Pubblicata nel B.U. 4 maggio 1993, n. 20.
(1) In sede di prima applicazione della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17: "Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche", e entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di bibliotecario possono essere assegnati alle relative biblioteche scolastiche e ai relativi servizi bibliotecari - su proposta della rispettiva direzione scolastica ovvero del competente consiglio di biblioteca della relativa biblioteca interscolastica - dipendenti con la qualifica di coadiutore amministrativo o di magazziniere, qualora questi siano già adibiti a tale servizio e dispongano di adeguata preparazione. Rimane comunque invariata la loro posizione economico-giuridica.
(2) Le modalità di finanziamento del personale di cui all'articolo 8 della presente legge avrà applicazione dal 1° gennaio 1993.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.