Pubblicata nel B.U. 4 maggio 1993, n. 20.
(1) Qualora i competenti uffici provinciale accertino che i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti provinciali erogati per specifiche attività ai sensi delle leggi provinciali, indicate all'articolo 34, non siano destinati, in tutto o in parte, alla realizzazione delle stesse, ne fanno rapporto all'assessore provinciale competente e denuncia all'autorità giudiziaria. L'assessore provinciale competente in materia dispone, nel caso di accertata inadempienza, il recupero dei finanziamenti concessi, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.