In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 101)
Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali

1)
Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.

Art. 1 2)

2)
Modifica l'art. 1 della L.P. 21 giugno 1983, n. 18.

Art. 1/bis (Esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale)  delibera sentenza

(1) I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti sanitari della fascia "B", possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo. Fino alla disciplina contrattuale a livello provinciale, i dirigenti sanitari della fascia "B" restano assoggettati al regime di rapporto di lavoro esclusivo.

(2) Le opzioni vanno presentate entro il 30 novembre di ciascun anno e hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La prima richiesta può essere presentata entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge e ha effetto a partire dal 1° marzo 2008. Opzioni presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere ancora revocate entro 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(3) L'opzione s'intende prorogata fino alla domanda di ripristino del rapporto di lavoro esclusivo, con le decorrenze stabilite dal contratto collettivo provinciale.

(4) In assenza di opzione il dirigente sanitario resta assoggettato al regime di rapporto di lavoro esclusivo.

(5) Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta nonché nell'ambito della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

(6) In caso di violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, di insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, e fino a quando non sarà disciplinato diversamente dal contratto collettivo provinciale, si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

(7) Il dirigente sanitario assoggettato a regime di rapporto di lavoro esclusivo può scegliere se esercitare o meno un'attività libero-professionale intramuraria.

(8) Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale intramuraria o extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, con contratto collettivo provinciale.

(9) Per i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto non esclusivo, e quindi per l'esercizio della libera professione extramuraria, vige il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. Ai dirigenti sanitari in questione è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale o periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate o convenzionate.

(10) L'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria non esonera il dirigente sanitario dal dare la totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.

(11) Nello svolgimento dell'attività libero- professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario.

(12) In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, il trattamento economico dei dirigenti sanitari che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo è ridotto per un importo pari a due ore aggiuntive programmate e percepite individualmente, costituenti l'indennità di esclusività. L'orario di lavoro viene conseguentemente ridotto nella stessa misura. A chi opta per il rapporto di lavoro non esclusivo, non spetta l'indennità di risultato. In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, nei confronti dei dirigenti che optano per il rapporto di lavoro esclusivo e non beneficiano delle ore aggiuntive programmate viene corrisposto a titolo di indennità di esclusività un importo pari al valore di un'ora aggiuntiva programmata ai sensi dell'articolo 39 del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003, con conseguente prestazione dell'ora stessa.

(13)3)4)

massimeCorte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2013, n. 301 - Disciplina statale dettagliata sull'attività libero-professionale intramuraria - illegittimità - decurtazione della retribuzione di risultato dei direttori generali per inadempienze non gravi - costituzione di un comitato etico per la sperimentazione clinica
massimeDelibera N. 1069 del 31.03.2008 - Direttive per l'applicazione dell'articolo 1-bis e per la predisposizione del piano aziendale per l'attività libero professionale di cui all'art. 1ter, comma 3 della Legge Provinciale del 2 maggio 1995, n. 10 e successive modificazioni.
3)
Gli articoli 1/bis e 1/ter sono stati inseriti dall'art. 21, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
4)
L'art. 1/bis, comma 13, è stato prima abrogato dall'art. 33, comma 2, del Contratto collettivo 17 febbraio 2009, e successivamente dall'art. 7, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 1/ter (Direttive e piano aziendale per l'attività libero-professionale)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale detta le direttive necessarie per l'applicazione dell'articolo 1/bis e per la predisposizione del piano aziendale per l'attività libero-professionale di cui al comma 3.

(2) L'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano gestisce, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

  1. affidamento a personale aziendale o comunque dall'Azienda sanitaria a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali intramurarie, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni libero-professionali intramurarie, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
  2. garanzia della riscossione degli onorari relativa alle prestazioni erogate sotto la responsabilità dell'Azienda sanitaria e dei comprensori sanitari. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);
  3. determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
  4. monitoraggio aziendale dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
  5. prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto d'interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza;
  6. adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c);
  7. progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria presenta annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'esercizio della libera professione intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste d'attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.

(3) Ai fini di cui al comma 2, l'Azienda sanitaria predispone un piano aziendale che concerne, con riferimento ai singoli comprensori sanitari, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramoenia e assicura un'adeguata pubblicità e informazione relativamente al piano, con riferimento, in particolare, alla sua esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere e all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramoenia, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

(4) Il piano è presentato alla Giunta provinciale, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La Giunta provinciale approva il piano o richiede variazioni o chiarimenti entro 60 giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o di chiarimenti, essi sono presentati entro 60 giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla Giunta provinciale entro i successivi 60 giorni.3)

massimeDelibera N. 1069 del 31.03.2008 - Direttive per l'applicazione dell'articolo 1-bis e per la predisposizione del piano aziendale per l'attività libero professionale di cui all'art. 1ter, comma 3 della Legge Provinciale del 2 maggio 1995, n. 10 e successive modificazioni.
3)
Gli articoli 1/bis e 1/ter sono stati inseriti dall'art. 21, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 2 (Applicazione delle norme di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50 , nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale)

(1) L'applicazione delle norme di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, concernente "Attività libero-professionale dei medici ospedalieri", è estesa a tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

Art. 3 (Calcolo dell'indennità premio di servizio)

(1) I criteri adottati per i dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano per il calcolo dell'indennità premio di servizio sono estesi al personale delle unità sanitarie locali.

