In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 261)2)
Agenzia provinciale per l'ambiente

1)
Pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1996, n. 1.
2)
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".

Art. 1 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente)   delibera sentenza

(1) È istituita l'Agenzia provinciale per l'ambiente quale struttura organizzativa della Provincia ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, che svolge le seguenti attività tecnico-scientifiche di interesse provinciale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente:

  1. promozione, nei confronti della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio e sulle forme di tutela degli ecosistemi;
  2. raccolta sistematica, anche informatizzata, e pubblicazione di dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici provinciali e con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
  3. elaborazione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, diffusione di dati sullo stato dell'ambiente, promozione delle attività di formazione, di informazione e di educazione relativamente alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;
  4. formulazione alle autorità amministrative provinciali di proposte e pareri concernenti
    1. i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;
    2. gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo;
    3. la gestione dei rifiuti;
    4. le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità;
    5. le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente;
  5. cooperazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia europea dell'ambiente, con l'Istituto statistico delle Comunità europee e con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
  6. promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di "auditing" in campo ambientale;
  7. verifica della congruità e dell'efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
  8. controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
  9. 3)
  10. analisi chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali nel campo degli alimenti, dei mangimi, dei cosmetici, dei prodotti agrari, dei tessuti, degli utensili, dei giocattoli e di varie matrici organiche e inorganiche;4)
  11. attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
  12. controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;
  13. controllo sulla produzione, trasporto, commercio e impiego di gas tossici;
  14. studi e attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale. 5)

(2) L'Agenzia provinciale per l'ambiente presta il supporto tecnico e strumentale ai servizi sanitari, al servizio dell'Igiene del lavoro e ad ogni altra struttura organizzativa pubblica, da regolarsi con apposite convenzioni.

(3) L'Agenzia provinciale per l'ambiente può eseguire analisi e prestazioni analoghe per conto terzi sulla base del tariffario ufficiale o in base a contratti particolari.

(4) L'Agenzia provinciale per l'ambiente è tenuta a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nonché del consorzio dei comuni e delle associazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello provinciale nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

massimeDelibera 21 ottobre 2013, n. 1628 - Autorizzazione alla Federazione Protezionisti Sudtirolesi per l'applicazione di tairffe ridotte per la ricerca dei residui di fitosanitari negli alimenti
massimeDelibera 1 ottobre 2012, n. 1456 - Autorizzazione all'Associazione provinciale per l'artigianato per l'applicazione di tariffe ridotte per analisi dell'acqua
massimeDelibera N. 2398 del 28.09.2009 - Autorizzazione al Controllo Qualità Alto Adige per l'applicazione di tariffe ridotte per analisi del miele
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 254 del 16.07.1996 - Mancato adeguamento della legislazione provinciale ai principi posti in riguardo all´istituzione delle agenzie provinciali per la protezione dell´ambiente
3)
La lettera i) dell'art. 1, comma 1, è stata abrogata dall'art. 18, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
4)
La lettera j) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
5)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 2 (Organizzazione)

(1) La struttura organizzativa ed i singoli uffici dell'Agenzia provinciale per l'ambiente vengono determinati ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10con regolamento di esecuzione.

(2) L'Agenzia provinciale per l'ambiente svolge la propria attività in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale ed è posta sotto la vigilanza della stessa.

(3) Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Agenzia provinciale per l'ambiente predispone il programma annuale delle proprie attività, da approvarsi dalla Giunta provinciale.

(4) Nell'ambito del programma annuale di cui al comma 3, il direttore impegna le spese necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.

(5) Resta ferma la facoltà di integrare e modificare il programma annuale per adeguarlo a sopravvenute necessità. Le relative modifiche ed integrazioni, predisposte dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, sono approvate dalla Giunta provinciale.

(6) Per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia provinciale per l'ambiente si provvede con appositi fondi stanziati nel bilancio provinciale.

Art. 3 (Direttore)

(1) La gestione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente è affidata al direttore nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

(2) Il direttore :

  1. dirige il personale dell'amministrazione destinato in servizio presso l'Agenzia provinciale per l'ambiente;
  2. predispone il programma annuale di attività, nonché le relative integrazioni e modifiche;
  3. esegue, anche in economia, tutti i servizi ed effettua tutti gli acquisti necessari per il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'ambiente con i fondi messi a disposizione dalla Giunta provinciale, e può effettuare i pagamenti delle relative spese tramite aperture di credito ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;
  4. vigila su tutta l'attività dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.

Art. 4 (Personale)

(1) La Giunta provinciale individua le unità di personale da mettere a disposizione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, scegliendolo tra il personale delle strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, adibito alle attività di cui all'articolo 1. Il relativo personale resta inquadrato nel ruolo generale della Provincia.

Art. 5 (Funzioni di controllo e di vigilanza)

(1) L'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza, nonché la delimitazione rispetto alle funzioni di consulenza sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

(2) Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza, il personale ispettivo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività e richiedere i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documenti di riconoscimento rilasciati dal Presidente della giunta provinciale su proposta dell'Agenzia.

