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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 81)2)
Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia

1)
Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1996, n. 20.
2)
Vedi l'art. 20, comma 1, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

CAPO I
Assistenza domiciliare per l'infanzia

Art. 1 (Assistenza domiciliare per l'infanzia)  delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere contributi per spese correnti e spese d'investimento ad istituzioni private senza scopo di lucro, che promuovono ed erogano sul territorio provinciale il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, curandone anche l'organizzazione sul piano tecnico-amministrativo.3)

(2) Per assistenza domiciliare all'infanzia s'intende l'attività delle persone collegate alle istituzioni private senza scopo di lucro di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino.3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 31.07.2007 - Assistenza domiciliare all'infanzia (Tagesmutter) - caratteristiche del servizio - non è dato in caso di assistenza fuori del domicilio dell'assistente - consulta provinciale per l'assistenza sociale - organo collegiale perfetto
3)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 1/bis (Microstrutture e servizi diurni) 4)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è altresì autorizzata a concedere contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.5)

(2) La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini. Nel contempo si assicura alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso al servizio è consentito anche ai bambini che, dopo il compimento del terzo anno di vita, non frequentino ancora la scuola d'infanzia.5)

(3) Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l'infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.

(4) Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.

(5) I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.6)

4)
La rubrica dell'art. 1/bis è stata così sostituita dall'art. 22, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
5)
I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 22, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
6)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 1/ter (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine)  

(1) La Provincia, nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscano la conciliabilità di famiglia e lavoro, può concedere alle imprese, alle loro associazioni, nonché ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per spese inerenti alla gestione di servizi di microstruttura e diurni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1/bis, messi a disposizione delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro, o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.

(2) La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e le loro associazioni, nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo.

(3) Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese, le loro associazioni o gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia.

(4) Le microstrutture aziendali per bambini e bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni devono rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 1/bis, comma 4.

(5) Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi diurni aziendali. 7)

7)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 2 (Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia) 8)

(1) Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono ammesse ai contributi se perseguono le seguenti finalità statutarie:

a) svolgano un'azione di promozione e di consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le singole operatrici/i singoli operatori e le famiglie utenti;

b) abbiano con le singole operatrici/i singoli operatori rapporti giuridici che comunque assicurino idoneo appoggio tecnico, informazione e aggiornamento professionale;

c) dispongano di persone esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia e in quello dei rapporti educativi e interpersonali, le quali svolgano la supervisione nei confronti delle singole operatrici/dei singoli operatori e la verifica delle condizioni igieniche ed ambientali nelle quali si esplica il servizio.

(2)9)

(3) Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti gli standards minimi relativi alle condizioni tecniche ed igieniche di esercizio della specifica forma di assistenza, alle quali viene comunque subordinato l'intervento provinciale.

(4)10)

8)
La rubrica dell'art. 2 è stata sostituita dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
9)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 31 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
10)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

CAPO II
Ordinamento dell'istituto provinciale di assistenza all'infanzia

Art. 3 11)

11)
Reca modifiche alla L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.

CAPO III
Norme concernenti gli asili nido

Art. 4 12)

12)
Integra la L.P. 8 novembre 1974, n. 26.

CAPO IV
norme transitorie e finali

Art. 5 (Modificazione e abrogazione di norme vigenti)

(1) Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26è abrogato.

(2) I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20sono abrogati.

(3) Il comma 4 dell'articolo 2, l'articolo 5, le lettere a) e d) dell'articolo 6, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il comma 2 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6sono abrogati.

(4) Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38è abrogato.

(5) La lettera n) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13è abrogata.

(6) Nel testo italiano dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13le parole: "l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia e" sono soppresse.

(7) Nel testo tedesco dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13le parole: "das Landeskleinkinderheim und" sono soppresse.

(8)13)

13)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 16 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 6 (Norma transitoria)

(1) In sede di prima applicazione della presente legge può essere nominato direttore dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia il dipendente che svolgeva finora le funzioni di coordinatore dell'Istituto medesimo.

(2) In sede di prima applicazione dell'articolo 1/ter possono essere ammesse anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore dello stesso e comprovate da adeguata documentazione.14)

14)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 7 (Testo unificato)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, le leggi provinciali sull'assistenza minorile.

Art. 8-9 15)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

15)
Omissis.
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