In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

j) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 151)
Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore di soggiorni formativi fuori provincia
1

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 19/1997

1)

Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.

CAPO I
Tecnico del commercio

Art. 1-6.   2)

2)

Riportati al n. XVI - A/a.

CAPO II
Formazione professionale fuori provincia

Art. 7 (Finalità ed interventi)

(1) Al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione, la Giunta provinciale agevola, mediante concessione di contributi, soggiorni di formazione e di studio fuori provincia, qualora analoghe opportunità formative, sia per la specificità del contenuto, sia per il grado di approfondimento, non siano offerte nel territorio provinciale.

(2) I contributi possono essere concessi a persone residenti in provincia che, allo scopo di partecipare ad iniziative formative scolastiche od extrascolastiche, dimorino temporaneamente in altra regione o all'estero.

(3) I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto dell'assessore provinciale competente in materia di artigianato, previo parere della commissione di cui all'articolo 9.

Art. 8 (Criteri)  delibera sentenza

(1) Nella delibera della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 7. I criteri, fra l'altro, fanno riferimento al reddito del richiedente e del relativo nucleo familiare e fissano i limiti minimi e massimi di contribuzione alle spese. 2/bis)

(2) Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

  • a)  le iniziative attinenti al settore della sanità e delle professioni sociali, alle attività artistiche ed allo studio delle lingue, in quanto contemplate da specifiche norme di legge;
  • b)  le iniziative aventi una durata superiore a sei mesi.

(3) Per la concessione dei contributi relativi alle iniziative formative di cui alla lettera b) del comma 2 si osservano le procedure ed i criteri vigenti in materia di assistenza scolastica, il cui bando annuale può prevedere anche un contributo sulla tassa di iscrizione o di frequenza, nei casi in cui risulti particolarmente onerosa. In ordine alla concessione di tale contributo è richiesto il parere della commissione di cui all'articolo 9.

massimeDelibera N. 2985 del 28.08.2006 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per soggiorni formativi fuori provincia ( L.P. del 10.07.1996, n. 15)

Art. 9 (Commissione consultiva)

(1) Le domande di contributo sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, che si esprime in ordine all'opportunità della concessione di un contributo ed al suo ammontare. La commissione è composta:

  • a)  dall' assessore provinciale competente in materia di artigianato o da un suo delegato, quale presidente;
  • b)  da un funzionario della Ripartizione provinciale Formazione professionale italiana ed uno della Formazione professionale tedesca e ladina;
  • c)  da un funzionario addetto dell' ufficio provinciale assistenza scolastica.

(2) La commissione è nominata dalla Giunta provinciale, su designazione degli assessori provinciali competenti, e rimane in carica per un quadriennio. Svolge le funzioni di segretario un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 10 (Cooperazione interregionale)

(1) Per le finalità di cui all'articolo 7 la Giunta provinciale può:

  • a)  autorizzare la partecipazione della Provincia ad iniziative interregionali ed in particolare a quelle attuate nell' ambito della cooperazione fra le regioni aderenti alla Comunità di lavoro delle regioni alpine (ARGE-ALP) con assunzione, in proporzione al numero dei propri partecipanti, delle spese connesse con la realizzazione delle iniziative;
  • b)  stipulare convenzioni con enti formativi, pubblici o privati, aventi sede nella provincia autonoma di Trento, in altre regioni o all' estero, al fine di facilitare l'accesso ai corsi proposti a persone residenti in provincia nonché di stabilire eventuali riserve di posti e di fissare le quote di iscrizione e di frequenza.

CAPO III
Modifiche a leggi provinciali vigenti

Art. 11   3)

3)

Sostituisce l'art. 23/bis della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

Art. 12   4)

4)

Sostitusice l'art. 23/ter della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.

Art. 13   5)

5)

Sostituisce l'art. 28 della L.P. 16 febbraio 1981, n. 3.

Art. 14 (Norma finanziaria)

(1) Le spese per gli interventi finanziari di cui al Capo II della presente legge saranno stabilite per l'anno finanziario 1996 con successivo provvedimento legislativo, e per gli anni seguenti dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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