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In vigore al: 08/03/2016

l) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 151)
Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore di soggiorni formativi fuori provincia
2

1)

Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.

CAPO I
Tecnico del commercio

Art. 1 (Esame per il conseguimento del titolo professionale)

(1) Consegue la qualifica professionale di "tecnico del commercio" chi supera un apposito esame indetto dall'assessore competente in materia di commercio e volto ad accertare il possesso di conoscenze professionali e di cultura generale che abilitano a svolgere compiti particolarmente qualificati o funzioni direttive nell'ambito di un esercizio commerciale.

(2) Ai candidati che abbiano superato l'esame viene rilasciato un diploma che dà diritto all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

(3) Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in sede di contrattazione a livello provinciale, determinano l'inquadramento e la retribuzione spettanti al tecnico del commercio.

Art. 2 (Programma d'esame)

(1) La Giunta provinciale approva il programma d'esame, sentite le associazioni di categoria del commercio più rappresentative a livello provinciale.

(2) Nel programma d'esame sono specificati le materie e i contenuti dell'esame ed è stabilito quali di essi sono oggetto di prova scritta o di prova orale.

(3) I contenuti dell'esame sono suddivisi in unità tematiche, che possono essere affrontate dai candidati come prove parziali anche a distanza di tempo le une dalle altre.

Art. 3 (Ammissione all'esame)

(1) Sono ammesse all'esame le persone che:

  • a)  abbiano compiuto un regolare apprendistato in qualità di commessi ed abbiano successivamente lavorato in un esercizio commerciale per almeno quarantadue mesi;
  • b)  abbiano conseguito una qualifica professionale del commercio in seguito alla frequenza di un corso a tempo pieno della durata di almeno due anni ed abbiano successivamente lavorato in un esercizio commerciale per non meno di quarantadue mesi;
  • c)  abbiano concluso con profitto un corso triennale di scuola media superiore o di formazione professionale ed abbiano successivamente lavorato in un esercizio commerciale per almeno trenta mesi;
  • d)  abbiano concluso con profitto un corso quinquennale di scuola media superiore per il commercio ed abbiano successivamente lavorato in un esercizio commerciale per almeno dodici mesi;
    e) siano in grado di comprovare un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore del commercio.

(2) La commissione d'esame di cui all'articolo 4 decide sull'ammissione del candidato all'esame. In caso di mancata ammissione il candidato può presentare ricorso nel termine di trenta giorni alla Giunta provinciale, la quale decide a sua volta entro i quindici giorni successivi.

(3) Nella domanda di ammissione all'esame il candidato deve indicare la lingua in cui intende sostenere l'esame. L'esame può essere sostenuto in italiano o in tedesco.

Art. 4 (Commissione d'esame)

(1) Ai fini dello svolgimento dell'esame l'assessore competente in materia di commercio nomina con decreto un'apposita commissione d'esame, che resta in carica per la durata di quattro anni.

(2) La commissione è composta:

  • a)  dall' assessore competente in materia di commercio o un suo delegato, in qualità di presidente;
  • b)  da un insegnante di scuola media superiore per il commercio o di scuola professionale per il commercio;
  • c)  da uno degli insegnanti del corso di preparazione di cui all' articolo 6;
  • d)  da un rappresentante di una delle organizzazioni del commercio più rappresentative a livello provinciale.

(3) Possono essere nominate a membri della commissione d'esame solo persone il cui titolo di studio o professionale sia di livello almeno corrispondente a quello del tecnico del commercio.

(4) Funge da segretario della commissione un dipendente provinciale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

(5) I membri della commissione d'esame che ritengano di essere impossibilitati ad esprimere un giudizio imparziale o i candidati che intendano ricusare un membro della commissione per possibile parzialità informano il presidente della commissione. Questo sottopone il caso alla commissione, che decide l'eventuale sostituzione del membro in questione.

(6) Ai membri della commissione spettano il trattamento economico ed il rimborso spese fissati dalle vigenti norme di legge.

Art. 5 (Valutazione della prova ed esonero da prove parziali)

(1) Nell'ambito della sessione d'esame i candidati possono sostenere l'esame intero o solamente una o più prove parziali di cui all'articolo 2, comma 3. Le prove parziali già sostenute tuttavia decadono qualora l'intero esame non venga concluso con esito positivo entro cinque anni dalla prima prova.

(2) Ciascuna prova parziale viene valutata separatamente con un punteggio da quattro decimi a dieci decimi. A conferma dell'esame sostenuto o di singola prova parziale sostenuta viene rilasciato un attestato che riporti il giudizio conseguito e rechi la firma del presidente della commissione d'esame.

(3) L'esame si intende superato quando il candidato ha ottenuto un punteggio non inferiore a sei decimi in tutte le singole prove.

(4) La commissione d'esame può esonerare i candidati dall'obbligo di sostenere singole prove parziali quando questi siano in possesso di titoli di studio o professionali il cui conseguimento presupponga, sul piano dei contenuti, delle conoscenze equivalenti a quelle richieste nelle prove parziali. A tale scopo, insieme alla domanda di iscrizione all'esame, deve essere presentata una richiesta di esonero.

Art. 6 (Corsi di preparazione all'esame)

(1) La Provincia può organizzare appositi corsi di preparazione all'esame.

(2) I corsi di cui al comma 1 sono autorizzati con decreto dell'assessore provinciale competente che approva il programma e stabilisce la quota d'iscrizione a carico dei partecipanti.

(3) Le spese relative allo svolgimento dei corsi di preparazione possono essere effettuate in economia ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25.

(4) I corsi di preparazione all'esame possono essere svolti anche da terzi, associazioni private o enti pubblici. In tal caso la Provincia può concedere contributi nella misura massima del novanta per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, a condizione che i programmi dei corsi siano informati ai programmi dei corsi organizzati dalla Provincia e che la quota di iscrizione a carico dei partecipanti venga determinata in misura non inferiore alla quota di partecipazione fissata per i corsi organizzati dalla Provincia.

(5) I contributi di cui al comma 4 sono liquidati dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute previa verifica dei risultati, in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa o in forma rateale durante lo svolgimento della stessa. I criteri per la concessione dei contributi sono deliberati dalla Giunta provinciale.

CAPO II
Formazione professionale fuori provincia

Art. 7-10.   2)

2)

Riportati al n. V - E/i.

CAPO III
Modifiche a leggi provinciali vigenti

Art. 11   3)

3)

Sostituisce l'art. 23/bis della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

Art. 12   4)

4)

Sostituisce l'art. 23/ter della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

Art. 13   5)

5)

Sostituisce l'art. 28 della L.P. 16 febbraio 1981, n. 3.

Art. 14 (Norma finanziaria)

(1) Le spese per gli interventi finanziari di cui al Capo II della presente legge saranno stabilite per l'anno finanziario 1996 con successivo provvedimento legislativo, e per gli anni seguenti dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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