Art. 4 (Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio)

(1) Ai dipendenti delle unità sanitarie locali con almeno otto anni di servizio presso le unità sanitarie locali o riconosciuto tale dalle stesse a norma di legge, può essere concesso un acconto non superiore all'ottanta per cento dell'indennità premio di servizio cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Sono considerati anni di servizio quelli prestati presso le unità sanitarie locali ed altresì quelli prestati presso altri datori di lavoro e riconosciuti dalle unità sanitarie locali ai sensi di legge.

(2) L'acconto è concesso con delibera dell'organo competente dell'unità sanitaria locale, nei limiti della disponibilità dell'apposito fondo stanziato in bilancio previo parere della commissione del personale, su richiesta motivata del dipendente in quanto tenuto a sostenere una delle seguenti spese:

  1. spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti necessari dalle competenti strutture pubbliche;
  2. spese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé, il coniuge o per i suoi figli.

(3) La concessione dell'acconto di cui al comma 1 è subordinata al rilascio da parte del dipendente di procura speciale irrevocabile di delega all'unità sanitaria locale a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dal competente istituto previdenziale con sottoscrizione autenticata.

(4) L'acconto concesso è detratto dall'indennità premio di servizio spettante all'atto della cessazione dal servizio.

(5) Le modalità di concessione dell'acconto sull'indennità premio di servizio sono definite a livello di comparto.

Art. 5 (Riammissione e riassunzione in servizio)

(1) La richiesta di riammissione in servizio in deroga all'articolo 59, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761non è sottoposta a termine, nei limiti delle vacanze dei posti in organico, e può essere presentata presso ogni azienda speciale unità sanitaria locale della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) L'azienda speciale può disporre con proprio provvedimento sulla richiesta di riammissione.

(3) Ai fini della riammissione in servizio il titolo di studio richiesto per l'assunzione del dipendente è equiparato a quello richiesto dalla normativa in vigore alla data di riammissione.

(4) Il dipendente riammesso o riassunto in servizio anche prima dell'entrata in vigore della presente legge è collocato nel ruolo e nella posizione cui apparteneva al momento della cessazione, con il mantenimento dell'anzianità maturata.

(5)5)

5)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5; il comma 5 è stato modificato dall'art. 59 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14e successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 6 (Abrogazione dell'articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19 , in materia di personale del servizio sanitario)

(1) L'articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, è abrogato.

Norme transitorie

Art. 7 (Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative - operatore dirigente)

(1) Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni6) dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in organico della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative - operatore dirigente, sono ammessi, oltre ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche i candidati in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, che abbiano frequentato un corso organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico riconosciuto in Italia o all'estero in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale, e che abbiano un'anzianità di servizio quale operatore professionale coordinatore personale infermieristico di almeno due anni.

(2) L'accesso al concorso è subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la ex-carriera di concetto.

6)
Prorogato per ulteriori 3 anni dall'art. 14 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

Art. 8 (Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale di assistente tecnico - addetto al servizio di ingegneria clinica)

(1) Ai concorsi pubblici, per titoli e esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in organico della posizione funzionale di assistente tecnico - addetto al servizio di ingegneria clinica, sono ammessi, oltre ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche i candidati già in servizio nella posizione funzionale di operatore tecnico addetto alle apparecchiature elettromedicali presso le unità sanitarie locali, che abbiano frequentato e assolto un corso di addestramento in materia di ingegneria clinica, le cui modalità di svolgimento sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale, ed i candidati in possesso cumulativo dei seguenti requisiti:

  1. diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
  2. titolo di maestro artigiano elettricista o certificato di esame di fine apprendistato di elettricista con successiva attività professionale almeno quinquennale presso l'unità sanitaria locale, o diploma di qualifica di elettricista rilasciato da una scuola professionale per elettricisti biennale o triennale o da un istituto professionale di Stato per elettricisti con successiva attività professionale almeno quinquennale presso l'unità sanitaria locale;
  3. frequenza e assolvimento di un corso in materia di ingegneria clinica, le cui modalità di svolgimento sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 9 (Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali I categoria del personale di vigilanza ed ispezione)

(1) Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano per la copertura di posti in organico del personale di vigilanza ed ispezione - operatori professionali di I categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e coordinatore, oltre i candidati che sono in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 81, lettera b), punto 3), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di "ispettore d'igiene e dell'ambiente", conferito ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 agosto 1987, n. 10.7)

(2) La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza 7 giugno 1993 e per un periodo di dieci anni a partire da questa data.8)

7)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 25 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
8)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

Art. 10 (Attribuzione di funzioni di "medico competente")

(1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di sanità può conferire l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di "medico competente" ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a laureati in medicina e chirurgia che abbiano frequentato un corso organizzato dalla Provincia con esame finale comprendente materie di medicina del lavoro e materie riguardanti le attività attinenti all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, della durata di almeno 200 ore.

Art. 10/bis (Procedimenti pendenti)

(1) I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi a strutture ispettive provinciali per l’accertamento di violazioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro commesse in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono archiviati. 9)

9)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 11 10)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 1/bis (Esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale)
ActionAction Art. 1/ter (Direttive e piano aziendale per l'attività libero-professionale)
ActionAction Art. 2 (Applicazione delle norme di cui alla , nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale)
ActionAction Art. 3 (Calcolo dell'indennità premio di servizio)
ActionAction Art. 4 (Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio)
ActionAction Art. 5 (Riammissione e riassunzione in servizio)
ActionAction Art. 6 (Abrogazione dell'articolo 9 della , in materia di personale del servizio sanitario)
ActionActionNorme transitorie
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico