Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) Le spese per gli interventi finanziari di cui al Capo II della presente legge saranno stabilite per l'anno finanziario 1996 con successivo provvedimento legislativo, e per gli anni seguenti dalla legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.