(1) La Giunta provinciale può sospendere l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, a condizione che venga rispettata la copertura vaccinale minima stabilita dal piano provinciale vaccinazioni.
(2) La Giunta provinciale revoca la sospensione di cui al comma 1 se la copertura vaccinale scende al di sotto delle percentuali previste dal piano provinciale vaccinazioni o se l’andamento epidemiologico lo rende comunque consigliabile. 4)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.