(1) I Servizi di consulenza hanno la loro sede principale presso le rispettive Intendenze scolastiche. Per consentire un'attività di consulenza decentrata, la Giunta provinciale può istituire per ogni distretto scolastico una o più sedi periferiche.
(2) Le strutture periferiche del Servizio hanno sede presso scuole del rispettivo gruppo linguistico. Per l'espletamento dei compiti amministrativi i consulenti del Servizio si avvalgono del personale non docente in servizio presso tali scuole.
(3) Le spese di funzionamento e quelle per l'allestimento dei locali delle sedi periferiche sono a carico della Provincia.
(4) Per la direzione del servizio di consulenza scolastica viene incaricato nell’ambito del Dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina, in conformità all’organico esistente, un ispettore/un’ispettrice avente rango di Direttore/Direttrice di ripartizione. Questo/Questa può appartenere anche all’amministrazione provinciale, qualora possieda un’esperienza professionale di almeno cinque anni nella direzione del rispettivo servizio.2)