(3)6)

6)
Abrogato dall'art. 10, comma 7, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 6 (Funzioni)  delibera sentenza

(1) Spetta all'Agenzia provinciale per l'ambiente l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche, di educazione ed informazione nonché di controllo previste dalle seguenti disposizioni:

  1. legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, modificata dalle leggi provinciali 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela del suolo da inquinamenti, e relative norme regolamentari;
  2. legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, modificata dalle leggi provinciali 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela dell'ambiente contro l'inquinamento prodotto dal rumore, e relative norme regolamentari;
  3. legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, modificata dalle leggi provinciali 13 settembre 1973, n. 46, 7 gennaio 1977, n. 9, 27 dicembre 1979, n. 22, 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela dell'ambiente contro l'inquinamento dell'aria, e relative norme regolamentari;
  4. legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, modificata dalle leggi provinciali 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela delle acque da inquinamenti, e relative norme regolamentari;
  5. legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, sulla valutazione dell'impatto ambientale, modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6;
  6. 6)
  7. legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, modificata con legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14, concernente l'istituzione del Laboratorio biologico provinciale.7)

(2) L'Agenzia provinciale per l'ambiente esercita altresì ogni altra funzione tecnico-scientifica, di educazione ed informazione nonché di controllo, disciplinata dalla vigente normativa in materia di tutela, controllo e prevenzione dall'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, di tutela, prevenzione e controllo dell'igiene del suolo, di smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed idrosolubili, nonché in materia degli anabolizzanti, delle droghe, dei cosmetici, degli ormoni, dei pesticidi, dei medicinali di ogni carattere e dei metalli pesanti in tutte le matrici biologiche, organiche ed inorganiche, in materia dell'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni, nonché in materia di gas tossici.8)

(3) Le autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati, previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono adottati sentito il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente. La Giunta provinciale può delegare l'adozione degli atti e provvedimenti di cui sopra all'Agenzia provinciale per l'ambiente stessa.

(4) Restano ferme le attribuzioni di controllo e amministrative spettanti, in base alla vigente legislazione, al servizio sanitario provinciale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari e di igiene e sanità pubblica nonché del Centro sperimentale agricolo "Laimburg".

(5) La Giunta provinciale determina gli indirizzi a carattere programmatico ed individua i criteri di coordinamento nelle materie di tutela dell'ambiente e del lavoro nonché della medicina del lavoro, che evitino sovrapposizioni di funzioni e garantiscano la migliore collaborazione - segnatamente nel campo della ricerca, degli studi, delle sperimentazioni e dell'azione formativa ed informativa - fra l'Agenzia provinciale per l'ambiente, la Ripartizione sanità, le unità sanitarie locali, il Centro di sperimentazione Laimburg, il museo per le scienze naturali, altri enti pubblici nonché l'Accademia Europea di Bolzano.

massimeDelibera N. 974 del 20.06.2011 - Linee guida sulle caratteristiche di qualità dell'acqua, la vigilanza e la gestione delle piscine naturali pubbliche
6)
Abrogato dall'art. 10, comma 7, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
7)
La lettera g) è stata inserita dall'art. 25 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.
8)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 6/bis (Contributo per piccoli compressori per gas naturale)  delibera sentenza

(1) Per l’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione, la Giunta provinciale può concedere a quanti risiedono in comuni sforniti di stazioni pubbliche di rifornimento di metano e confinanti con comuni altrettanto privi, un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, comprensiva dell’acquisto e dell’installazione; il limite massimo è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. Il contributo è concesso secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale che disciplina anche i casi di revoca. Il contributo è concesso solo se è già stata presentata la dichiarazione d’inizio di attività e solo se il costo complessivo a carico del richiedente non è superiore a quello determinato con la predetta deliberazione. Nel caso di imprese il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio 2009 (UPB 25205) una spesa di 200.000,00 euro. La spesa a carico degli anni successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale. 9)

massimeDelibera N. 1440 del 25.05.2009 - Criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi dell'art. 6-bis della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, recante contributi per piccoli compressori per gas naturale
9)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 19, comma 1,della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 7 (Assunzione di funzioni del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - Sezione medica)

(1) A partire dal 1° gennaio 1997 le funzioni del Laboratorio di igiene e profilassi - Sezione medica nel settore della microbiologia delle acque e degli alimenti sono trasferite all'Agenzia provinciale per l'ambiente. A tal fine entro il 31 dicembre 1996 la Giunta provinciale delibera il trasferimento di tali funzioni.

(2) La definizione dei rapporti fra l'Agenzia provinciale per l'ambiente e le Aziende speciali "Unità sanitarie locali" avviene con regolamento di esecuzione.

Art. 7/bis (Contributi per la tutela dell’ambiente)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese e a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi a enti, associazioni e persone giuridiche senza scopo di lucro per manifestazioni, iniziative e studi interessanti la tutela dell’ambiente. 10)

massimeDelibera 4 febbraio 2014, n. 102 - Criteri per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi dell'art. 7/bis della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
10)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 32, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 8 (Verifica)

(1) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge deve essere condotta una verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico