettuati su incarico di strutture organizzative provinciali per fini istituzionali e nelle zone di traffico aeroportuale.

(6) I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive modifiche.

(7) La Giunta provinciale emana un regolamento che definisce in quali casi servizi di lavoro aereo e di trasporto aereo di persone possono essere effettuati per limitati periodi di tempo anche in deroga ai divieti di cui ai commi 1, 2 e 3, se si tratta di iniziative di fondato interesse pubblico non contrastanti con la normativa ambientale vigente e per le quali l'attività di volo sia compatibile con gli obiettivi di tutela delle zone interessate. 2)

massimeDelibera N. 4337 del 04.10.1999 - Restrizioni al decollo e all'atterraggio
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997 - Tutela dell´ambiente - Disciplina dell'attività di volo a motore
2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 2 (Eliski nonché limitazioni alle attività di volo da diporto e sportivo)

(1) Il trasporto di persone con aeromobili a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio provinciale.

(2) Il divieto di cui al comma 1 si applica anche agli apparecchi di volo di cui all'articolo 1, comma 6. 3)

3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 3 (Sanzioni amministrative)

(1) Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge è comminata una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

(2) In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate.

(3) Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, di polizia forestale, nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di polizia dello Stato. Nei parchi naturali o biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è incaricato della vigilanza anche il personale degli uffici provinciali Parchi naturali ed Ecologia del paesaggio. 4)

4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 4 (Pubblicazione da parte dell'ENAV)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano trasmette la documentazione necessaria all'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) ai fini della pubblicazione della presente legge sulle documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia. 5)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

5)
L'art. 4 è stato aggiunto dall'art. 28 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
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