(1) Nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e del comma 15 dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la Provincia è autorizzata a stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli alunni degli istituti d'istruzione tecnica e degli istituti d'istruzione professionale a carattere statale, i quali, nell'ambito dei programmi scolastici vigenti svolgono i previsti progetti di alternanza scuola-lavoro e stages presso imprese ed istituzioni pubbliche e private. 3)