(1) Il servizio sanitario pubblico deve offrire gratuitamente a tutta la popolazione le vaccinazioni per le quali sussiste l'obbligatorietà, provvedere ad invitare le persone interessate a presentarsi o a presentare i minori per la somministrazione del vaccino e tenere un'anagrafe delle vaccinazioni.
(2) Per gli adempimenti di cui al comma 1, le unità sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali.
(3) Il servizio sanitario provinciale, anche tramite le unità sanitarie locali, si attiva per assicurare una capillare informazione sulle vaccinazioni e la preparazione alle medesime.
(4) Devono essere offerte gratuitamente anche le vaccinazioni raccomandate ufficialmente dall'autorità sanitaria.